TAR Genova, sez. I, sentenza 2019-11-06, n. 201900844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2019-11-06, n. 201900844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201900844
Data del deposito : 6 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2019

N. 00844/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00179/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2000, proposto dal signor L T rappresentato e difeso dall’avvocato R D, presso il quale domicilia a Genova in via Corsica 10/4;

contro

Comune di Serra Riccò in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato C M, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Palestro 2/3;
Regione Liguria in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati L C e M C, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Fieschi 15;

per l'annullamento

del decreto 13.7.1999, n.181 del presidente della giunta della regione Liguria

della deliberazione 12.4.1996, n. 25 del consiglio del comune di Serra Riccò

delle deliberazioni 29.10.1997, n. 65, 5.6.1998, n. 33 e 4.8.1998, n. 44 del consiglio comunale di Serra Riccò

del voto CTU della regione Liguria 4.5.1999, n. 768

della deliberazione 16.12.1999, n. 73 del consiglio comunale di Serra Riccò


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Serra Riccò e della regione Liguria;

visti gli atti e i documenti depositati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 Il signor L T si ritiene leso dagli atti riportati per il cui annullamento ha notificato il ricorso in trattazione, che è affidato a censure in fatto e diritto.

Si sono costituiti in giudizio il comune di Serra Riccò e la regione Liguria, entrambi chiedendo respingersi la domanda.

La causa ha avuto una lunga durata soprattutto ad iniziativa dell’interessato;
questi ha seguito le vicende dello strumento impugnato in questa causa per il mutamento del quale si sono susseguite negli anni diverse iniziative. Nessuna di esse è giunta alla conclusione, dal che la richiesta formulata dal difensore del ricorrente all’udienza del 23 ottobre 2019 di assumere la causa in decisione.

Il tribunale amministrativo ha pertanto ritenuto l’affare per la pronuncia richiesta.

DIRITTO

2 L’impugnazione è proposta per contestare il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall’interessato, che nel corso del procedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico ha richiesto nelle sedi competenti di poter conseguire una migliore considerazione urbanistica per i fondi di proprietà.

3 In causa l’amministrazione civica ha innanzitutto eccepito la tardività del ricorso proposto per l’annullamento del

DPGR

13.7.1999, n. 181 con cui si concluse formalmente il procedimento di approvazione della variante al PRG qui contestata: l’atto risulta sottoscritto nel luglio del 1999, mentre l’impugnazione venne notificata il 28.1.2000, ma tali elementi di fatto non sono sufficienti per accogliere la richiesta del comune di dichiarare irricevibile il ricorso.

Si osserva infatti che non è stato prodotto alcun dato relativo alla pubblicazione del decreto presidenziale impugnato in principalità, mentre un atto reperibile sul sito informatico dell’amministrazione locale espone che, dopo il decreto in questione, fu adottato un successivo atto integrativo della variante che risalirebbe al novembre 1999.

La situazione descritta induce pertanto a ritenere che la parte che ha dedotto l’eccezione di tardività dell’impugnazione non ha compiutamente dimostrato – come sarebbe stato suo onere - che la notificazione dell’atto introduttivo della lite avvenne oltre i sessanta giorni successivi al compimento del periodo di pubblicazione del decreto presidenziale, sì che la cognizione non può arrestarsi in questa fase, dovendosi esaminare le censure nel merito.

4 Con il primo motivo l’interessato denuncia la violazione degli artt. 9 e 10 della legge 1150/1942 con riferimento all’art. 49 delle nda del PTCP regionale, in quanto gli atti comunali sarebbero affetti dai vizi di scorretta istruttoria e motivazione.

Il mezzo è articolato, e con una prima doglianza si lamenta l’arbitrarietà della determinazione regionale che ha imposto all’amministrazione civica la riconduzione delle aree C2 alla condizione di zone agricole, e quindi ha attribuito loro uno scarso indice edificatorio;
la censura è ulteriormente motivata rilevando che la qualificazione delle aree avrebbe sormontato la volontà comunale, e che essa non si giustificherebbe neppure con il richiamo all’art. 49 del PTCP, posto che la previsione dei sedimi come IS-Ma non ammette la drastica decisione regionale, in quanto con tale tipizzazione lo strumento paesistico consente pur sempre una modesta edificazione nelle aree così classificate.

Il collegio osserva che da molto tempo la previsione dell’art. 10 dell’abrogata legge urbanistica è stata interpretata nel senso che è in facoltà dell’organo deputato ad approvare i piani regolatori introdurre le prescrizioni che apportano il contributo dei piani sovraordinati al PRG, quale è per legge quello paesistico;
in tal senso è stata da tempo superata la questione che si era posta in ordine alla legittimità della sovrapposizione della volontà regionale a quella comunale, posto che le modificazioni che la legge urbanistica aveva subito nel dopoguerra avevano sempre valorizzato la potestà comunale rispetto a quella originariamente prevista dell’amministrazione statale.

