TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-10-29, n. 202002273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-10-29, n. 202002273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202002273
Data del deposito : 29 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2020

N. 02273/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03481/2015 REG.RIC.

N. 02006/2016 REG.RIC.

N. 02007/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3481 del 2015, proposto dalla Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;

nei confronti

del Centro catanese di Medicina e Chirurgia Casa di Cura s.p.a., non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2016, proposto dalla Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;

nei confronti

del Centro catanese di Medicina e Chirurgia Casa di Cura s.p.a., non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2016, proposto dalla Casa di Cura “Prof. E. Falcidia” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 3481/2015

- del D.A. Salute 12/08/2015 (pubblicato in

GURS

11/09/2015 parte I n. 37) avente ad oggetto: "Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - anno 2015";

- della nota prot. n. 110190 del 02/11/2015 dell'ASP di Catania, con la quale la casa di cura ricorrente è stata convocata per sottoscrivere il contratto di assegnazione del budget per l'anno 2015 a seguito della determinazione dell'aggregato di spesa regionale con D.A. Salute 12/08/2015;

- del contratto-concessione stipulato in data 09/11/2015 dall'ASP di Catania con la Casa di Cura Prof. E. Falcidia s.r.1., con il quale è stato determinato il budget della casa di cura in applicazione del D.A. Salute 12/08/2015, in parte qua;

- degli atti presupposti, connessi e conseguenti, con i quali sono stati stabiliti: l'aggregato di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2015, gli aggregati provinciali per l'anno 2015, l'obbligo della sottoscrizione dei contratti per l'assegnazione delle risorse alle strutture senza riserva pena la sospensione del regime di accreditamento, nei limiti di interesse;

per l'accertamento ex art. 30 D.Lgs. n. 104/2010

del diritto della Casa di Cura Prof. E. Falcidia s.r.l. alla rideterminazione ed all'assegnazione del budget dell'anno 2015;

quanto al ricorso n. 2006/2016

quanto al ricorso introduttivo

del provvedimento prot. n. 4270 del 13/01/2012 del Commissario straordinario dell’ASP di Catania, avente ad oggetto “assegnazione provvisoria budget per l’esercizio 2012”;
nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

per l’accertamento ex art. 30 D.Lgs. n. 104/2010

del diritto della Casa di Cura Prof. E. Falcidia s.r.l. alla rideterminazione ed all'assegnazione del budget dell'anno 2012;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del D.A. Salute n. 1060/2012 del 04/06/2012, pubblicato in G.U.R.S. parte I 22/06/2012 n. 25, con il quale sono stati stabiliti: l'aggregato di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2012 (art. 1), gli aggregati provinciali per l'anno 2012 (art. 2), la negoziazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni di ricovero (DRG) richieste dall'ASP alla singola struttura per l'applicazione della decurtazione del 3% (art. 3), i criteri di determinazione delle risorse da assegnare alle strutture (art. 4 e ss.), l'obbligo della sottoscrizione dei contratti per l'assegnazione delle risorse alle strutture senza riserva pena la sospensione del regime di accreditamento (art. 12), nei limiti di interesse;

- del contratto-concessione stipulato in data 31/07/2012 dall'ASP di Catania con la Casa di Cura Prof. E. Falcidia S.R.L., con il quale è stato determinato il budget della casa di cura in applicazione del D.A. n. 1060/2012 del 04/06/2012, in parte qua;

- del D.A. Salute n. 1628/2012 del 09/08/2012, comunicato con nota prot. n. 86443 del 17/08/2012 dell'ASP di Catania, con il quale è stata disposta la decurtazione dell'aggregato di spesa da attribuire alle case di cura private accreditate per l'anno 2012 dello 0,5% rispetto a quello precedentemente determinato con D.A. n. 1060/2012;

- degli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali la nota prot. n. 76339 del 18/07/2012 dell'ASP di Catania;

per l’accertamento ex art. 30 D.Lgs. n. 104/2010

del diritto della Casa di Cura Prof. E. Falcidia s.r.l. alla rideterminazione ed all'assegnazione del budget dell'anno 2012;

quanto al ricorso n. 2007/2016

del D.A. 2 dicembre 2011, dell’Assessorato regionale della Salute, pubblicato nella G.U.R.S. 5 gennaio 2012, n. 1, avente ad oggetto il “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” in parte qua;
dei provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti.


