TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-11-17, n. 201711369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-11-17, n. 201711369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201711369
Data del deposito : 17 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2017

N. 11369/2017 REG.PROV.COLL.

N. 12423/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12423 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E F S, rappresentato e difeso dagli avvocati F S M e A S D, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via di Villa Sacchetti, 9;

contro

Procuratore Generale della Corte dei Conti, Procura Generale presso la Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e Corte dei Conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

quanto al ricorso:

dell’Ordine di Servizio n. 1/2016/CG, prot. 0001115-01/09/2016-ARPG-PGARGA2, adottato dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti in data 1° settembre 2016;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

dell’Ordine di Servizio n. 1/2017/CG, recante “Sostituzione nominativi magistrati nell’o.d.g. n. 1/2016/CG”, adottato in data 17 marzo 2017.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Procuratore Generale della Corte dei Conti, della Procura Generale presso la Corte dei Conti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e della Corte dei Conti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’Ordinanza della Sezione n. 7819/2016 del 7 dicembre 2016;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso introduttivo, il dott. E F S, odierno esponente, nella sua qualità di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte dei Conti, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, l’Ordine di Servizio n. 1/2016/CG del 1° settembre 2016, adottato dal Procuratore Generale p.t. presso la Corte dei Conti al fine di “ridefinire l’assetto organizzativo della Procura Generale”.

1.1 Avverso tale atto l’odierno ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:

I) Illegittimità dell’Ordine di Servizio impugnato per violazione di legge: violazione dell’art.

6-bis del decreto-legge 24.12.2003, n. 354, convertito, con modificazioni, in legge 26.02.2004, n. 45. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione delle garanzie partecipative e dei canoni di buona fede e correttezza.

L’atto impugnato è illegittimo nella misura in cui, mediante attribuzione di alcune funzioni in via esclusiva al Procuratore Generale e privazione del Procuratore Generale Aggiunto di compiti in precedenza ad esso affidati, finisce per svuotare le attribuzioni proprie di quest’ultimo, in violazione della ratio sottesa all’art.

6-bis, D.l. n. 354/2003, norma istitutiva della funzione. In secondo luogo, nell’adozione dell’atto gravato è mancato il doveroso coinvolgimento del Procuratore Generale Aggiunto, con conseguente ulteriore profilo di illegittimità.

II) Illegittimità dell’Ordine di Servizio impugnato per violazione di legge: violazione dell’art. 2 del decreto-legge 15.11.1993, n. 453, convertito, con modificazioni, in legge 14.1.1994, n. 19;
dell’art.

6-bis del decreto-legge 24.12.2003, n. 354, convertito, con modificazioni, in legge 26.02.2004, n. 45;
dell’art. 10 della legge 13.4.1988, n. 117 e s.m.i. e dell’art. 11 della legge 4.3.2009, n. 15;
dell’art. 12 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

L’atto oggetto di impugnazione, adottato dal Procuratore Generale, modifica illegittimamente lo status e le attribuzioni del Procuratore Generale Aggiunto, sebbene tale competenza sia riservata al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

2. Si sono costituiti in giudizio la Procura Generale della Corte dei Conti, la Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, tutti difesi dall’Avvocatura dello Stato, per resistere al gravame e chiederne il rigetto siccome infondato.

3. All’esito della camera di Consiglio del 6 dicembre 2016, con ordinanza cautelare n. 7819/2016, la Sezione ha fissato per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 10 maggio 2017, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12 aprile 2017, l’odierno deducente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’Ordine di Servizio n. 1/2017/CG del 17 marzo 2017, medio tempore adottato dal Procuratore Generale della Corte dei Conti, recante “ Sostituzione nominativi magistrati dell’o.d.g. 1/2016/CG ” e, per quanto di interesse nella presente sede, la conferma, all’art. 5, delle previsioni contenute nell’Ordine di Servizio 1/2016/CG, oggetto dell’impugnazione principale.

Avverso tale atto l’odierno ricorrente ha riprodotto le censure svolte nel ricorso introduttivo.

5. Con memoria depositata il 13 settembre 2017, l’odierno ricorrente, ulteriormente articolando le proprie difese, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Con successiva memoria, la difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, per carenza d’interesse processuale in ragione della mancanza di lesività dell’atto impugnato, ed ha insistito per il rigetto nel merito del gravame.

6. In vista della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie di replica, il ricorrente, avversando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti e concludendo per la fondatezza delle proprie pretese;
le Amministrazioni intimate, insistendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.

7. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il gravame all’odierno esame, comprensivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti ritualmente depositati, l’odierno deducente, nella sua qualità di Procuratore Generale Aggiunto presso la Corte dei Conti (P.G.A.) lamenta l’illegittimità, sotto plurimi profili, degli Ordini di Servizio (O.d.S.) n. 1/2016/CG del 1° settembre 2016 e n. 1/2017/CG del 17 marzo 2017, adottati dal Procuratore Generale della Corte dei Conti (P.G.) in quanto lesivi delle attribuzioni, delle prerogative e dello status della carica di P.G.A. pro tempore rivestita.

Il ricorso principale ed il collegato ricorso per motivi aggiunti non sono fondati, per le ragioni che di seguito si espongono.

2. In primo luogo, constatato che le censure mosse nel ricorso per motivi aggiunti sono le medesime articolate nel ricorso principale e che, pertanto, i due gravami, per ragioni di comodità espositiva, si prestano ad una disamina congiunta, il Collegio si onera di affrontare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, formulata dall’Avvocatura erariale sulla base della pretesa carenza di lesività dell’atto da ultimo impugnato, ritenendolo meramente confermativo e per nulla innovativo del provvedimento cui accede, in quanto esso si limiterebbe ad apportare sostituzioni nominative dei magistrati addetti ai Servizi della Procura Generale.

Il Collegio non condivide tale conclusione.

È noto che solo gli atti confermativi propri, in quanto forieri di autonoma lesività, siano soggetti ad impugnazione nei termini previsti dalla legge, a differenza degli atti meramente confermativi o confermativi c.d. impropri. Il criterio discretivo tra le due forme di atto riposa sull’attività istruttoria compiuta dall’Amministrazione emanante: l'atto di conferma propriamente detto, costituisce un provvedimento di secondo grado a funzione conservativa con cui l'Amministrazione manifesta la volontà di mantenere fermo un precedente atto, reputandolo conforme all'interesse pubblico specifico ed attuale, sulla base di una nuova ponderazione degli interessi coinvolti. Al contrario, si versa nell’ipotesi di atto impropriamente o meramente confermativo quando l’Amministrazione si limita a dare atto dell'esistenza di un atto precedente, senza tuttavia procedere ad una nuova valutazione, o in fatto o in diritto, del caso concreto e senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione. In altri termini, l’atto meramente confermativo non è soggetto a impugnazione, in quanto esso non costituisce un'autonoma determinazione dell'Amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione di non ritornare nelle scelte effettuate (Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 611;

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