TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-07-21, n. 200907311

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-07-21, n. 200907311
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200907311
Data del deposito : 21 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07984/1997 REG.RIC.

N. 07311/2009 REG.SEN.

N. 07984/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso R.G.n. 7984 del 1997, proposto dal signor
CI LU, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Funari, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Acilia, n. 4;



contro

- il COMUNE di MONTEROTONDO, in persona del Sindaco pt., n.c.;
- la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., n.c.;
- il MINISTERO della SANITA’, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota n. 7369 dell’Assessore del Personale del Comune di Monterotondo del 3-13 marzo 1997 ricevuta dal legale del ricorrente non prima del 20 marzo 1997, con la quale il Comune ha respinto l’istanza del ricorrente stesso, proposta in data 20.2.1997, diretta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente con il Comune stesso;

- della delibera n.60 dell’11 ottobre 1994 del Comune di Monterotondo, conosciuta mediante la predetta nota n. 7369/1997, con la quale è stata disposta l’eliminazione dei posti in organico,

nonché per l’accertamento e la declaratoria

della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e il Comune, a decorrere dal 27.1.1988 nella qualifica di Farmacista Collaboratore e dal 13 gennaio 1989, nella qualifica di Direttore di Farmacia (prima Framacia n. 1 e poi Farmacia n.3),

e conseguentemente per la condanna

del Comune di Monterotondo a corrispondere al ricorrente l’esatta retribuzione in rapporto alle predette qualifiche e alle ore di lavoro straordinario prestato nonché alle ferie non godute e alle tredicesime mensilità, il tutto maggiorato della rivalutazione e degli interessi e ad effettuare la regolarizazione contributiva ai fini previdenziali e ad indennizzare il ricorrente per la mancata percezione degli assegni familiari,

nonché avverso ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso , preparatorio o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Sanita';

Viste le memorie

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