TAR Milano, sez. IV, sentenza 2017-07-21, n. 201701657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2017-07-21, n. 201701657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201701657
Data del deposito : 21 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/07/2017

N. 01657/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02571/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2571 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C.N.P. – Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vulpetti C.F. VLPVNT64C19D423V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M N in Milano, corso Venezia N. 10;

contro

Aler Milano – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Capilli C.F. CPLGRZ60R63F158Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Romagna, 26;

nei confronti di

Bosch Energy And Building Solutions Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R B C.F. BRTRCR79R15F205L, Enrico Adriano Raffaelli C.F. RFFNCD49M15A471J, Enrico Michele Alfredo Attili C.F. TTLNCM76P01G203H, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Monte Napoleone, 18;

Cpl Concordia Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Lolli C.F. LLLLSN65C04A944T, Giulia Santamaria C.F. SNTGLI67E50F952A, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, viale Coni Zugna, 5;

Mieci S.p.A., Evolve S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) quanto al ricorso principale e al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento provv/dige/16/597 del 30/9/2016, recante aggiudicazione della gara a procedura aperta per il Servizio di gestione riscaldamento comprendente la manutenzione delle centrali termiche, delle reti di distribuzione, degli impianti interni ai fabbricati, Rep. n. 73/2016 Lotto 2;

- della nota del 30/09/2016 con cui la Stazione Appaltante ha comunicato l'adozione del provvedimento di cui sopra;

- della comunicazione dell'Aler Milano del 21/10/2016 con cui è stato consentito solo parzialmente l'accesso agli atti della procedura di gara;

- di tutti gli atti connessi;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante in relazione al Lotto 2, con richiesta di subentro nella gestione del rapporto;

nonché per la condanna

dell'Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aler Milano – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale e di Cpl Concordia Soc. Coop. e di Bosch Energy And Building Solutions Italy S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, C.N.P. – Combustibili Nuova Prenestina S.p.A. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili e ne chiede l’annullamento.

Contestualmente, chiede sia che venga dichiarata l’inefficacia del contratto, medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata, sia di subentrare nella gestione del servizio, nonché la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno.

Si costituiscono in giudizio, l’amministrazione resistente, Aler Milano – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, nonché Cpl Concordia Soc. Coop. e Bosch Energy And Building Solutions Italy S.r.l., eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle impugnazioni avversarie, di cui chiedono il rigetto.

Mieci S.p.A. ed Evolve S.r.l. non si costituiscono in giudizio.

Con ordinanza n. 1659/2016, depositata in data 17 dicembre 2016, il Tribunale dichiara l’estinzione della fase cautelare della lite, prendendo atto della rinuncia alla relativa domanda da parte della ricorrente.

Con ordinanza n. 363/2017, depositata in data 13 febbraio 2017, il Tribunale dichiara improcedibile la domanda di accesso presentata dalla ricorrente in corso di causa.

Le parti producono memorie e documenti.

All’udienza del 4 maggio 2017, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Dalle documentazione prodotta in giudizio e dalle allegazioni delle parti emerge che:

A) con bando del 10.6.2016, Aler indiceva una gara per l'affidamento del servizio di riscaldamento e manutenzione degli impianti da effettuarsi negli stabili di proprietà dell'Azienda siti a Milano e in provincia;

B) la gara, da svolgere secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel, era suddivisa in tre lotti con diversi importi posti a base d'appalto e precisamente: lotto 1 - Milano est - rep. 72/2016 C 9.193.452,64;
lotto 2 - Milano ovest - rep. 73/20169 € 11.483.349,88;
lotto 3 - provincia di Milano - rep. 74/2016 C 8.368.550,82;