Nel merito si osserva ancora che, trattandosi di un raccordo tra PTCP e PRG, è legittima la determinazione regionale contestata;
oltre a ciò la nuova conformazione assegnata alla zona C2 ammette pur sempre l’edificazione 0,03 mc/mq, sì che non è fondata neppure la censura con cui il ricorrente lamenta la soppressione di ogni capacità edificatoria per i terreni di sua proprietà.

La censura va pertanto disattesa.

5 Con il successivo profilo B) sempre dedotto sub 1), l’interessato deduce sotto diversa prospettiva la violazione dell’art. 10 della legge 1942/1150, perché le prescrizioni regionali apportate all’originario impianto varato dal comune sarebbero state tante e di tale portata da snaturalo, incorrendo con ciò nella violazione della riserva comunale di pianificazione urbanistica, sancita appunto dalla norma denunciata.

L’assunto è tuttavia carente di dimostrazione in fatto, posto che non viene chiarito in ricorso quali siano i terreni di proprietà ricorrente che avrebbero subito il trattamento deteriore che viene contestato. Oltra a ciò si deve ribadire che tra le innovazioni che possono invadere indebitamente la competenza comunale non vanno ricomprese le modifiche dettate per adeguare il progetto del PRG al PTCP, che sono quelle che la giurisprudenza considera necessitate.

Va poi notato che, sempre in fatto, la lesione lamentata dall’interessato consiste nella riduzione dell’indice edificatorio di parte dell’area C2 da 0,06 mc/mq alla già indicata quantificazione in 0,03 mc/mq, sì che l’innovazione non è stata di tale momento da sovvertire in modo totale il disegno pianificatorio, non essendo per ciò necessaria neppure la nuova pubblicazione dello strumento adottato.

Il primo motivo va pertanto disatteso.

6 Con la censura sub 2) l’interessato deduce l’illegittimità dell’atto regionale che ha disatteso le osservazioni da lui presentate senza aggiungere motivazione alcuna a quelle già fatte proprie dal consiglio comunale.

Il tribunale amministrativo può convenire sul punto con le difese comunali, nella parte in cui osservano che è ammesso in giurisprudenza che la regione (o l’ente comunque deputato all’approvazione dei piani regolatori) respinga le osservazioni condivise dal comune in prima istanza, ma non è mai dato verificare il contrario. Da ciò può trarsi la fondatezza della tesi secondo cui la regione non era tenuta a spendere una motivazione particolare sulla questione, essendo sufficiente la mera adesione alla volontà negativa già espressa in sede locale.

Anche questo motivo è infondato e va disatteso.

7 La terza doglianza si fonda innanzitutto sulla violazione degli artt. 9 e 10 della legge urbanistica del 1942, nonché sull’illogicità, la disparità di trattamento, l’ingiustizia e il difetto dell’istruttoria e della motivazione;
la tesi sostenuta è basata sulla differente considerazione urbanistica che altre aree hanno ricevuto rispetto a quelle di proprietà dell’interessato, e sul fatto che nessuna plausibile motivazione è stata allegata a corredo di ciò.

La censura appare tuttavia generica, atteso che non è stato nemmeno dedotto quali siano le zone favorite dal nuovo PRG, un dato che avrebbe potuto aiutare il tribunale amministrativo nella decisione sul punto.

Viene poi lamentata la scarsa attenzione che la regione Liguria avrebbe riservato agli apporti collaborativi del ricorrente, che sarebbero stati disattesi senza un idoneo corredo motivo.

Il collegio nota che da tempo la giurisprudenza condivisa ammette la possibilità per le amministrazioni comunali di accogliere o disattendere con un’unica motivazione i diversi apporti in opposizione che la p.a. ritiene di poter riunire;
nel far ciò la p.a. deve individuare la coerenza del disegno pianificatorio, che una volta desunta dal contenuto delle tavole e delle parti normative può essere utilizzata per accogliere o disattendere le singole osservazioni, senza che vi sia la necessità di ulteriori chiarimenti in tal senso.

Anche il terzo motivo va per ciò disatteso.

8 Non è fondata neppure la quarta doglianza, con cui l’interessato denuncia il difetto istruttorio consistente nella mancata acquisizione del parere della USL (ora ASL) competente per territorio.

Infatti le disposizioni liguri che imponevano tale apporto conoscitivo non erano più vigenti al tempo in cui gli atti impugnati vennero adottati (art. 52 legge regione Liguria 8.8.1994, n. 42), per cui anche questo motivo va disatteso.

9 In conclusione il ricorso non merita accoglimento e va respinto: le spese possono essere eccezionalmente compensate, attesa la risalente data di introduzione della lite.

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