TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-11-26, n. 202421217
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Testo completo
Pubblicato il 26/11/2024
N. 21217/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07444/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7444 del 2024, proposto da
F D S, G G, G D, F P P, G C, L B, V B, S M, P O, P P, A S, M T, rappresentati e difesi dagli avvocati P C e P P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tivoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di V (RM), non costituito in giudizio;
nei confronti
N C, in proprio ed in qualità di candidato a Sindaco della lista n. 1 “ N C Sindaco – Per V ”, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botzios ed Andrea Di Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della ricevuta prot. n. 4339 del 10.05.1014, rilasciata dal Segretario Comunale ed attestante la presentazione della Lista “ N C Sindaco – Per V ”;
- del verbale n. 229 del 12.05.2024 (prot. 751 del 12.05.2024), con il quale la Sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli ha deliberato l’ammissione della Lista denominata “ N C Sindaco – Per V ” alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e la rinnovazione del Consiglio Comunale del Comune di V;
- del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti del 10.06.2024 con il quale è stata proclamata l’elezione del Sig. N C alla carica di Sindaco del Comune di V, nonché l’elezione alla carica di consigliere comunale di otto candidati della Lista n. 1;
- della non conosciuta delibera di convalida degli eletti adottata dal Consiglio Comunale;
- della proclamazione degli eletti pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di V il 19 giugno 2024, nella parte in cui proclama l’elezione dei Sig.ri N C, P R, Pino Ciucci, Paolo Antonio Dominici, Daniele Di Mario, Tiziano Proietti Mattia, Renzo Bontempi, M S, Caterina Orfei;
- di ogni ulteriore atto e provvedimento preesistente, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto nel contenuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sottocommissione elettorale circondariale di Tivoli e di N C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2024 il dott. G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato nei termini di cui all’art. 130, comma 1, lett. a ), c.p.a., i ricorrenti impugnavano gli atti di presentazione ed ammissione delle candidature del sig. N C alla carica di sindaco di V nonché dei candidati al consiglio comunale del medesimo ente appartenenti alla lista n. 1 “ N C Sindaco – Per V ”, presentata per partecipare alla competizione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, indetta per il rinnovo degli organi elettivi del suddetto comune.
In uno con gli atti sopra indicati, venivano impugnati anche gli atti di proclamazione degli eletti e la deliberazione di convalida delle elezioni adottata dal consiglio comunale di V, questi ultimi nella parte in cui contemplavano l’elezione del sig. C e dei candidati consiglieri eletti nella lista presentata a supporto della candidatura di quest’ultimo.
In via di fatto i ricorrenti rappresentavano di essere stati, quanto al sig. D S, candidato alla carica di sindaco del comune di V nelle elezioni svoltesi nel turno di cui si tratta mentre, quanto ai restanti ricorrenti, di essere stati candidati al consiglio comunale nella lista n. 2 “ V insieme! – con D S Sindaco ” nella lista collegata alla candidatura a sindaco di quest’ultimo.
All’esito delle operazioni elettorali svoltesi l’8 e 9 giugno 2024, il sig. C e la lista n. 1 risultavano eletti avendo riportato 1.131 voti (pari al 51,50% dei consensi), contro i 1.065 del candidato D S e della lista n. 2 (48,50 % dei suffragi espressi).
A seguito di istanza di accesso evasa il 24.6.2024, essi acquisivano la documentazione concernente la presentazione della lista n. 1 e, esaminata la stessa, rinvenivano, a loro dire, “ gravi e molteplici vizi formali e sostanziali che avrebbero dovuto determinare la ricusazione di detta lista alla competizione elettorale ”.
In particolare, essi riscontravano che le sottoscrizioni degli elettori raccolte a sostegno delle candidature a sindaco del sig. C e della lista n. 1 risultavano apposte su fogli che non riportavano il contrassegno di lista, le generalità e gli elementi identificativi di ciascuno dei candidati, neppure materialmente congiunti tra di essi e con il foglio recante il contrassegno di lista e la dichiarazione di presentazione delle candidature.
Pertanto, avverso gli atti impugnati, essi deducevano due motivi di gravame.
Con il primo, essi lamentavano la violazione degli artt. 97 Cost., 28, comma secondo e 30 del d.P.R. n. 570/1960, dei principi in materia di regolarità delle operazioni elettorali, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.
