TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2019-01-16, n. 201900600

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2019-01-16, n. 201900600
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900600
Data del deposito : 16 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2019

N. 00600/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11314/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11314 del 2018, proposto da
D M', rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, viale delle Milizie, 22;

contro

Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fiumicino, via Portuense, 2498;

per l'annullamento

- della determina n. 30 del 05.04.2018 (Registro generale determinazioni n. 1111 del 09.04.2018) del Comune di Fiumicino, avente ad oggetto il diniego dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326/03 con prot. 4965/04 per l'ampliamento ad uso abitativo di un immobile, con chiusura delle verande sita al piano terra ed al piano primo in via Pietro Serini 38, loc. Isola Sacra;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

In subordine in caso di rigetto del ricorso,

per l’accertamento del diritto della sig.ra Musicò Daniela a vedersi riconosciuto il diritto alla refusione integrale di tutte le somme versate al Comune di Fiumicino a titolo di oneri concessori ed ammontanti ad Euro 1.870,00 e sottese al procedimento amministrativo di condono in sanatoria dell’abuso edilizio sull’immobile di Via Pietro Serini n. 38 Fiumicino, e per la conseguente condanna del suddetto Ente alla sua restituzione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. La ricorrente impugna in via principale la determinazione n. 30 del 05.04.2018 del Comune di Fiumicino avente ad oggetto il diniego dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata ai sensi della legge n. 326/03 per l'ampliamento ad uso abitativo dell'immobile, con chiusura delle verande di ca. 15 mq. collocate rispettivamente al piano terra ed al piano primo dell’immobile situato in via Pietro Serini 38, lo. Isola Sacra, deducendo:

1) violazione degli artt. 7 e 10 - bis della L. n. 241/1990;
eccesso di potere;
difetto di istruttoria;
erroneità dei presupposti;
violazione dell’art. 32 della L. n. 326/2003;

2) intempestività del provvedimento oggetto di impugnativa. , nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

2. Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 13 novembre 2018 e quindi trattenuto in decisione.

4. Sussistono i presupposti per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

5. Il diniego impugnato si fonda, oltre che su ragioni documentali, sull’assorbente rilievo del fatto che “ le opere oggetto della domanda di condono prot. 4965/04, di cui trattasi, ricadono in zona sottoposta a vincoli e che, pertanto, le medesime non risultano sanabili ai sensi della vigente normativa in materia ”.

Detto diniego è fondato, alla stregua della giurisprudenza della Sezione in materia.

Parte ricorrente non contesta che il manufatto ricada in area paesaggisticamente vincolata.

Nel primo motivo di ricorso essa lamenta la violazione delle garanzie procedimentali, in quanto l’Amministrazione nel preavviso di diniego non ha fatto alcun cenno alla carenza documentale poi rilevata nel provvedimento finale, in tal modo impedendo alla ricorrente di perfezionare la domanda.

Il motivo va disatteso, in quanto la vera ragione del diniego impugnato è di carattere sostanziale e si fonda sulla non ammissibilità della sanatoria in questione in area vincolata: profilo, questo, in ordine al quale la ricorrente neppure deduce censure specifiche.

Per completezza, occorre comunque ricordare che detta questione attiene in primo luogo all'esegesi dell'art. 32, comma 26, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326:

" 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio ".

Detto comma va letto in combinato disposto con le previsioni dell'Allegato 1:

- Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

- Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

- Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

- Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

- Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

- Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume
.

Va anzitutto rilevato che nella specie si verte inequivocabilmente (e incontestabilmente) in un caso di nuova costruzione ricadente nella Tipologia 1 (come risulta dalla stessa domanda di condono).

Ora, secondo l'interpretazione accolta da questo Tribunale, il cd. “terzo condono” non si applica con riferimento alle opere rientranti in tipologia 1, come quelle di cui si discute (cfr.

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