TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800632

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800632
Data del deposito : 26 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2018

N. 00632/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01403/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Piero e Fabio Cardanobile, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Lucera N. 4, Palazzo Salandra;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, III Commissione D'Esame del Liceo Statale Fermi di Spinazzola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento del giudizio e del voto attribuito alla ricorrente dalla III Commissione operante presso il Liceo Fermi di Spinazzola, resi noti il giorno 5.7.2013, nella parte in cui viene determinato in 98/100 e non già in 100/100 o comunque nella superiore misura risultante dalla rideterminazione del voto sulla base delle integrazioni di cui all'art. 3 co. 6, L. n. 425/1997 e art. 4, co. 7. del D.P.R. 323/1998;

- di ogni altro atto connesso, preliminare e presupposto;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale per conto delle amministrazioni intimate;

Visto le memorie difensive;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica (di “smaltimento arretrato”) del giorno 21 febbraio 2018 il Pres.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente si duole del giudizio e del conseguente voto attribuito in sede di esame conclusivo, al termine dell'anno scolastico 2012 2013, di 98 anziché 100 (su cento).

A sostegno del gravame l’interessata deduce i vizi del difetto di motivazione, dell'evidente disparità di trattamento e della illogicità ed arbitrarietà della condotta della commissione giudicatrice, evidenziando la mancata attribuzione del bonus integrativo di cui all’art. 3, comma sei, della legge n. 425/1997.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

L’istanza cautelare è stata accolta (ord. n. 738/2013 e n. 432/2014).

Alla pubblica udienza del 21.2.2018, di smaltimento arretrato, la causa è stata introitata per la decisione.



DIRITTO

La ricorrente lamenta la mancata attribuzione del cd. bonus integrativo di cui alla succitata norma, negatole immotivatamente dal provvedimento impugnato ed anche successivamente in

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