TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-08, n. 202303305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-11-08, n. 202303305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303305
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 03305/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00627/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 627 del 2018, proposto da
M G e figli di M A E s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, n. 48;

contro

Comune di San Giovanni la Punta (Ct), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 611 dell’8 gennaio 2018, comunicata il 18 gennaio 2018, con cui il Dirigente del Servizio Condono edilizio del Comune di San Giovanni la Punta ha determinato l’importo dell’oblazione relativa alla domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente il 31 agosto 2000 (prot. n. 22885), riferimento A-1219;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato il 3 novembre 2016 e depositato il successivo 22 novembre, la società ricorrente ha agito per l’annullamento del provvedimento in epigrafe con cui il Dirigente del Servizio Condono edilizio del Comune di San Giovanni la Punta ha determinato l’importo dell’oblazione relativa alla domanda di condono edilizio presentata il 31 agosto 2000.

In punto di fatto, la deducente ha esposto di aver acquistato, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, un edificio, sito nel Comune di San Giovanni la Punta, in via Balatelle, in catasto al foglio 12, particelle 33, 1, 2, 3 e 191. L’immobile presentava varie difformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata nel 1971, pertanto, in data 31 agosto 2000, la ricorrente presentava domanda tardiva di condono edilizio ai sensi dell’art. 40, sesto comma, l. n. 47/1985, pagando l’oblazione autoliquidata in euro 50.256,42.

In data 13 novembre 2000, il Settore Urbanistica del Comune, ai fini dell’istruttoria, chiedeva la produzione dei seguenti documenti: planimetria generale con ubicazione del fabbricato;
stralcio catastale, stralcio aerofotogrammetrico e stralcio del programma di fabbricazione;
piante, prospetti e sezioni;
relazione tecnica;
calcolo particolareggiato della superficie oggetto di condono, relativa all’oblazione;
progetto di smaltimento acque reflue, ai sensi della L.R. n. 27 del 15 agosto 1986.

La ricorrente trasmetteva al Comune la documentazione richiesta in data 30 luglio 2001.

In data 8 gennaio 2018, con la nota n. prot. 611, il Dirigente del Servizio Condono edilizio del Comune di San Giovanni la Punta determinava l’importo dell’oblazione in euro 118.307,25.

La ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 l. n. 47/1985. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto .

La pretesa creditoria del Comune sarebbe ormai prescritta essendo decorsi oltre trentasei mesi da quando la ricorrente, in data 30 luglio 2001, in ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale del Comune, ha trasmesso tutta la documentazione necessaria.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 l. n. 47/1985. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto

La pretesa del Comune al pagamento della maggiore somma a titolo di oblazione sarebbe illegittima in quanto erroneamente commisurata ad una superficie maggiore rispetto a quella effettiva dell’immobile. La determinazione operata dal Comune si fonderebbe sugli stessi dati forniti dalla ricorrente, pertanto non si comprenderebbe come l’Ente sia giunto ad un importo superiore di oltre il 100%.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 l. n. 142/1990, come recepito dall’art. 1 l.r. n. 48/1991, modificato dall’art. 8 l. n. 127/1997, recepito dalla l.r. n. 23/1998. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 reg. comunale degli uffici e dei servizi.

La ricorrente ha dedotto, infine, l’illegittimità del provvedimento poiché adottato dal responsabile del Servizio Condono edilizio e non dal responsabile del Settore Tecnico-Urbanistica. Solo quest’ultimo, infatti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, sarebbe competente all’adozione di atti di gestione che impegnano l’ente all’esterno.

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