C) il disciplinare di gara prevedeva che ciascun concorrente non potesse aggiudicarsi più di un lotto, con la precisazione che “a) se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè che si classifica prima in graduatoria) per più di un lotto, si aggiudica il primo lotto mediante sorteggio pubblico tra i lotti per i quali ha presentato l’offerta migliore;
le offerte dello stesso offerente sugli altri Lotti non sono più prese in considerazione, salvo il caso di cui alla lettera d);
b) fermo restando quanto previsto alla lettera d), qualora su un lotto vi siano più offerte uguali, si procede all'aggiudicazione di tale Lotto mediate sorteggio pubblico;
in tal caso, le eventuali offerte dell’offerente non sorteggiato presentate sugli altri Lotti restano efficaci e concorrono all'aggiudicazione di uno di questi ultimi;
c) il procedimento di cui alla lettera b) viene reiterato, qualora se ne verifichi la condizione, anche in caso di eventuali offerte uguali sugli altri Lotti da aggiudicare;
d) qualora non vi siano offerte ammesse sufficienti per aggiudicare tutti i Lotti a offerenti diversi, il principio di limitazione all’aggiudicazione di un solo lotto viene meno e a un offerente potranno essere aggiudicati ulteriori Lotti, tra quelli ancora disponibili e per i quali abbia presentato offerta, con lo stesso procedimento utilizzato per l'assegnazione del Lotto precedente, applicando quanto previsto alle lettere a) e b), in quanto compatibili;
e) l’eventuale aggiudicazione di più Lotti, nel caso eccezionale di cui alla lettera d), è subordinata al possesso dei requisiti di qualificazione idonei e sufficienti in relazione alla somma dei Lotti aggiudicati”;

D) all’esito delle operazioni di gara e in base al meccanismo suindicato, si è delineata la seguente situazione: a) Bosch Energy and Building Solutions, prima in graduatoria nei lotti 1 e 2, si è aggiudicata per sorteggio il lotto 2;
CPL Concordia si è aggiudicata il lotto 1, dove si era collocata al secondo posto;
il RTI Mieci/Evolve, si è aggiudicata il lotto 3, ove si era collocata al primo posto;
b) pertanto, rispetto al lotto 2, cui si riferiscono le censure proposte, Bosch Energy and Building Solutions si è collocata al primo posto, seguita da CPL Concordia, mentre al terzo posto si è situato il RTI Mieci/Evolve, seguito da C.N.P. – Combustibili Nuova Prenestina S.p.A., che ha occupato il quarto posto della graduatoria riferita al lotto stesso e che, in ragione del meccanismo di sorteggio suindicato, non ha ottenuto l’assegnazione di nessun lotto.

Con l’impugnazione in esame, la ricorrente contesta l’aggiudicazione del lotto 2 in favore di Bosch Energy and Building Solutions.

2) Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che sono infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, in relazione tanto al ricorso principale, quanto al ricorso per motivi aggiunti, eccezioni centrate, da un lato, sulla ritenuta carenza di interesse della ricorrente, la quale, per effetto del meccanismo di sorteggio suindicato e dell’essersi collocata al quarto posto nella graduatoria del lotto 2, non potrebbe conseguire l’assegnazione del lotto stesso, anche in caso di fondatezza delle domande proposte, dall’altro, sull’assenza di contestazioni rispetto alla posizione del RTI Mieci/Evolve, collocatosi al terzo posto della graduatoria relativa al lotto 2.

In proposito, è sufficiente osservare che:

- la prima eccezione, si basa su allegazioni generiche, che non valgono ad escludere che, in caso di fondatezza dell’impugnazione, proprio il meccanismo di selezione per sorteggio delineato dalla lex specialis e la rielaborazione della posizione di tutti i concorrenti rispetto a ciascuno dei lotti, potrebbe condurre all’assegnazione del lotto 2 in favore di C.N.P. – Combustibili Nuova Prenestina S.p.A.;

- ne deriva che la prima delle eccezioni proposte è destituita di fondamento;

- la seconda eccezione non considera che il RTI Mieci/Evolve si è collocato solo al terzo posto nella graduatoria del lotto 2, in contestazione, mentre si è collocato al primo posto rispetto al lotto 3, di cui ha poi ottenuto l’assegnazione;

- ne deriva che, proprio in ragione del meccanismo basato sul sorteggio, non è dimostrato che, in caso di fondatezza del ricorso, il RTI Mieci/Evolve otterrebbe l’assegnazione del lotto 2, così precludendone il conseguimento alla ricorrente;

- pertanto, la mancata formulazione di censure rispetto alla posizione del RTI Mieci/Evolve, non configura una fattispecie di inammissibilità del ricorso in esame.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle eccezioni in esame.

