TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-11-02, n. 201610849

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-11-02, n. 201610849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201610849
Data del deposito : 2 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2016

N. 10849/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13837/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13837 del 2015, proposto da:
L T, rappresentato e difeso dagli avvocati F E A C.F. BBTFDN61S08L126L e Giovambattista F C.F. FRRGMB45H15E923M, che agiscono anche in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F E A in Roma, viale Mazzini, 114/B;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione del 13.11.2014 del Tribunale Civile di Roma, Sez. IV bis Esecuzioni Mobiliari, RGE n. 23007/2014, con la quale è stato disposto a carico del MEF il pagamento in favore del sig. Tiberi Luciano della “somma di € 455,96” nonché il pagamento in favore degli avvocati F Giovambattista e F E A, “antistatari”, degli importi di € 475,00, oltre le spese… di copia , di registrazione e di notificazione”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Tiberi Luciano e gli avvocati Giovanbattista F e F E A, in proprio, hanno agito per l’ottemperanza all’ordinanza di cui sopra, emessa in esito alla procedura esecutiva iscritta al n. 23007/2014 r.e. “ai sensi dell’art. 5 quinquies della Legge n. 89/2001”, con la quale sono state assegnate le somme in epigrafe specificate.

A sostegno della loro domanda hanno dedotto che sulla predetta ordinanza era stata apposta la formula esecutiva, che la stessa era stata notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e non era stata opposta nei termini di legge (come da certificazione all’uopo allegata).

A fronte dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata, i ricorrenti hanno chiesto, quindi, al Tribunale di assegnare un termine di 30 (trenta) giorni all’Amministrazione per procedere al pagamento in loro favore delle somme dovute e di disporre, altresì, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, e la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’astreinte ex art. 114 comma 4 lett.e) c.p.a., con vittoria di spese compensi ed onorari, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito specificati.

Per quanto attiene alla richiesta afferente il pagamento delle somme liquidate nell’ordinanza di assegnazione, il Collegio ritiene che non siano ravvisabili elementi – anche in ragione dell’omessa costituzione da parte dell’Amministrazione, pur ritualmente intimata, di dati e/o elementi atti a comprovare l’intervenuta esecuzione, anche parziale, della pronuncia richiamata – per escludere che perduri l’inadempimento denunciato.

Ciò detto, va, pertanto, assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze un termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione di cui all’art. 5 sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge di Stabilità 2016, per provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto, rispetto alle somme indicate nel provvedimento giurisdizionale in epigrafe, nei limiti e secondo le precisazione nel provvedimento stesso prescritti.

Quanto alla somma richiesta a titolo di “astreinte”, appare ragionevole riconoscere a tale titolo - in esito ad una più approfondita disamina delle peculiarità che connotano l’istituto in questione e, in particolare, della funzione sanzionatoria che connota lo stesso - un’ulteriore somma, pari, in ragione delle modificazioni apportate all’art. 114 c.p.a., dalla legge di stabilità del 2016, agli interessi legali sulle somme dovute e non ancora corrisposte, con decorrenza dalla data di assolvimento da parte dei ricorrenti degli oneri di comunicazione di cui all’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001, e fino al dì del pagamento da parte dell’Amministrazione intimata, ovvero, in caso di mancato pagamento, fino al dì dell’insediamento del Commissario ad acta.

Il Collegio, inoltre, ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 5 sexies comma 8, di cui alla legge n. 89 del 2001, nella persona del Responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, previa verifica dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione sopra richiamato, entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme ancora dovute alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge, in ragione del carattere seriale delle questioni proposte, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione intimata, con distrazione a favore degli avvocati F ed A, dichiaratisi antistatari.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi