TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-01, n. 202007424

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-07-01, n. 202007424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202007424
Data del deposito : 1 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2020

N. 07424/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05255/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5255 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D D N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Roma, via Valadier, 48;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali non costituito in giudizio;

nei confronti

Soc Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia e Marco Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 78 del 5.4.2011 con il quale è stata pronunciata la compatibilità ambientale del progetto denominato "Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona" presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.a. con sede in via Maastricht n.

1 - San Donato Milanese (MI);

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, fra gli altri: il parere positivo con prescrizioni n.535 del 7.10.2010 formulato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;
il parere favorevole con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali DG/PBAAC/34.19.04/35537 del 24.11.2010;
il parere favorevole espresso dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzioni Valutazioni ed Autori7722ioni Ambientali n.66NAA 08 del 14.6.2010.

e sui motivi aggiunti depositati il 28.10.2011

per l'annullamento

del decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia e pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di L'Aquila in data 9.6.2011 fino al 29.6.2011 con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera denominata "Metanodotto Sulmona Foligno della lunghezza di 168,720 Km e centrale di compressione gas Sulmona", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Soc Snam Rete Gas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 26 giugno 2020 il dott. V B come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Snam Rete Gas s.p.a. in data 31.1.2005 ha chiesto la pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di metanodotto Sulmona (AQ) - Foligno (PG) DN 1200 mm (48") P=75 bar e centrale di compressione di Sulmona, per una lunghezza di 167,7 km, dei quali 103 km insisterebbero sulla regione Abruzzo su 21 comuni (Sulmona, Pratola Peligna, Pacentro, Roccacasale, Corfinio, Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia, Fagnano Alto, San Demetrio ne' Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale, in provincia di L'Aquila, e Popoli in provincia di Pescara).

Il tratto in questione fa parte del metanodotto "Rete Adriatica", della lunghezza complessiva di km 687, da Massafra (TA) a Minerbio (BO), volto a garantire il trasporto dei volumi di gas immessi dai punti di entrata meridionali anche al fine di realizzare le capacità di trasporto richieste dal rigassificatore che la British Gas (partner della Snam) intende costruire a Brindisi.

In data 8.4.2009 la Snam Rete Gas s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità per la tratta del metanodotto Sulmona-Foligno, ed in data 5.8.2010 veniva pubblicato l'avviso per l'avvio del procedimento al fine di consentire eventuali osservazioni.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.264 del 25.8.2010 il Comune di L'Aquila, rilevato l'impatto negativo per il territorio, per la sicurezza dei cittadini e per l'economia locale, tenuto, altresì, conto che la realizzazione del metanodotto interferirebbe sull'assetto idrogeologico del territorio, sul patrimonio storico e archeologico e sulla tutela dell'ambiente;
considerato, inoltre, che il luogo interessato è caratterizzato da depressioni tettoniche interne dell'Appennino centrale nonché da un notevole tasso di sismicità e che il tracciato del metanodotto intersecherebbe linee di faglie attive, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera, come progettata dalla Snam, chiedendo che il diniego della dichiarazione di pubblica utilità e che la Snam presentasse un nuovo progetto con un tracciato alternativo alla dorsale appenninica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 25.10.2010 il Comune di L'Aquila deliberava quindi il proprio parere contrario alla realizzazione dell'opera.

Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 445 del 21.12.2010, l'Amministrazione ricorrente aderiva alla denuncia rivolta alla Commissione Europea ex art.226 del Trattato CE avverso la realizzazione del metanodotto in questione, in quanto l'iter approvativo scelto dalla SNAM prevede suddivisione per tratti adiacenti e consecutivi, al fine di evitare che l'opera, nel suo insieme, sia assoggettata alla verifica strategica di impatto ambientale.

Avverso il decreto di compatibilità ambientale in epigrafe il Comune di L'Aquila ha proposto impugnazione deducendo i seguenti motivi:

1) Difetto di motivazione. Illegittimità del provvedimento per manifesta illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza delle prescrizioni in esso contenute.

Il decreto, pur pronunciandosi sulla compatibilità ambientale, conterrebbe dettagliate prescrizioni, alcune delle quali da ottemperare in sede di progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Numerose disposizioni particolareggiate (uno studio approfondito sulla risposta sismica, indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche, opportune indagini geofisiche ad alta definizione al fine di escludere ogni possibile rischio di eventuali crolli...) sarebbero state rinviate dopo l'approvazione della compatibilità ambientale anziché precedere la stessa.

2) Difetto di istruttoria/Travisamento di fatti. Omessa valutazione sulla presenza di beni gravati da uso civico.

