TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202200262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-06-21, n. 202200262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200262
Data del deposito : 21 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2022

N. 00262/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00036/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2014, proposto da
Villa Serena S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, A R, E L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Commissario ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo, Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;



per l'annullamento

del decreto adottato dal Commissario ad acta in data 9 ottobre 2013, n. 79, comunicato con la nota commissariale del 14 ottobre 2013, Prot. RA/253219/DG19, successivamente ricevuta, avente ad oggetto: "Accreditamento Istituzionale Casa di Cura privata Villa Serena", nella sola parte in cui dispone l'accreditamento istituzionale della Casa di Cura privata "Villa Serena", con sede operativa in Città Sant'Angelo (PE), al Viale L. Petruzzi, n. 42, per un numero complessivo di 296 posti letto (di cui 269 ordinari e 27 di day hospital), distribuiti nelle unità operative ivi elencate, anziché per un numero complessivo di 319 posti letto distribuiti per Aree Funzionali Omogenee (A.F.O.) e Discipline, come stabilito nelle tabelle allegate alle leggi regionale abruzzesi 5 aprile 2007, n. 6 (Tabella 17 a pagina 49 dell'Allegato alla legge) e 10 marzo 2008, n. 5 (Tabella a pagina 378 dell'Allegato alla legge), nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, conseguenziale e, comunque, connesso.

Con riserva di domandare il risarcimento del danno, anche in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo e di Regione Abruzzo in persona del Presidente pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 12 maggio 2022 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 16 dicembre 2013, la Società ricorrente, operante come casa di cura privata, già titolare di accreditamento “prededefinitivo” ex L.R. n. 32 del 2007, impugna il decreto commissariale n. 79 del 2013, nella parte in cui, nell’attribuirle l'accreditamento istituzionale, di durata quinquennale, ha tuttavia individuato un numero inferiore di posti letto, pari a 296 (di cui 269 ordinari e 27 di day hospital) rispetto a quello riconosciutole in passato (pari a 319).

1.1 Lamenta in particolare l’illegittimità sia della riduzione dei posti letto accreditati, sia la loro distribuzione per "Unità Operative" in luogo del raggruppamento in "Aree Funzionali Omogenee" (A.F.O.)., affidando il ricorso a tre motivi:

1) Violazione e falsa applicazione delle leggi regionali abruzzesi 5 aprile 2007, n. 6, e 10 marzo 2008, n. 5, nonché di ogni altra norma e principio in materia di pianificazione sanitaria e di determinazione/individuazione dei posti letto accreditati. Difetto di motivazione

2) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo delle leggi regionali abruzzesi 5 aprile 2007, n. 6, e 10 marzo 2008, n. 5, nonché di ogni altra norma e principio in materia di pianificazione sanitaria, di determinazione/individuazione e di utilizzo dei posti letto accreditati. Difetto di motivazione.

3) Violazione e falsa applicazione, sotto diverso e ulteriore profilo, della legge regionale abruzzese 10.3.2008, n. 5, e dell'Allegato Piano sanitario regionale 2008-2010, dell'articolo 6 dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 3.12.2009, dell'articolo 15, commi 12 e 13, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge.

1.2 Si sono costituiti con mero atto di stile per resistere al ricorso il Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo e la Regione stessa.

1.3 All’udienza del 12 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

2.1 Con un primo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittima determinazione dei posti letto accreditati in quanto in contrasto con quanto stabilito nelle tabelle allegate alle leggi regionali abruzzesi del 5 aprile 2007, n. 6 (Tabella 17 dell'Allegato alla legge) e del 10 marzo 2008, n. 5 (Tabella a pagina 378 dell'Allegato alla legge), nelle quali la Casa di Cura privata "Villa Serena" risulta accreditata per un numero complessivo di 319 posti letto.

Inoltre sostiene che la determinazione dei posti letto assegnati alla struttura con il provvedimento commissariale impugnato coinciderebbe in maniera del tutto immotivata con la dotazione di posti letti assegnata alla stessa con il precedente decreto commissariale n. 25 del 2013, non espressamente richiamato e pertanto non costituente in realtà presupposto di quello oggetto di gravame.

2.2 Il Collegio ritiene la manifesta infondatezza della doglianza.

Primariamente deve rilevarsi che le disposizioni di legge regionale che si assumono violate in realtà si limitavano a fissare le “Linee-guida per la redazione del piano sanitario 2007/2009” (L.R. 5 aprile 2007, n. 6) e ad approvare il “Piano sanitario regionale 2008-2010” (L.R.10 marzo 2008, n. 5).

Peraltro proprio tale ultimo intervento normativo disponeva la riduzione dei posti letto (par. 5.1.1 dell’allegato alla legge) e disciplinava il procedimento attraverso il quale le stesse strutture private, entro novanta giorni, avrebbero dovuto sottoporre alla Regione un progetto di riorganizzazione. L’allegato 6 di cui alla medesima legge regionale (L.R.10 marzo 2008, n. 5), con riferimento al quale parte ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, inoltre si limitava in maniera meramente ricognitiva a richiamare la precedente tabella di cui alla L. R. n. 6 del 2007 sulla dotazione dei posti letto della rete ospedaliera pubblica e privata.

In un siffatto quadro normativo regionale, che dunque già prevedeva un meccanismo di riduzione dei posti letto, è poi intervenuta la gestione commissariale.

Con deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 settembre 2008, adottata ai sensi dell’art. 4 D.L. 159 del 2007, stante “ la grave crisi istituzionale in cui versava la Regione Abruzzo, determinata dalla dimissioni dell’allora Presidente della Regione, tale da compromettere l’ordinato svolgimento delle funzioni assistenziali, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e l’attuazione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale previsti dal Piano di rientro ”, è stato difatti nominato un Commissario ad acta, a seguito della attivazione della procedura di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 159 del