TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2012-04-10, n. 201200614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2012-04-10, n. 201200614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201200614
Data del deposito : 10 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00289/2012 REG.RIC.

N. 00614/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00289/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2012, proposto da:
HUASHENG ZHANG, rappresentato e difeso dall'avv. B M, con domicilio eletto presso B M in Brescia, c/o Studio R. Frau - via Diaz, 9;

contro

QUESTORE DI MANTOVA, MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto Cat. Imm/I sez/806/2011 del 5/11/2011 di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno al ricorrente;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Rilevato che:

- il giudizio ha ad oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno;

- il ricorrente è un cittadino cinese, titolare di azienda, che ha patteggiato una condanna per art. 12 t.u. stranieri, e che ha anche ricevuto un avviso orale per questo ed altri comportamenti (porto abusivo di arma, sfruttamento di manodopera clandestina, commercio di prodotti con segni falsi);

- la condanna per art. 12 t.u. stranieri è ostativa per legge al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto l’art. 4, co. 3, t.u. prevede che sia ostativa la circostanza che il richiedente “risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”, e tale è da considerare anche il reato di cui all’art. 12, co. 5;

- il ricorrente sostiene di aver accettato di patteggiare su sbrigativo consiglio del difensore nel processo penale, ma lo scarico di responsabilità su altri (peraltro, con tesi meramente affermata e non provata, e non provabile) è irrilevante, in quanto nel processo penale il patteggiamento resta una scelta volontaria dell’imputato, e non della sua difesa tecnica;

- le valutazioni complessive sulla pericolosità non sono dovute, in quanto la condanna per art. 12 è già di per sé ostativa ex art. 5 t.u. e non abbisognano di essere accompagnate da motivazioni ulteriori sulla verifica in concreto della pericolosità;

- si deve d’altronde ricordare che, come è stato evidenziato da Corte Costituzionale 16. 5. 2008, n. 148, “il cosiddetto automatismo espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa”.

- spese con la soccombenza;

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