3) Il ricorso principale è inammissibile.

Invero, in esso sono formulate delle contestazioni del tutto generiche ed ipotetiche, non contestualizzate rispetto al contenuto specifico degli atti di gara, sicché risultano del tutto carenti di specificità.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso principale, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 2, cpa.

4) Con il ricorso per motivi aggiunti, vengono contestate le valutazioni espresse dalla stazione appaltante rispetto alle offerte presentate da Bosch Energy and Building Solutions e da CPL Concordia.

La ricorrente sostiene – con più censure da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico - che le offerte delle due concorrenti suindicate, collocatesi rispettivamente al primo e al secondo posto nella graduatoria del lotto 2, presenterebbero un’abnorme riduzione dei consumi, insostenibile sul piano tecnico, tanto da meritare l’esclusione o quanto meno un diverso punteggio.

Più in dettaglio, si lamenta che l’offerta tecnica di Bosch sarebbe caratterizzata dalla prospettazione di un risparmio energetico irrealizzabile, pari al 16% rispetto al valore del consumo di base indicato nel disciplinare, da realizzarsi attraverso sistemi di telecontrollo, regolazione degli impianti e controllo delle temperature ambientali, ma tali interventi, siccome già realizzati e utilizzati dai precedenti gestori nelle stagioni passate, non consentirebbero di conseguire risparmi energetici migliori rispetto a quelli già ottenuti, sicché l’offerta sarebbe insostenibile, mentre il risparmio concretamente ottenibile non potrebbe superare il 10%.

Si tratta di una censura non condivisibile, atteso che:

- in primo luogo, la ricorrente non sviluppa concrete argomentazioni, né offre elementi di riscontro, rispetto alla tesi per cui il risultato utile, in termini di riduzione di consumi, prospettato da Bosch dovrebbe attestarsi sul valore derivante dall’applicazione della percentuale del 10%, sicché l’intera doglianza muove da una prospettazione del tutto apodittica;

- inoltre, neppure vengono evidenziati specifici elementi idonei a palesare che l’offerta dell’aggiudicataria si basi su dati tecnici insostenibili;

- in ogni caso, come coerentemente evidenziato dalla stazione appaltante, la ricorrente, nel considerare i risultati derivanti dalla gestione dei precedenti appalti relativi al medesimo servizio, non considera che essi non prevedevano che il risparmio energetico fosse un elemento “premiante”, tale da qualificare l’offerta, sicché il riferimento ad essi e ai risultati che durante la loro esecuzione sono stati raggiunti rispetto alla riduzione dei consumi, non vale come termine di paragone per confrontare l’offerta aggiudicataria;

- insomma, nonostante in passato fossero già utilizzati i sistemi di telecontrollo, resta fermo che essi non venivano progettati ed utilizzati per la specifica finalità di ridurre i consumi, rappresentando solo un mezzo di esecuzione del servizio;

- del resto, l’offerta descrive in modo puntuale, secondo quanto imposto dal disciplinare di gara, le attività tecnico-gestionali finalizzate alla riduzione dei consumi, non basate sul solo telecontrollo e consistenti, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio in: 1) attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti;
2) attività di telecontrollo degli impianti;
3) attività di monitoraggio dei consumi e del comportamento degli utenti;
con la precisazione che la gestione avviene sulla base dell’applicazione di tre diversi software che, integrandosi tra loro, consentono il risparmio programmato;

