TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2016-11-21, n. 201607308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, decreto cautelare 2016-11-21, n. 201607308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201607308
Data del deposito : 21 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2016

N. 12447/2016 REG.RIC.

N. 07308/2016 REG.PROV.CAU.

N. 12447/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 12447 del 2016, proposto da:
Carpoint s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L L C.F. LNTLCU67P13H501Q, C D P C.F. DLPCML69E71F839K, con domicilio eletto presso C D P in Roma, viale dell'Umanesimo 69;

contro

Roma Capitale, Roma Capitale Municipio VII non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale prot. CI/181022/2016 del 28.9.16 recante il divieto di prosecuzione dell'attività di vendita di autoveicoli nei locali siti in piazza Cesare Cantù 22/25 via Appia Nuova 541 A-B via delle Cave 2-2A e la rimozione degli effetti della Scia prot. 27294 del 12.2.15.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza ex art.56 C.p.a. acclusa al gravame in epigrafe e rilevato:

- che detto gravame risulta notificato alla Parte Pubblica intimata come rilevasi dall’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito Internet delle Poste esibita in data 18.11.2016;

- che detto gravame ha ad oggetto l’impugnativa della d.d. in data 28.9.2016 (recante divieto della prosecuzione dell’attività di vendita di autoveicoli nel locali ivi indicati) nonché l’impugnativa della nota in data 29.7.16 di reiezione della richiesta di apertura di passo carrabile (funzionale alla predetta attività di vendita);

Considerato che la citata d.d. impone il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita di autoveicoli nel locali ivi indicati a decorrere dal 33° giorno dalla sua notificazione avvenuta il 18.10.2016;
e dato atto, pertanto, che, nell’arco di tempo che precede l’udienza camerale per la trattazione dell’istanza di misure cautelari collegiali parimenti azionata, gli effetti dallo stesso provvedimento rivenienti appaiono qualificati dai tratti dell’estrema gravità ed urgenza prescritti ai fini della positiva delibazione dell’istanza in parola;
mentre analoghi tratti distintivi non si ravvisano con riguardo all’impugnativa della nota del 29.7.2016;


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