TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2024-05-13, n. 202409346
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2024
N. 09346/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03886/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3886 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti M B, A G e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A G in Milano, via B. Eustachi 41;
contro
l’Enel Green Power Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G R e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Enel Distribuzione s.p.a., l’Enel Italia s.p.a., l’Enel Produzione s.p.a., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento della Enel Green Power Italia s.r.l. -OMISSIS-, avente ad oggetto la risoluzione contrattuale per inadempimento del contratto di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti idroelettrici.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria della Enel Green Power Italia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- la società ricorrente (di seguito anche -OMISSIS-), in virtù di un rapporto contrattuale in corso, si impegnava nei confronti della Enel Green Power Italia s.r.l. (di seguito “Enel Green Power”) alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti idroelettrici;
- tale contratto veniva risolto dalla Enel Green Power con comunicazione trasmessa in data -OMISSIS-, in ragione del ritenuto inadempimento contrattuale della società ricorrente alla luce dell’informazione di garanzia per reati di particolare rilevanza disposta a carico di esponenti della medesima società;
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente contestava la legittimità della anzidetta risoluzione contrattuale, per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne chiedeva l’annullamento;
- l’Enel Green Power si costituiva in resistenza al ricorso l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto la controversia all’esame afferirebbe alla fase esecutiva del contratto, rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario;
- in vista dell’udienza, la società ricorrente con memoria ha articolato e ribadito le proprie tesi;
- alla camera di consiglio dell’8 maggio 2024, all’esito della discussione, uditi gli avvocati come da verbale e dato loro avviso della possibilità di una definizione della controversia nel merito ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- nella fattispecie all’esame, le attività oggetto del contratto di cui, in questa sede, la società ricorrente contesta la legittimità della risoluzione disposta dalla Enel Green Power non rientrano tra quelle inerenti alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica, cioè fra quelle attività rientranti nei “settori speciali” ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 e 114, comma 7 del d.lgs n. 50/2016 che, svolte dalla società resistente, rientrano nel campo d’applicazione del codice dei contratti pubblici;
- secondo il costante insegnamento giurisprudenziale: i) “ il soggetto privato che opera in virtù di diritti esclusivi, così come l’impresa pubblica, è obbligato ad indire gare ad evidenza pubblica solo al ricorrere di due concorrenti presupposti: quando esso opera nei settori speciali; quando oggetto dell’affidamento siano attività strumentali a quella svolta nei settori speciali ” (Cons. St., V, n. 590/2018; Cass., SS.UU., n. 8849/2020; Cons. St., V, n. 2639/2015); ii) “ l’assoggettabilità dell’affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali non può essere desunta sulla base di un criterio solo soggettivo, relativo cioè al fatto che ad affidare l’appalto sia un ente operante nei settori speciali, ma anche in applicazione di un parametro di tipo