TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-03-16, n. 201000638
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N. 00638/2010 REG.SEN.
N. 01426/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2000, proposto da:
D S M, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre, 47/E;
contro
il Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V M, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Oberdan, 141;
per l'annullamento
della deliberazione di GM n. 2920 del 31 dicembre 1999, nella parte in cui attribuisce l’indennità di posizione a far data dal luglio 1999;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui agli artt. 41 e 43 del ccnl a far data dal 1 gennaio 1996.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente lamenta l’errata decorrenza con cui gli è stata attribuita la retribuzione di posizione, prevista dal CCNL – Area Dirigenziale II (Regioni ed Autonomie locali), stipulato in data 10 aprile 1996.
Il Comune di Catania ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere a seguito dell’intervenuta transazione disposta con delibera di GM n. 1430 del 31 agosto 2001;parte ricorrente, specificando che con provvedimento dirigenziale n. 04/1505 del 31 agosto 2001 gli sono state liquidate le somme relative alla indennità di posizione, ha convenuto sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere relativamente alla retribuzione di posizione, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso nella parte relativa alla retribuzione di risultato.
Tale domanda deve però essere rigettata.
A seguito della cd. “privatizzazione” del pubblico impiego, operata con D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in esecuzione della delega dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in base alla conseguente contrattazione collettiva per le aree dirigenziali, il trattamento economico spettante al personale avente incarico dirigenziale si compone oggi di diverse voci: stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato.
In particolare, e per quanto di interesse per il presente ricorso, la retribuzione di risultato viene attribuita ai dirigenti «…sulla base del grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di prestazione…» (art. 43 CCNL citato).
Trattandosi nella presente fattispecie di un rapporto di impiego pubblico anteriore al 1998, si verte nell'ambito della giurisdizione esclusiva di questo Tribunale Amministrativo Regionale;conseguentemente, opera pienamente il principio di cui all'articolo 2697 c.c., in base al quale è onere del ricorrente provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa.
Nel caso di specie, non si può ritenere raggiunta la prova, in difetto di qualsivoglia elemento, circa l'eventuale fissazione degli obiettivi e circa il loro conseguimento.
L’evoluzione della vicenda costituisce eccezionale motivo, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per la compensazione integrale delle spese fra le parti.