TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2023-07-24, n. 202301955

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2023-07-24, n. 202301955
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301955
Data del deposito : 24 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2023

N. 01955/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01197/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avv. G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il studio di quest’ultimo in Magenta (MI), via Pretorio, n. 30;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Registro PP.AA. e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
Liceo Scientifico e Linguistico -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del verbale di scrutinio finale della classe -OMISSIS-del Liceo Scientifico e Linguistico -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, del 06.06.2023, prot. -OMISSIS-del 12.06.2023;

- ed in ogni caso, di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali e successivi connessi al citato atto, anche sconosciuti, nella parte in cui escludono la ricorrente dalla possibilità di sostenere l'esame di maturità per l'anno scolastico 2022/2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi l'avv. G. Parini per la parte ricorrente e il Proc. dello Stato C. Zappia per il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha frequentato, nel corso dell’A.S. 2022/2023, la classe 5^ -OMISSIS- del liceo scientifico e linguistico statale “-OMISSIS-.

L’alunna, sin dall’inizio dell’anno, per le numerose lacune emerse in diverse discipline (verbale del Consiglio di classe del 10/11/2022) veniva ammessa ai corsi di recupero organizzati dalla scuola.

Nello specifico, come emerge dal verbale dello scrutinio intermedio del primo periodo (17 gennaio 2023) la ricorrente riportava insufficienze in sei materie con il relativo giudizio (italiano, latino, matematica, storia, filosofia, fisica).

A seguito dei corsi di recupero organizzati nel primo quadrimestre, l’alunna recuperava gli obiettivi non raggiunti in sole due discipline (storia e fisica) e non recuperava, invece, quelli relativi alle seguenti discipline: italiano, latino, filosofia e matematica.

Con il verbale di scrutinio finale del 6.6.2023, oggi impugnato, il consiglio di classe non ha ammesso la ricorrente all’esame di Stato.

Alla fine dell’anno scolastico, infatti, la ricorrente ha riportato numerose insufficienze nelle seguenti (in totale sette) materie: italiano (voto riportato 4/10), latino (voto riportato 5/10), inglese (voto riportato 5/10), matematica (voto riportato 4/10), storia (voto riportato 5/10), filosofia (voto riportato 5/10), fisica (voto riportato 5/10).

2. Avverso il verbale di scrutinio finale è insorta la studentessa, maggiorenne, con ricorso notificato in data 15.6.2023 e depositato in pari data avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando altresì per la concessione di misure cautelari.

In particolare la ricorrente lamenta:

- “eccesso di potere per insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta”, in quanto l’Istituto scolastico non avrebbe considerato i -OMISSIS-dell’alunna e non sarebbe stata individuata la causa dell’insufficiente rendimento, con conseguente genericità del giudizio espresso;

- “Eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, erroneità, insufficienza e carenza del procedimento amministrativo, per omessa e/o erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 l. 241/90, principi di buon andamento ed imparzialità”, in quanto il Consiglio di classe non avrebbe: a) garantito la possibilità di recupero attraverso l’attivazione di pertinenti corsi specifici volti a migliorare la preparazione nelle discipline, e b) informato in maniera adeguata la famiglia.

Il Consiglio di classe, inoltre, avrebbe “omesso di approfondire in modo confacente le ragioni della non ammissione all’esame di maturità, peraltro, travisando i fatti e determinando una disparità di trattamento fra i diversi candidati”, assumendo conclusivamente che “i risultati raggiunti dalla Sig.ra-OMISSIS-” non sarebbero “di gravità tale da comportare la mancata ammissione all’esame di maturità o da impedirle di sostenere lo stesso”.

3. Per resistere al gravame si è costituito, con atto di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (il 19.6.2023), che, in data 20.6.2023, ha depositato documenti e una relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Con decreto presidenziale n. 550/2023 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm..

Con decreto n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dalla ricorrente considerato “che le pretese che intende far valere in giudizio appaiono manifestamente infondate (art. 126, I° comma, D.P.R. 115/02) in relazione ai motivi di ricorso astrattamente prospettati”.

Alla c.c. del 18/7/2023, venivano sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., alle quali veniva dato avviso in udienza di una possibile definizione del giudizio mediante sentenza breve.

4. Il ricorso è infondato.

Con il primo e secondo motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamentano difetti di motivazione e carenze nel processo valutativo.

L’articolata e complessiva valutazione espressa nel verbale di scrutinio finale e nei giudizi che sorreggono le valutazioni negative riportate nelle singole materie resistono alle censure dedotte.

Giova premette che l’art. 13 co. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 prevede che “L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: (…) d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”.

La norma è chiara nel porre al centro della valutazione per la mancata ammissione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado all’esame di Stato la constatazione della insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale dello studente.

La centralità della valutazione della preparazione sufficiente in tutte le materie ha condotto la giurisprudenza a ritenere che “la considerazione in virtù della quale l'alunno, al termine dell'anno scolastico, risulti aver riportato una insufficienza grave in una materia prevista nel programma formativo, e, nella valutazione del consiglio di classe, non ha dato prova del raggiungimento di una preparazione tale da poter affrontare l'anno successivo, costituisce un motivo idoneo a sostenere il giudizio di non ammissione alla classe successiva” (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 02/12/2019, n. 1986).

4.1. Le circostanze rappresentate in ricorso, quindi, non possono giustificare i risultati negativi e lo scarso impegno scolastico della ricorrente, concretizzatosi in “una partecipazione passiva alle attività didattiche proposte”, emergendo, a fronte di possibilità di recupero “un impegno nello studio saltuario e inadeguato e un metodo di studio poco efficace”;
senza dire delle assenze non giustificate in concomitanza di verifiche e interrogazioni programmate.

I disagi cui si accenna in ricorso, pur astrattamente non implausibili, non giustificano lo scarso impegno e i risultati conseguiti, stigmatizzati dal Consiglio di classe ed emergenti dalle note riportate nel giornale di classe e dal giudizio sintetico.

Nei corsi di recupero frequentati a seguito delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre, la ricorrente, peraltro, ha dimostrato di avere le capacità di migliorare il proprio rendimento scolastico e di raggiungere gli obiettivi richiesti (almeno in due materie), in tal modo lasciando presagire che un maggiore impegno avrebbe potuto (e potrebbe in futuro) certamente conseguire migliori risultati.

Il verbale di scrutinio finale, in altri termini, risulta oggi giustificato dallo scarso impegno nello studio che la ricorrente, pur ammessa ai corsi di recupero nel primo quadrimestre, ha continuato a manifestare nel corso dell’anno e che non hanno consentito agli insegnanti di registrare dei progressi rispetto alla situazione di partenza.

L’alunna, infatti, ha riportato una votazione insufficiente alla fine dell’anno scolastico in ben sette materie, tra le quali quelle di indirizzo, circostanza questa che impediva, per espressa previsione normativa, l’ammissione all’esame di Stato.

A fronte di tali evidenze non sussiste quella palese illogicità e irragionevolezza a fronte delle quali può essere dichiarato illegittimo l’operato valutativo dei consigli di classe.

Il verbale dello scrutinio finale esprime un giudizio che risulta coerente con le previsioni normative giacché, unitamente alle valutazioni intervenute nel corso dell’anno, certifica il mancato raggiungimento del grado di preparazione e maturazione per affrontare l’esame di maturità.

I voti riportati nelle singole materie, non contestati, contengono un’ampia e specifica motivazione del giudizio negativo ottenuto e di per sé giustificano i risultati raggiunti dalla Sig.ra-OMISSIS- e la mancata ammissione all’esame di maturità (tenuto anche conto dei criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato, in alcun modo contestati, del

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