TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2023-07-24, n. 202301955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2023-07-24, n. 202301955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301955
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 01955/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01197/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il studio di quest’ultimo in Magenta (MI), via Pretorio, n. 30;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Registro PP.AA. e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
Liceo Scientifico e Linguistico -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del verbale di scrutinio finale della classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico e Linguistico -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, del 06.06.2023, prot. -OMISSIS-del 12.06.2023;

- ed in ogni caso, di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali e successivi connessi al citato atto, anche sconosciuti, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla possibilità di sostenere l'esame di maturità per l'anno scolastico 2022/2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 il dott. G N e uditi l'avv. G. Parini per la parte ricorrente e il Proc. dello Stato C. Zappia per il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha frequentato, nel corso dell’A.S. 2022/2023, la classe 5^ -OMISSIS- del liceo scientifico e linguistico statale “-OMISSIS-.

L’alunna, sin dall’inizio dell’anno, per le numerose lacune emerse in diverse discipline (verbale del Consiglio di classe del 10/11/2022) veniva ammessa ai corsi di recupero organizzati dalla scuola.

Nello specifico, come emerge dal verbale dello scrutinio intermedio del primo periodo (17 gennaio 2023) la ricorrente riportava insufficienze in sei materie con il relativo giudizio (italiano, latino, matematica, storia, filosofia, fisica).

A seguito dei corsi di recupero organizzati nel primo quadrimestre, l’alunna recuperava gli obiettivi non raggiunti in sole due discipline (storia e fisica) e non recuperava, invece, quelli relativi alle seguenti discipline: italiano, latino, filosofia e matematica.

Con il verbale di scrutinio finale del 6.6.2023, oggi impugnato, il consiglio di classe non ha ammesso la ricorrente all’esame di Stato.

Alla fine dell’anno scolastico, infatti, la ricorrente ha riportato numerose insufficienze nelle seguenti (in totale sette) materie: italiano (voto riportato 4/10), latino (voto riportato 5/10), inglese (voto riportato 5/10), matematica (voto riportato 4/10), storia (voto riportato 5/10), filosofia (voto riportato 5/10), fisica (voto riportato 5/10).

2. Avverso il verbale di scrutinio finale è insorta la studentessa, maggiorenne, con ricorso notificato in data 15.6.2023 e depositato in pari data avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando altresì per la concessione di misure cautelari.

In particolare la ricorrente lamenta:

- “eccesso di potere per insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta”, in quanto l’Istituto scolastico non avrebbe considerato i -OMISSIS-dell’alunna e non sarebbe stata individuata la causa dell’insufficiente rendimento, con conseguente genericità del giudizio espresso;

- “Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, erroneità, insufficienza e carenza del procedimento amministrativo, per omessa e/o erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/90, principi di buon andamento ed imparzialità”, in quanto il Consiglio di classe non avrebbe: a) garantito la possibilità di recupero attraverso l’attivazione di pertinenti corsi specifici volti a migliorare la preparazione nelle discipline, e b) informato in maniera adeguata la famiglia.

Il Consiglio di classe, inoltre, avrebbe “omesso di approfondire in modo confacente le ragioni della non ammissione all’esame di maturità, peraltro, travisando i fatti e determinando una disparità di trattamento fra i diversi candidati”, assumendo conclusivamente che “i risultati raggiunti dalla Sig.ra-OMISSIS-” non sarebbero “di gravità tale da comportare la mancata ammissione all’esame di maturità o da impedirle di sostenere lo stesso”.

3. Per resistere al gravame si è costituito, con atto di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (il 19.6.2023), che, in data 20.6.2023, ha depositato documenti e una relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Con decreto presidenziale n. 550/2023 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm..

Con decreto n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente considerato “che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati”.

Alla c.c. del 18/7/2023, venivano sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., alle quali veniva dato avviso in udienza di una possibile definizione del giudizio mediante sentenza breve.

4. Il ricorso è infondato.

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamentano difetti di motivazione e carenze nel processo valutativo.

L’articolata e complessiva valutazione espressa nel verbale di scrutinio finale e nei giudizi che sorreggono le valutazioni negative riportate nelle singole materie resistono alle censure dedotte.

Giova premette che l’art. 13 co. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 prevede che “L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe,

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