TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-11-11, n. 202419840
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 19840/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06838/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6838 del 2024, proposto da
A.C.I.A.M. – Azienda Consorziale Igiene Ambientale Marsicana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appia Nuova, n. 225;
contro
Comune di Valmontone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C F e R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ingegni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 0014463 dell’8/5/2024, con il quale il Comune di Valmontone, a conclusione del procedimento di riesame avviato ai sensi della Legge n. 241/1990 per l’accertamento dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al servizio di conferimento del rifiuto C.E.R. 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) per l’anno 2024, ha rigettato la richiesta della Società ricorrente volta ad ottenere la rettifica della determinazione di affidamento del predetto servizio in proprio favore, e per l’effetto confermato l’affidamento dello stesso alla Società Ingegni S.r.l., giusta determinazione n. 2715 del 14/12/2023;
- della nota interlocutoria prot. n. 0007939 del 12/3/2024, con la quale il Comune di Valmontone, in riscontro alla nota A.C.I.A.M. S.p.a. prot. n. 1184 del 29/2/2024, ha “ richiesto il coinvolgimento della Società Ambiente Energia e Territorio Spa, affidataria del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana ”, ai fini della valutazione del costo dei km eccedenti i 100 previsti dal C.S.A.;
- della nota prot. n. 10988 dell’8/4/2024, con la quale il Comune di Valmontone ha comunicato alla Società Ingegni S.r.l. l’avvio del procedimento ai sensi degli 7 e 8 della Legge n. 241/1990, per l’accertamento dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al servizio di conferimento del rifiuto C.E.R. 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) per l’anno 2024;
- della nota acquisita dall’Ente locale con il prot. n. 11607 del 12/4/2024 con la quale la Società Ingegni S.r.l. ha chiesto la “ formale conferma dell’affidamento ” in suo favore “ di cui alla Determina n. 2715 del 14/12/2023 e il rigetto delle istanze presentate da ACIAM in quanto non fondate su dati condivisibili ”;
- della nota prot. n. 0002465 del 18/4/2024, con cui la Società Ambiente Energia e Territorio S.p.a., affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti, ha fornito al Comune di Valmontone i chiarimenti da esso richiesti in merito alla determinazione del “ costo degli ulteriori 18 km che eccedono i 100 km di soli andata (quindi 36 km andata e ritorno) ”;
- della determinazione dirigenziale n. 2715 del 14/12/2023, con la quale il Comune di Valmontone ha disposto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto del servizio di smaltimento del codice C.E.R. 200108 “rifiuti biodegradabili” per l’anno 2024 alla Società Ingegni s.r.l.;
per la dichiarazione d’inefficacia
del contratto stipulato tra il Comune di Valmontone e la Società controinteressata Ingegni S.r.l. e per la condanna del medesimo Comune al risarcimento in forma specifica del danno cagionato alla Società ricorrente, mediante subentro nell’esecuzione del servizio di cui trattasi per l’intera durata programmata dell’affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone e della Società Ingegni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2024 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Valmontone, con plurime comunicazioni (prott. nn. 27273 dell’8/9/2023; 27277 dell’8/9/2023; 27288 dell’8/9/223; 28590 dl 20/9/2023; 36480 del 21/11/2023; 36481 del 21/11/2023) ha avviato “una consultazione di mercato” interpellando sei operatori economici, tra cui l’odierna controinteressata Ingegni S.r.l. (affidataria), a ognuno dei quali ha richiesto “ l’offerta economica per il servizio di conferimento ” presso i rispettivi impianti “ per l’anno 2024 del rifiuto indicato con il codice C.E.R 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) ”.
In conseguenza della predetta richiesta, hanno presentato offerta quattro operatori economici, tra cui la predetta Ingegni S.r.l. e la ricorrente A.C.I.A.M. S.p.a., che, tuttavia, non figurava tra le imprese interpellate.
All’esito della consultazione de qua , la S.A., con la gravata determinazione n. 2715 del 14/12/2023, ha disposto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto del predetto servizio alla Società Ingegneri S.r.l., la cui offerta risultava essere quella economicamente più vantaggiosa per il trattamento e recupero dei rifiuti urbani de quibus (con una tariffa di € 93,00€/ton, oltre IVA al 10%), per il corrispettivo presunto di € 143.220,00, onnicomprensivo d’IVA al 10%, corrispondente alla quantità di circa 1.400 tonnellate di rifiuti (quantità presunta sulla scorta dei dati dell’anno 2023).
