TAR Palermo, sez. V, sentenza 2023-10-24, n. 202303178
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Testo completo
Pubblicato il 24/10/2023
N. 03178/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati D P, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6 e con domicilio PEC come da registri di giustizia;
per l'annullamento previa sospensione
del decreto -OMISSIS- notificato in data 4 luglio 2023, con cui il Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha dispensato dal servizio-OMISSIS-per infermità a decorrere dal 26 marzo 2023.
NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO
del giudizio formulato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina in data 23 giugno 2022 con cui il ricorrente è stato giudicato “ permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto” e reimpiegabile in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello stato a mente dell'art.75 del D.L. 443 del 30 ottobre 1992.
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
Dell'idoneità del sig.-OMISSIS-al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria sia completa; dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che la parte ricorrente, assistente capo della Polizia Penitenziaria ed in servizio presso la Casa di Reclusione di Palermo – Ucciardone, con ricorso ritualmente notificato e depositato il 29.09.2023, ha dedotto:
-che nel 2021, durante il servizio presso la predetta Casa di Reclusione, riceveva severe minacce da parte di soggetti detenuti, cui scaturiva -OMISSIS-, cui faceva seguito di un periodo di malattia;
-che in ragione di tale stato di salute l’amministrazione di appartenenza provvedeva ad inviarlo presso la competente Commissione Medico Ospedaliera al fine di accertarne l’idoneità al servizio di Istituto;
-che con verbale del 23 giugno 2022 il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, sebbene lo -OMISSIS- fosse venuto meno in quanto malessere temporaneo ed esclusivamente connesso alle minacce ricevute, giudicava il ricorrente stesso non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria;
-che veniva, il 25 marzo 2023, altresì respinta la propria istanza di transito nei ruoli civili per inidoneità.
Rilevato che la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
-1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7-10, l. N. 241 del 1990, 8, comma 3, d.p.r. n. 461 del 2001, 129, commi 3 e 4, e 130, comma 2, d.p.r. n. 3 del 1957; eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione del diritto di difesa, in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento;
- 2.Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della l.241 del 1990 eccesso di potere per