Visti il ricorso R.G. n. 3481/2015 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute;

Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;

Vista la memoria depositata dalla resistente Amministrazione Regionale;

Vista la nota con quale l’Avvocatura Distrettuale ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Visti il ricorso introduttivo R.G. n. 2006/2016 e i relativi allegati;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute;

Vista la memoria e la documentazione depositate dalla parte ricorrente;

Vista la nota con la quale l’Avvocatura Distrettuale ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Visti il ricorso R.G. n. 2007/2016 e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della Salute, con le relative deduzioni difensive;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Vista la nota con la quale l’Avvocatura Distrettuale ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Nessuno presente all’udienza pubblica del 13 ottobre 2020, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con il ricorso R.G. n. 3481/2015, la casa di cura odierna istante - accreditata definitivamente per trenta posti di ostetricia e ginecologia – ha impugnato il decreto assessoriale 12 agosto 2015 (pubblicato in G.U.R.S. 11 settembre 2015 parte I, n. 37) avente ad oggetto “ Aggregati di assistenza ospedaliera da privato - anno 2015 ”, nonché il contratto stipulato il 10 novembre 2015 con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per il budget dell’anno 2015.

Espone, al riguardo:

- che, a seguito dell’adozione del D.A. 2 dicembre 2011, di razionalizzazione della rete dei punti nascita, la predetta è stata inserita tra le sei strutture di I livello della rete dei punti nascita della Provincia di Catania;

- di avere impugnato tale decreto davanti alla sede di Catania di questo T.A.R., con ricorso R.G. n. 615/2012 (oggi, ricorso R.G. n. 2007/2016, pendente davanti alla sede di Palermo del T.A.R.);

- di avere contestato, con ricorso R.G. n. 469/2015 pendente davanti alla sede di Catania di questo Tribunale, anche i decreti assessoriali n. 1470/2014, n. 1491/2014 e n. 1218/2014, relativi, rispettivamente, all’aggregato di spesa per l’assistenza ospedaliera da privato per l’anno 2014, agli aggregati provinciali per l’anno 2014, e all’obbligo della sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione delle risorse alle strutture senza riserva, pena la sospensione del regime di accreditamento;
e di avere impugnato, con lo stesso mezzo, anche la Circolare dell’Assessorato della Salute n. 68023/2015 avente ad oggetto “Punti nascita - Case di cura accreditate. Richieste autorizzazione alla rimodulazione posti letto in patologia intermedia neonatale.”.

Ciò premesso, si duole degli atti odiernamente impugnati, deducendo le censure di:

1) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA , in quanto gli atti gravati sono affetti dagli stessi vizi che invalidano il D.A. 2 dicembre 2011, impugnato davanti alla sede di Catania di questo T.A.R., con ricorso R.G. n. 615/2012;

2) ILLEGITTIMITA' IN VIA AUTONOMA E PRINCIPALE , in quanto i vizi dedotti avverso il D.A. 2 dicembre 2011 inficiano in via autonoma gli atti impugnati, nella parte in cui non destinano maggiori risorse ai punti nascita (il D.A. 12 agosto 2015) e alla casa di cura ricorrente (il contratto del 10 novembre 2015);

3) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA , in quanto gli atti gravati sono affetti dagli stessi vizi che invalidano gli atti impugnati con il ricorso R.G. n. 469/2015 pendente davanti alla sede di Catania di questo T.A.R.;

4) ILLEGITTIMITA' IN VIA AUTONOMA E PRINCIPALE , in quanto i vizi dedotti con il ricorso R.G. n. 469/2015 pendente davanti alla sede di Catania di questo T.A.R. inficiano in via autonoma gli atti odiernamente gravati, nella parte in cui non destinano maggiori risorse ai punti nascita (il D.A. 12 agosto 2015) e segnatamente alla casa di cura (il contratto del 10 novembre 2015);

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 L. 07/08/1990 N. 241 IN RELAZIONE ALL'ART. 32

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