TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200180

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-02-09, n. 201200180
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200180
Data del deposito : 9 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01081/2010 REG.RIC.

N. 00180/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01081/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2010, proposto da:
MZ AZ, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Vitale, con domicilio eletto presso Gianluca Vitale in Torino, via Moretta, 7;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;



per l'annullamento

del decreto K.10.C.258523, adottato il 30.04.2010, notificato il 26.05.10, con il quale il Ministro dell'Interno ha decretato il respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso di cui in epigrafe è stato impugnato il provvedimento in data 30.04.2010, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza presentata ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 di concessione della cittadinanza italiana essendo emerso dall'istruttoria esperita che nei confronti dell'interessata sussiste la causa preclusiva prevista dall'art. 6, comma 1 lettera b) prevista dalla citata legge.

La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato chiedendone l'annullamento per violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 6 co. 1 lett.b) e co. 3 L.91/92 e all'art. 167 c.p.

L'Amministrazione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 la causa è passata in decisione.



DIRITTO

Il ricorso va rigettato.

La ricorrente ha prodotto istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana in data 09.06.2008 per il tramite della Prefettura - U.T.G. di Torino.

L’Amministrazione resistente avviava l'istruttoria di rito, a seguito della quale la Questura di Torino - Ufficio Immigrazione, con nota del 05.11.2008 trasmetteva informazioni sul conto della richiedente ed esprimeva parere sfavorevole

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