- sotto altro profilo, non sussiste il vizio motivazionale rispetto alle valutazioni rese dalla commissione, che ha formulato giudizi sicuramente sintetici, ma adeguati alla comprensione della valutazione espressa, in correlazione con il contenuto puntuale e dettagliato dell’offerta medesima;

- né è condivisibile la tesi per cui, in sede di giustificazione dell’offerta, Bosch avrebbe illegittimamente introdotto attività non previste nell’offerta tecnica al fine di riuscire a giustificare la riduzione dei consumi prospettata, introducendo profili innovativi rispetto alla formazione del personale e alla sensibilizzazione degli utenti;

- come chiaramente messo in luce dalla parte resistente, le attività in questione sono state esplicitate solo al fine di specificare i costi per la formazione del personale e la sensibilizzazione degli utenti, tanto che proprio l’offerta tecnica precisa che “Tramite le carte di controllo consumi è possibile identificare come punti fuori controllo comportamenti anomali nelle utenze monitorate, fonte di possibili sprechi di energia ... E' possibile così capire se l'utenza sta consumando bene o male rispetto alle sue prestazioni attese. In sintesi il software confronta i consumi attuali con il modello di consumo energetico per identificare tutte le anomalie, allertando i destinatari configurati e riducendo i costi derivanti da inefficienza ...”;

- va, pertanto ribadita l’infondatezza della censura de qua;

- la ricorrente sostiene poi, anche al fine di censurare il giudizio di congruità dell’offerta aggiudicataria, che Bosch avrebbe prospettato l’utilizzo di dieci squadre per lo svolgimento del servizio, ma tale numero sarebbe del tutto esorbitante e non necessario, tanto che l’aggiudicataria avrebbe poi giustificato solo i costi di cinque squadre;
inoltre, il giudizio di congruità non terrebbe conto del fatto che per il servizio di gestione sarebbe stato indicato un costo inferiore rispetto a quello prospettato nell’offerta;

- sul punto, risultano del tutto ragionevoli e pertanto condivisibili, le considerazioni sviluppate, sulla base degli atti di gara, dalla stazione appaltante, la quale osserva che l’erogazione del servizio non richiede - e sul punto non risultano concrete contestazioni - il medesimo apporto di personale durante l’intero arco dell’anno, essendoci periodi caratterizzati da “picchi” di attività, come quello dell’accensione degli impianti e più in generale nei periodi più freddi dell’anno, ed altri in cui l’attività di gestione è quantitativamente ridotta, come accade al termine della stagione invernale e nel periodo estivo;
ciò comporta che l’indicazione di un certo numero di squadre “a disposizione”, non valga ad indicare anche il numero di squadre effettivamente “operanti”, atteso che non tutte quelle a disposizione sono chiamate ad operare, salvo situazioni di necessità;

- del resto, Bosch ha dimostrato di disporre di 10 squadre per un numero di ore che la Commissione ha ritenuto congruo, sicché lo scostamento - sicuramente emergente dagli atti di gara - tra il costo del personale oggetto delle giustificazioni e quello complessivamente a disposizione dell’aggiudicatario in base all’offerta presentata, si comprende proprio considerando che non tutto il personale a disposizione deve essere utilizzato costantemente per la gestione del particolare appalto;

- in ogni caso va osservato, come riferito dall’amministrazione e senza alcuna concreta confutazione da parte della ricorrente, che la differenza di costo per la voce in esame è di circa 60.000,00 euro, corrispondente al 2% dell’importo contrattuale di un anno di gestione, pari ad oltre di 3 milioni di euro;
di conseguenza, non è neppure dimostrata l’effettiva incidenza della discrepanza sulla sostenibilità dell’offerta complessiva e, quindi, sulla sua affidabilità;

