TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-05-23, n. 202400271

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-05-23, n. 202400271
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400271
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2024

N. 00271/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2019, proposto da
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L A in L’Aquila, via dei Farnese n. 2/A;

contro

Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A O e R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in L’Aquila, via Avezzano n. 11;
ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del Direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


ARTA

Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Dioguardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASBUC - Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Roio, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in giudizio;
Ei Towers s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 182 del 21 dicembre 2018, con cui il Comune dell’Aquila, in esito al verbale della conferenza di servizi decisoria reso sulla richiesta di adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile Wind, sito nel territorio comunale dell’Aquila e denominato AQ112 Università, ha adottato la determinazione conclusiva di rigetto della richiesta;

- del richiamato e presupposto verbale della conferenza di servizi del 21 dicembre 2018, con il quale è stata chiusa negativamente la riunione e dunque rigettata l’istanza di adeguamento radioelettrico presentata da Wind Tre s.p.a. in data 3 ottobre 2018, al fine di procedere alla sperimentazione precommerciale 5G del preesistente impianto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi:

a) il parere ostativo reso dalla ASL n. 1 in data 14 dicembre 2018, con il quale è stato espresso il formale dissenso all’intervento di adeguamento tecnologico;

b) la nota dell’ASBUC di Roio prot. n. 121793 del 14 dicembre 2018, con la quale è stato espresso il parere contrario all’intervento di adeguamento tecnologico;

e per l’accertamento del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell’articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sulla SCIA presentata in data 3 ottobre 2018 per la realizzazione di interventi di adeguamento radioelettrico dell’impianto di telefonia sito in località Monteluco, via della Pineta, in L’Aquila e del conseguente diritto della Wind Tre s.p.a. alla sua realizzazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune dell’Aquila, dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente;

Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, depositata dalla parte ricorrente in data 19 aprile 2024;

Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa R P;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;


La società ricorrente ha agito per l’annullamento del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi decisoria, con il quale il Comune dell’Aquila ha rigettato la richiesta di adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile.

Con atto depositato in data 19 aprile 2024, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

Tanto premesso, il Collegio deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.

La natura degli interessi coinvolti e la definizione in rito del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite in giudizio.

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