Premessa l’esposizione del contenuto dei precetti normativi ritenuti violati (e, in particolare, dell’art. 28 del d.P.R. n. 570/1960, a mente del quale la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della presentazione di una lista di candidati alle elezioni comunali deve avvenire mercé l’apposizione delle firme su “ appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi ”), i ricorrenti sostenevano come tale prescrizione, non osservata nel caso concreto dai presentatori della lista n. 1, lungi dal tradursi in un vieto formalismo, assolverebbe ad una funzione sostanziale nell’ambito del procedimento elettorale, consistente nella garanzia della consapevolezza, da parte dei sottoscrittori, della lista alla cui presentazione essi intendono concorrere e dei relativi candidati, assicurando la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dagli elettori, l’anteriorità della formazione della lista di candidati rispetto alla data di inizio della raccolta delle firme a sostegno di essa e, soprattutto, escludendo la possibilità che siano ammesse liste delle quali possa dubitarsi in ordine al rispetto delle modalità di raccolta delle firme prescritte dalla legge.
Individuate le finalità che animerebbero la previsione normativa che prevede l’apposizione delle sottoscrizioni su moduli contenenti il contrassegno di lista e i dati identificativi dei candidati, i ricorrenti rammentavano come, nel caso in cui per la raccolta delle sottoscrizioni si renda necessario l’impiego di più moduli, la stessa possa avvenire anche ricorrendo a fogli ulteriori privi del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, purché essi siano materialmente congiunti al primo foglio (contenente tali elementi) da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (quali timbri lineari, firme, ecc.), di modo che sia assicurata, anche in questo caso, la possibilità di verificare la consapevolezza dei sottoscrittori (la cui sigla fosse stata apposta nei fogli ulteriori al primo) di aver contributo a presentare quella determinata lista ed i relativi candidati.
Orbene, a giudizio dei ricorrenti, i fogli recanti le sottoscrizioni dei cittadini elettori presentati a sostegno della candidatura del sig. C e della lista n. 1 alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune di V non avrebbero presentato alcuno degli elementi formali (e sostanziali) prescritti dalla norma per la validità dell’atto di presentazione delle candidature in questione.
Infatti, le 32 sottoscrizioni depositate alla Segreteria comunale dai delegati della lista n. 1 (e da questa trasmesse, per l’esame di competenza, alla Sottocommissione elettorale circondariale) sarebbero state apposte su moduli aggiuntivi del tutto inidonei a garantire ed attestare la consapevolezza e la volontà degli elettori di sostenere la lista in questione.
In particolare, quattro dei sei fogli recanti le sottoscrizioni sarebbero del tutto privi dell’indicazione del contrassegno di lista, dell’elenco dei candidati e di alcun tipo di numerazione delle sottoscrizioni e degli stessi fogli nonché, soprattutto, di alcun tipo di rilegatura o di elemento di congiunzione ulteriore con i primi due fogli recanti, essi, il contrassegno e l’elenco dei candidati.
In definitiva, nessuno dei fogli recanti le sottoscrizioni conterrebbe elementi tali da riferire le medesime alla presentazione della lista n. 1 o di poter attestare la continuità del documento, a tal fine non essendo validamente apprezzabile la numerazione dei medesimi in quanto, verosimilmente, apposta successivamente dagli uffici comunali, come dimostrerebbe la circostanza che essa prenda avvio indicando come n. 1 il foglio recante la ricevuta di presentazione della lista con numero di protocollo 4339 del 10.5.2024 e sottoscrizione del segretario comunale.
Solo l’ultimo foglio recherebbe, in calce, l’autenticazione di 32 firme da parte di soggetto a tal fine legittimato.
Pertanto, concludevano i ricorrenti sostenendo come l’assenza di elementi materiali e formali idonei a dimostrare la congiunzione e la continuità tra il foglio contenente gli elementi identificativi della Lista e tutti i 4 fogli contenenti le sottoscrizioni, non avrebbe consentito di verificare, in maniera inequivoca, la consapevolezza dei sottoscrittori di dare il proprio appoggio, in epoca antecedente all’inizio della raccolta delle firme di presentazione, alla lista collegata al neoletto sindaco C, con conseguente illegittimità