TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-07-14, n. 202200417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-07-14, n. 202200417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200417
Data del deposito : 14 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2022

N. 00417/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L B, rappresentato e difeso dall'avvocato D D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giordano avv. Gagliardini, in Ancona, piazza Stamira n. 13;



contro

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Macerata, via Velluti n. 19;
Comune di Montalto delle Marche, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via G. Leopardi n. 2;



per l'annullamento

- della nota in data 20.9.2021 del Comune di Montalto delle Marche nella pratica n. 7/SUAP/2018;

- della nota in data 13.12.2018 del Comune di Montalto delle Marche nella pratica n. 7/SUAP/2018;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 100 del 4.1.2019 nel procedimento n. 7/SUAP/2018;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 16877 del 31.7.2017 indirizzata ai

Comuni della Provincia di Ascoli Piceno;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 25396 del 9.11.2018 di indizione della conferenza di servizi nella pratica n. 7/SUAP/2018;

- della nota della Provincia di Ascoli Piceno prot. n. 20446 del 25.10.2021 recante ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’archiviazione della pratica n. 7/SUAP/2018,

e per

il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Montalto delle Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente allega di svolgere l’attività di recupero di materiali speciali non pericolosi (rottamazione) in contrada Sant’Emidio di Montalto delle Marche dall’anno 1985, dopo essere subentrato ad un precedente gestore che esercitava sul posto la stessa attività a partire da circa un decennio prima.

In prossimità della scadenza dell’iscrizione quinquennale in procedura semplificata (valida fino al 26/9/2018), presentava in data 12/5/2018, secondo la disciplina sopravvenuta, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) all’esito della quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame.

Il procedimento non giungeva a buon fine stante il parere negativo espresso dal Comune di Montalto delle Marche secondo cui “l’insediamento, pur esistente, è situato in zona agricola E, in ambito di tutela dei corsi d’acqua (risulta necessario acquisire la prescritta autorizzazione paesaggistica) ed in ambito di tutela del PAI (tavola RI73a, E290026 R3). Si allega stralcio dell’articolo 16 delle NTA del PRG comunale” (cfr. nota prot. 8696 del 13/12/2018 ripresa negli atti successivi di conclusione del procedimento).

Gli atti del procedimento AUA sono stati impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

A conclusione di detto procedimento, la Provincia di Ascoli Piceno adottava ulteriore provvedimento del 25/10/2021 prot. 20446 con cui si invitava il ricorrente a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ricezione dello stesso, una relazione tecnica con la descrizione delle operazioni di ripristino dei luoghi effettuate a seguito dell’interruzione dell’attività.

Quest’ultimo atto veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti.

Entrambi i ricorsi contengono anche

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