- anche le contestazioni relative ad altre voci di costo sono prive di fondamento, in particolare: a) il costo del gas è giustificato con riferimento al prezzo di mercato e il consumo indicato è relativo a due anni di gestione, coerentemente con la durata del servizio;
b) lo scostamento, rilevato dalla Commissione, tra il prezzo indicato nella scheda di analisi e quello derivante dal ribasso offerto rispetto alla tariffa a base di gara è pari a €/Mwh 1,09 (68,41 - 67,32), corrispondente complessivamente a circa € 50.000, ma anche in tale caso non è dimostrata l’effettiva incidenza sulla serietà dell’offerta complessiva, specie considerando l’ingente valore del servizio;
c) quanto alle attività di formazione del personale e sensibilizzazione degli utenti, vale precisare che i costi ad esse relativi sono esposti nelle giustificazioni fornite dall’aggiudicataria e attengono per lo più ad attività proprie del personale dedito al servizio, sicché rientrano nei costi già indicati per il personale stesso, con la conseguenza che, contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente, si tratta di costi giustificati;

- del resto, va evidenziato che la Commissione ha stimato che il margine di utile ammonta a circa il 20-25% del valore dell’offerta, corrispondente ad un importo di circa 200.000,00 euro, sicché l’eventuale scostamento in sede di giustificazioni di singole voci di costo rispetto ai valori esposti in offerta, risulta adeguatamente sostenibile anche in dipendenza della percentuale di utile che la Commissione ha ritenuto conseguibile dall’aggiudicataria;

- in relazione ai profili da ultimo esaminati, vale ricordare che, per consolidata giurisprudenza (cfr. di recente T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 63, che riprende un orientamento più volte ribadito dal Tribunale e condiviso dalla prevalente giurisprudenza): a) in sede di apprezzamento dell’offerta anomala, così come in sede di giudizio di congruità dell’offerta in sé non eccedente la soglia di anomalia, il concorrente sottoposto a valutazione non può fornire giustificazioni tali da integrare un’operazione di “finanza creativa”, modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo e mantenendo fermo l’importo finale;
nondimeno, ciò non esclude che l’offerta possa essere modificata in taluni suoi elementi, compresi, in particolare, quelli relativi all’utile atteso, che può essere ridotto (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 26 settembre 2016, n. 9927;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 1° giugno 2015, n. 1287;
Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497;
Tar Lombardia Milano, sez. III, 3 dicembre 2013, n. 2681;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146);
b) resta fermo il principio per cui in un appalto l’offerta, una volta presentata, non è suscettibile di modificazione - pena la violazione della par condicio tra i concorrenti – ma ciò non toglie che, avendo la verifica di anomalia la finalità di stabilire se l’offerta sia, nel suo complesso e nel suo importo originario, affidabile o meno, il giudizio di anomalia deve essere complessivo e deve tenere conto di tutti gli elementi, sia di quelli che militano a favore, sia di quelli che militano contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme;
c) di conseguenza, si ritiene ammissibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che, per converso, altre voci sono state inizialmente sopravvalutate e che in relazione alle stesse è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio, che compensa il maggior costo di altre voci (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146);
d) la giurisprudenza ritiene coerenti con lo scopo del giudizio di anomalia e con il rispetto dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni eventualmente già fornite), lasciando, però, le voci di costo invariate, ovvero un aggiustamento di singole voci di costo, che trovi il suo fondamento in sopravvenienze di fatto o normative, che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili;
e) è anche pacificamente ammesso che l’impresa possa intervenire riducendo l’utile esposto, a condizione che tale voce non risulti del tutto azzerata, perché ciò che importa è che l’offerta rimanga nel complesso seria (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 636;
id., 23 luglio 2012, n. 4206;
Consiglio di Stato, sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676);
f) resta fermo che la valutazione di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare che l’offerta sia attendibile e affidabile nel suo complesso (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 520;
Consiglio di Stato, sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2770);

- nel caso di specie, le incongruenza tra offerta e giustificazioni fornite dall’aggiudicataria sono, da un lato, di valore tale da non inficiare l’offerta complessiva, tanto che la ricorrente neppure ha sviluppato il tema dell’effettiva incidenza di simili profili sul complesso dell’offerta, dall’altro, idonee ad essere assorbite dal valore dell’utile previsto, che, come ricordato, rientra tra le voci suscettibili di variazione in sede di giustificazione, secondo l’orientamento giurisprudenziale suindicato.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure proposte rispetto all’offerta aggiudicataria.

