TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-03-17, n. 201000313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-03-17, n. 201000313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201000313
Data del deposito : 17 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00263/2009 REG.RIC.

N. 00313/2010 REG.SEN.

N. 00263/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 263 del 2009, proposto dalla Vimtur Srl, rappresentata e difesa dagli avv. M B e S P, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Cagliari, via Garibaldi N.105;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta in carica, rappresentata e difesa dagli avv. G P e M P, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;

Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. S P e M I R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R D T in Cagliari, via Tuveri N.47;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione 19.12.2008 n. 467/08 con la quale il Direttore del Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica per la Provincia di Sassari dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna ha espresso “parere negativo al rilascio, da parte del Comune, del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere … realizzate dalla Società immobiliare Nurra S.p.A., senza la preventiva autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42” nonché disposto “la demolizione delle stesse in quanto abusive e alla rimessione in pristino del contesto interessato a sua cura e spese entro il termine di 90 gg.”, e di tutti gli atti antecedenti e successivi, comunque connessi, ivi ricomprese le note 12.07.2007 prot. 155 e 27.12.2008 prot. 2450 del medesimo Servizio;

e per il risarcimento

di tutti i danni patiti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dall’amministrazione regionale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Comune di Sassari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Si espongono i fatti così come riferiti in ricorso.

Nei primi anni ’60 la Immobiliare Nurra S.p.A aveva iniziato i lavori per la realizzazione del villaggio turistico Nurra, sito in località Lampianu del Comune di Sassari, formato da 35 minuscole case – vacanza, oltre a una piscina, un bar – ristorante, un locale servizi e un campo sportivo polivalente.

Nello stesso periodo, la Commissione Provinciale per la Tutela della Bellezze naturali della Provincia di Sassari, nelle sedute 16.03.1961 e 16.01.1963 , vincolava, ai sensi della L. 29.06.1939 n. 1497, tutto il litorale del Comune di Sassari. Il vincolo trovava conferma nel D.M. 14.011.1966.

Al fine di ottenere il nulla osta paesaggistico ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939, nel corso del 1963 l’Immobiliare Nurra presentava alla Soprintendenza per i Monumenti e le Gallerie di Sassari un progetto comprendente i fabbricati già realizzati (prima del vincolo) e un ampliamento (mai realizzato). Le Tavole progettuali, che si depositano in giudizio, raffigurano i fabbricati che, attualmente, costituiscono il Villaggio con il timbro di nulla osta paesaggistico apposto dal Soprintendente il 23.11.1963.

I lavori terminarono nel 1964 e, sempre a detta della ricorrente, da allora il villaggio (attivo fino al 2004) non è mai stato modificato.

Nei primi anni ’70, afferma ancora la ricorrente, intercorse uno scambio di corrispondenza tra l’Immobiliare Nurra e la Soprintendenza di Sassari, per un ampliamento del villaggio, culminato con nota 29.03.1972, con la quale il Soprintendente comunicava il rilascio di un nuovo nulla osta, dando atto, con riferimento alla costruzione di sei ville, che la tipologia era stata già approvata dalla stessa con provvedimento in data 11.08.1967.

. Infine, con Decreto n. 642 del 30.12.1975, l’Assessore regionale dell’Urbanistica rilasciava il nulla osta per un Piano di Lottizzazione, richiamando il parere 19.12.1973 reso dalla Soprintendenza di Sassari (la ricorrente non chiarisce però a cosa si riferisca il parere in questione).

Riferisce ancora la ricorrente che per regolarizzare, sotto il profilo edilizio, le opere realizzate, ( forse perché sprovviste del relativo titolo in quanto realizzate negli anni sessanta) in vista, soprattutto, della loro commercializzazione, nel mese di marzo 1986 la Immobiliare Nurra presentava al Comune di Sassari una domanda di condono edilizio ai sensi degli artt. 31 e ss. della L. 28.02.1985 n. 47. Quanto al nulla osta paesaggistico, considerato che le opere non erano mai state modificate sin dal lontano 1964, sono state ritenute sufficienti le autorizzazioni ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939, già rilasciate dalla Soprintendenza di Sassari.

Sennonché, il Comune suggeriva di trasmettere l’istanza anche alla Regione Sardegna che si sarebbe dovuta limitare a prendere atto delle precedenti autorizzazioni della Soprintendenza.

L’Immobiliare Nurra acconsentiva, al solo fine di non intralciare la rapida conclusione del procedimento.

Nonostante i ripetuti solleciti, non seguì alcun pronunciamento.

Nel mese di marzo 1997, alla luce della L. 23.12.1994 n. 724 (art. 39), veniva reiterata la richiesta di condono.

Infine , il Comune di Sassari, con concessione n. 7173/47 del 25.03.2004, rilasciava, ai sensi della L. 28.02.1985 n. 47 e della L.R. 11.10.1985 n. 23, la concessione in sanatoria, ritenendo sufficienti, quanto al parere paesaggistico di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, i ripetuti pronunciamenti favorevoli della Soprintendenza di Sassari e il perfezionarsi del silenzio – assenso di cui all’art. 39, comma 7, della L. n. 724 del 1994.

Nel mese di settembre 2006 veniva approvato (D.P.G.R.

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