TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-07-05, n. 201801017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-07-05, n. 201801017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801017
Data del deposito : 5 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2018

N. 01017/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01409/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2013, proposto da
M A P, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Nicolai, 29;

contro

Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Bari n. 85 del 28/6/2013, nella parte in cui fa decorrere gli effetti economici del riconoscimento del servizio pre- ruolo, quale tecnico laureato, solo a far data dal 1° luglio 2013;

- di ogni altro atto connesso, sia esso presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;

Vista la dichiarazione resa all’udienza del 6.6.2018, con la quale parte ricorrente attesta di non avere più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel medesimo verbale;

Rilevato che, con la dichiarazione sopra menzionata - oltre che con l’atto di transazione intercorso fra le parti in data 31.7.2015, in atti - parte ricorrente ha evidenziato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della controversia in epigrafe;

Rilevato che le spese di lite possono integralmente compensarsi, in ragione dello specifico andamento della vicenda in esame e della minima attività processuale svolta;

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