TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-09-08, n. 201404771

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-09-08, n. 201404771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404771
Data del deposito : 8 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05062/2003 REG.RIC.

N. 04771/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05062/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5062 del 2003, proposto da:
Società Cooperativa Agrizoo a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
A C, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale,
rappresentati e difesi dall'avv. F P, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 17, presso lo studio dell’avv. L;



contro

Comune di Alife, in persona del sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,



per l'annullamento,

- del provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Alife, in data 18 febbraio 2003, prot. n. 1573/2159, notificato il 19 febbraio 2003, con cui è stato ordinato ai ricorrenti di sospendere con effetto immediato il funzionamento della stalla bovini e bufalini, con conseguente sospensione dello scarico dei liquami zootecnici nel terreno e dello scarico di acque reflue industriali, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Le ricorrenti, Società cooperativa Agrizoo e ditta individuale Campomaggiore, esercitano attività di accrescimento e svezzamento di bufale. Le stesse formano un'unica azienda agricola, ubicata in Alife, loc. Torrione, posta a circa 3,5 Km. dal centro abitato.

In data 5 febbraio 2003 i Carabinieri della locale stazione sanzionavano la Coop. Agrizoo per mancanza della comunicazione di inizio attività di allevamento, ai sensi degli artt. 216 e 217 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie – T.U.L.S.) (verbale n. 21/1-2) e per assenza dell’autorizzazione allo spandimento delle deiezioni liquide prodotte dagli animali ex art. 38, comma 1 e art. 54, comma 7, d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (verbale n. 21/1-4). Analoghe sanzioni erano elevate a carico della ditta Campomaggiore Angelo (verbali n. 21/1-3 e n. 21/1-5).

Sulla base delle comunicazioni inviate dai Carabinieri, il Sindaco di Alife, con provvedimento n. 1573/2159 in epigrafe meglio specificato, ordinava ai ricorrenti - in applicazione degli artt. 216 e 217 T.U.L.S., nonché degli artt. 59, 38 e 54 D. Lgs. 152/99 - di sospendere con effetto immediato il funzionamento della stalla bovini e bufalini, con conseguente interruzione dello scarico dei liquami zootecnici nel terreno e dello scarico di acque reflue industriali.

2.- Coop. Agrizoo ed A C hanno impugnato il suddetto provvedimento con l’odierno ricorso, notificato il 18 aprile 2003 e depositato il successivo 14 maggio successivo, col quale hanno dedotto le seguenti censure:

1) Violazione art. 7 L. n. 241/1990 per omesso avviso dell’avvio del procedimento; eccesso di potere;

2) Violazione, sotto diversi profili, degli artt. 216 e 217 T.U.L.S., omessa istruttoria, error in procedendo, omessa motivazione;

3) Violazione, sotto diversi profili, del d. lgs. 152/1999, come modificato dal d. lgs. 258/2000; carenza d’istruttoria e conseguente omessa motivazione, travisamento, contraddittorietà, eccesso di potere.

Il Comune di Alife non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 2628 del 29 maggio 2003, il Tar ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

A seguito di istanza di revoca depositata il 15 novembre 2013 il Tribunale adottava il decreto n. 140 del 23

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi