TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-02-05, n. 202400890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2024-02-05, n. 202400890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400890
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 00890/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03832/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2022, proposto da
Energia Verde ed Idrica - E.V.I. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Craus e Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

C.I.S.I. - Consorzio Intercomunale Servizi IA in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di IA, Comune di Forio, Comune di Barano D'IA, Comune di Lacco Ameno, Comune di Serrara Fontana, Comune di Casamicciola Terme, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

e comunque per la nullità, in parte qua:

a) della delibera dell'Assemblea dei soci del C.I.S.I.–Consorzio Intercomunale Servizi IA in data 5.7.2021, n. 8, comunicata alla ricorrente con pec consegnata in data 9.5.2022, di approvazione del bilancio di previsione 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C.I.S.I. - Consorzio Intercomunale Servizi IA in liquidazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso oggetto di scrutinio, la Energia Verde ed Idrica s.p.a. (EVI) esponeva:

- di gestire il servizio idrico integrato nel territorio dell’isola d’IA in virtù di convenzioni sottoscritte in data 16.6.2000 e 6.10.2020 con il Consorzio Intercomunale Servizi IA (CISI), costituito tra i Comuni dell’isola e che detiene l’80% del capitale sociale di EVI;

- che con delibera in data 26.5.2021, n. 3, il commissario liquidatore di CISI approvava la proposta di bilancio 2021 e pluriennale 2021-2023 alla quale era allegata la relazione favorevole del Responsabile finanziario che, per quel che quivi rileva, specificava che “ dal lato delle entrate si è proceduto alla previsione di finanziamento di dette spese mediante iscrizioni di trasferimenti della stessa misura di quelli precedenti per quote a carico dei Comuni soci per l’importo complessivo di € 200.000,00 ”;

- che successivamente, in data 5.7.2021, con delibera n. 8, il Consorzio approvava il bilancio di previsione 2021 e quello pluriennale 2021/2023, in particolare determinandosi ad “ emendare la proposta di deliberazione all’o.d.g. stabilendo e specificando che “i trasferimenti correnti iscritti in bilancio come conferimenti a carico dei Comuni consorziati, dovranno gravare sui costi del ciclo integrato delle acque ”;

- di avere avuto contezza di tale deliberazione –lesiva dei propri interessi, essendosi in tal guisa stralciato dal bilancio del CISI i trasferimenti annuali a carico dei Comuni per farli ricadere sui costi del servizio idrico e, quindi, sulla tariffa- solo a seguito di invio di comunicazione a mezzo pec da parte di CISI, in data 9 maggio 2022.

1.1. Vani essendo stati i tentativi stragiudiziali di ottenere la modificazione del deliberato, la società ricorrente insorgeva avanti questo TAR, a mezzi di gravame deducendo plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, rimarcando in particolare la illegittimità delle scelta di decurtare i contributi –dapprima versati dai Comuni al Consorzio, per la sua gestione e per lue spese di mantenimento- traslando il relativo onere economico sul servizio idrico; in tal guisa surrettiziamente determinando un incremento della tariffa da praticare agli utenti, realizzato con modalità avulse da quelle foggiate dalla normazione vigente con il contributo rilevante della Autorità di vigilanza (ARERA).

1.2. Si costituiva il Consorzio, eccependo il difetto di giurisdizione, la irricevibilità per intempestività del gravame ovvero la sua inammissibilità e, in ogni caso, instando per la sua reiezione, in quanto infondato.

1.3. Illustrata la posizione della ricorrente con ulteriore atto di replica, la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della pubblica udienza del 20 dicembre 2023.

2. Il ricorso è irricevibile per intempestività.

2.1. Va, in via liminare, scrutinata la eccezione di difetto di giurisdizione, al fine di disvelarne la evanescenza.

2.1.1. E, invero, oggetto del contendere è la decisione assunta da un consorzio - costituito tra Comuni dell’Isola di IA per la gestione di attività e servizi di matrice idrica – direttamente incidente sul modus di svolgimento del servizio idrico integrato nei confronti della collettività, comechè afferente agli oneri rivenienti dall’espletamento del servizio, potenzialmente incidenti sulla stessa concreta

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