TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-07, n. 202404658

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-07, n. 202404658
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202404658
Data del deposito : 7 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2024

N. 04658/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R I, A V O e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R I in Roma, lungotevere Marzio n. 3;



contro

il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Di Nitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
il Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del provvedimento del 25/10/2017 con cui il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2 comma 100 l. n. 662/96 ha deliberato l'inefficacia delle controgaranzie (posizioni n. -OMISSIS-e -OMISSIS-) rilasciate alla ricorrente il 23/03/2016;

- ove necessario, del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 23/11/2012, recante le “Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale” per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui sub 1), nonché del D.M. 07/12/2016 del Ministero dello sviluppo economico e delle “Disposizioni operative” del Fondo di garanzia di cui sub 1), con particolare riferimento alle previsioni contemplate nella parte III, Par. H.8. punto 1;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, conseguente o collegato con quelli impugnati, comprese la nota pec del 07/11/2017, con cui Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale s.p.a. ha comunicato che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia ai sensi della legge 662/1996, nella seduta del 25 ottobre 2017, ha deliberato l'inefficacia/revoca delle garanzie già concesse (e relative alla posizioni n. -OMISSIS-- -OMISSIS- indicate nell'oggetto del provvedimento) e l'estratto dei verbali allegati al predetto provvedimento, unitamente alle proposte di delibera del Gestore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. In data 18 giugno 2014, la ricorrente, in qualità, da un lato, di garante delle obbligazioni restitutorie assunte dalla -OMISSIS-in forza di due contratti di mutuo stipulati con la banca Intesa Sanpaolo S.p.a., dall’altro, di soggetto autorizzato a certificare il merito creditizio dell’impresa finanziata ai fini dell’accesso alla controgaranzia a valere sul “fondo di garanzia” istituito dall’art. 2, comma 100, l. n. 662/96 presso Mediocredito Centrale S.p.A. (d’ora in poi solo MCC) allo scopo di assicurare una parziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, avanzava al gestore (MCC), in data 18 giugno 2014, previa istruttoria (di cui si dirà) sulla solidità finanziaria dell’impresa, richiesta di accesso alla controgaranzia in favore della società garantita.

2. Dapprima ottenuta, in data 23 marzo 2016, delibera favorevole di ammissione da parte del fondo, in data 4 luglio 2017 il gestore comunicava alla ricorrente, in un primo momento, l’avvio del procedimento di revoca della controgaranzia concessa e, successivamente, su proposta del consiglio di gestione del fondo di garanzia, con il provvedimento gravato in questa sede, disattendendo le controdeduzioni formulate dalla ricorrente, la sua definitiva inoperatività.

3. L’originaria inefficacia della controgaranzia è motivata sulla scorta della contestata violazione delle vigenti “disposizioni operative”, che prevedono l’obbligo per la banca o l’intermediario finanziario richiedente di valutare il merito creditizio dell’impresa (c.d. scoring

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