Anche le censure formulate rispetto all’offerta di CPL Concordia, collocatasi al secondo posto nella graduatoria relativa al lotto 2, non possono essere condivise.

La ricorrente sostiene che la riduzione dei consumi offerti da CPL Concordia, pari al 16% rispetto al valore di base, sia abnorme e non realizzabile sul piano tecnico, neppure mediante l’attivazione del servizio denominato “servizio di manutenzione shock ad inizio appalto” e del “servizio di vigilanza e ottimizzazione energetica”.

In particolare, la ricorrente afferma che, anche rispetto all’offerta della seconda classificata, gli interventi di manutenzione previsti, l’uso del telecontrollo e dell’attività di sorveglianza energetica, sarebbero del tutto inidonei a ridurre i consumi, trattandosi di attività rivolte esclusivamente al regolare funzionamento degli impianti.

In relazione a tali censure va osservato che:

- come già evidenziato rispetto alle censure sollevate avverso l’offerta di Bosch e la relativa valutazione di congruità svolta dalla stazione appaltante, la ricorrente muove da un assunto del tutto apodittico, perché esclude qualunque incidenza delle attività in esame sull’ottimizzazione e sulla maggiore efficienza degli impianti, incidenza che viene esclusa ma senza sviluppare argomentazioni tecniche fornite di adeguato riscontro tecnico, sicché si tratta di doglianze del tutto prive di supporto dimostrativo e, di conseguenza, non condivisibili;

- anche la censura volta a sostenere che le sei squadre di servizio indicate da CPL Concordia nella propria offerta sarebbero utilizzate a tempo pieno solo per i 183 giorni della stagione termica, mentre nel periodo estivo verrebbero impiegate solo due squadre a tempo ridotto, con conseguente inadeguatezza dell’offerta, non vale a dimostrare la non corrispondenza dell’offerta al contenuto del servizio da svolgere, né a palesare l’insostenibilità dell’offerta stessa;

- invero, come evidenziato dalla stazione appaltante, la quantificazione temporale indicata da CPL corrisponde al reale impegno richiesto per la corretta esecuzione del servizio, tanto che la Commissione ha sostenuto che “i tempi indicati per l'impegno delle maestranze risultano adeguatamente quantificati in proporzione all’impegno richiesto”, poiché le sei squadre invernali a tempo pieno garantiscono il servizio nel periodo di maggior impegno, mentre le squadre operanti nel periodo estive sono adeguate all’espletamento delle minori attività della stagione in cui gli impianti non sono attivi;

- si è già precisato che l’intensità del servizio e, quindi, l’esigenza di avere a disposizione del personale varia a seconda del periodo dell’anno, sicché la circostanza che tutte e sei le squadre indicate da CPL siano state considerate come operative solo per una parte dell’anno risulta coerente con la struttura del servizio e non integra un indice di inaffidabilità dell’offerta;

- va poi precisato che, anche rispetto alle incongruenza rilevate sull’offerta di CPL, la ricorrente non ne ha in alcun modo palesato l’incidenza sull’offerta stessa complessivamente intesa, fermo restando, come evidenziato dalla stazione appaltante in modo del tutto ragionevole, che anche “i costi del servizio di manutenzione shock inizio appalto” sono tali da risultare assorbiti dal valore esposto dell’utile d’impresa;

- insomma, anche rispetto all’offerta della seconda classificata, le censure mosse dalla ricorrente risultano infondate, sia perché non adeguatamente supportate sul piano tecnico, sia perché non evidenziano l’effettiva incidenza delle incongruenza riscontrate sull’offerta complessiva e sulla sua affidabilità, sia, infine, perché non tengono conto della possibilità per il concorrente di modificare, in sede di giustificazioni, il valore dell’utile previsto, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale già ricordato.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle censure in esame.

5) In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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