La Società ricorrente, dunque, “ con e-mail trasmessa al Comune ” di Valmontone il 2/2/2024, ha richiesto “ chiarimenti in merito alla nostra offerta Prot. n. 5291 del 10/11/2023 (che allego con le ricevute di consegna), in quanto la stessa sembrerebbe non essere stata presa in considerazione, vista la successiva determina di affidamento n. 2715 del 14/12/2023 ”.
A siffatta richiesta il Comune di Valmontone ha replicato con propria email del 28 febbraio 2024, con la quale ha, in sostanza, chiarito che, se era pur vero che l’odierna ricorrente aveva offerto una tariffa di euro 86,00 per tonnellata, oltre IVA, come tale inferiore a quella offerta dall’affidataria, per il conferimento dei rifiuti organici di cui trattasi, la circostanza, tuttavia, che l’impianto in cui essi avrebbero dovuto essere conferiti (sito in Località La Stanga di Aielli (AQ)) distava 118 km dal Comune di Valmontone, avrebbe comportato un esborso, per i 18 km eccedenti i 100, di euro 20.904,00, da corrispondere all’attuale gestore del Servizio di Raccolta Trasporto e Trattamento dei Rifiuti Urbani e dei Servizi di Igiene Urbana, la Ambiente Energia e Territorio S.p.a., la quale “ inforza del contratto d’appalto rep. 2423 del 07/02/2017, rimodulato con rep. 2503 del 27/05/2022, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del C.S.A conferisce i rifiuti raccolti entro i 100 km dalla sede comunale e prevede più precisamente […] un adeguamento dei costi di trasporto qualora l’impianto sia ad una distanza di sola andata maggiore ai 100 km dalla Sede Comunale […] .”. Con la conseguenza che, complessivamente, “ il costo del valore di appalto stimato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, sarebbe stato superiore al costo del servizio affidato con la determinazione impugnata n. 2715 del 14/12/2023 ,” e precisamente sarebbe stato pari a €153.344, risultante dalla somma tra €120.400 (derivante dal prodotto tra € 86,00 e 1.400 tonnellate di rifiuti), €10.040 (cioè il 10% di IVA calcolato su €120.400), ed € 20.904 a titolo di spese di trasporto per i 18 km eccedenti i 100, come tale sicuramente maggiore dell’offerta economica presentata dall’affidataria pari, come visto, a € 143.220 (comprensivo di IVA al 10%).
La Società ricorrente, quindi, con propria nota n. 1184 del 29 febbraio 2024, ha chiesto al Comune di Valmontone “ di conoscere le metodologie di calcolo per cui si è arrivati a determinare il costo degli ulteriori 18 km eccedenti i 100 previsti dal CsA ,” art. 16, comma 3, e nel contempo ha offerto i propri calcoli, alternativi a quelli effettuati dal Comune interpellato, il quale ha riscontrato la predetta nota con propria comunicazione prot. n. 0007939/2024 del 12/3/2024, con cui ha informato la odierna ricorrente che “ le vs osservazioni hanno richiesto il coinvolgimento della società Ambiente Energia e Territorio S.p.a., affidataria del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, la quale ci ha fornito la valutazione del costo dei Km eccedenti i 100 previsti dal C.S.A. Si attendono approfondimenti da parte del gestore circa la metodologia applicata per addivenire al costo finale ”, di € 20.904,00.
Successivamente, con la gravata nota prot. n. 0010988 dell’8/4/2024, il Comune resistente ha comunicato, ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo per l’accertamento dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche alla controinteressata Ingegni S.r.l., la quale ha replicato con propria nota protocollata con numero 0011607 del 12/4/2024, chiedendo “ formale conferma dell’affidamento di cui alla Determina n. 2715 del 14/12/2023 e il rigetto delle istanze presentate da ACIAM in quanto non fondate su dati condivisibili ”, oltre a preannunciare l’intrapresa di azioni legali nei confronti del medesimo Comune in caso di revoca del predetto affidamento.
Di seguito, con la nota prot. n. 0002465 del 18/4/2024, pure impugnata, la società Ambiente Energia e Territorio S.p.a., affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti, ha fornito al Comune i chiarimenti richiesti in merito alla determinazione del “ costo degli ulteriori 18 km che eccedono i 100 km di soli andata (quindi 36 km andata e ritorno) ”.
Pertanto, con determinazione prot. n.0014463/2024 dell’8/5/2024, il