Il decreto impugnato presenterebbe una istruttoria carente: esso non avrebbe tenuto in considerazione la presenza, nella tratta Sulmona-Foligno, di beni gravati da usi civici universali, appartenenti a titolo di patrimonio indisponibile (art. 826 c.c.) alle collettività facenti capo al Comune dell'Aquila.

In particolare i beni in questione corrisponderebbero ai demani collettivi dei castelli di Paganica, Arischia, Aragno, San Vittorino e della Città dell’Aquila e comprenderebbero le alture e le montagne poste su entrambi i lati della valle del Fiume Aterno

I beni gravati da usi civici sarebbero soggetti a vincolo ambientale, che non sarebbe stato valutato.

Il progetto non avrebbe esaminato percorsi alternativi, considerando che il tracciato originario seguiva la costa adriatica pressoché priva di ostacoli naturali e di preclusioni ambientali;

3) difetto di istruttoria. Violazione di legge per inosservanza sia dell'art.6 e 19 del D.lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente).

Il progetto "Rete Adriatica" essendo finalizzato alla realizzazione di un'unica struttura per il trasporto del gas metano che attraversa l'Italia da Massafra a Minerbio, avrebbe dovuto essere assoggettato al preventivo procedimento di valutazione ambientale strategica – VAS ex art.6 e segg. del D.lgs. 152/2006.

Il medesimo progetto avrebbe dovuto essere assoggettato ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA, mentre la Snam ha avviato cinque diverse valutazioni di impatto ambientale per ogni lotto nel quale in cui il progetto è stato suddiviso, in violazione dell'art.19 del codice dell'ambiente;

4) Difetto di istruttoria. Violazione di legge per inosservanza dell'art.5, comma 7, DPR 357/1997, come modificato dal DPR 120/2003.

La tratta del metanodotto Sulmona-Foligno interferirebbe con aree protette o siti di interesse comunitario: SIC Fiumi Giardino-Sagittario-Aterno-Sorgenti del Pescara, ZPS Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, SIC Monti Pizzuto-Alvagnano, SIC Marcite di Norcia, SIC Valnerina.

Pe cui la procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 e successive modificazioni, avrebbe dovuto tener conto, ai sensi dell'art.5, comma 7, dell'audizione, e del conseguente rilascio del parere obbligatorio, da parte dell'ente gestore dell'area protetta;

6) Difetto di istruttoria. Omessa valutazione del rischio sismico.

Il decreto non avrebbe preso in considerazione la sismicità dell'area abruzzese interessata dall'attraversamento del gasdotto. In cui sarebbero presenti numerose località classificate in zona sismica 1 e 2 e con cospicue faglie attive - 8 nell'aquilano.

Il parere 535 del 7.10.2010 formulato da parte della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale avrebbe evidenziato che il metanodotto interessava territori ad elevata pericolosità sismica, sia dal punto di vista della frequenza degli eventi, sia dei valori della magnitudo;
l'Autorità resistente, tuttavia in modo illogico e manifestamente contraddittorio ha stimato riconosciuto la compatibilità ambientale dell'opera.

7) Difetto di motivazione. Illegittimità del provvedimento in ordine alla insussistenza di effettiva pubblica utilità dell'opera.

Il progetto non possiederebbe i requisiti idonei perché venga individuato e dichiarato il preminente interesse della collettività, tenuto conto che il fabbisogno nazionale di gas metano sarebbe assicurato dai gasdotti esistenti, né sarebbe ipotizzabile nei prossimi decenni un aumento di tale fabbisogno;

8) Difetto di motivazione. Omessa valutazione delle alternative al progetto.

Il decreto non prenderebbe in considerazione l’esistenza di alternative possibili, concrete e compatibili con l'ambiente;

9) Violazione della L.R Abruzzo 25/88 in tema di usi civici. Difetto di competenza/Carenza di potere da parte del Ministero.

Il Ministero ha ritenuto di poter procedere pur in assenza del parere della Regione Abruzzo obbligatorio, vincolante e non prescindibile in quanto costituisce manifestazione di una competenza propria, non surrogabile da alcuna autorità statuale, intesa ad approvare il mutamento di destinazione d'uso del bene d' uso civico.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.12.2010, pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di L'Aquila dal 9.6.2011 al 29.6.2011, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera denominata "Metanodotto Sulmona-Foligno della lunghezza di 168,720 Km e centrale di compressione gas di Sulmona".

Il Comune di L'Aquila, quindi ha impugnato con motivi aggiunti depositati il 28.10.2011 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia, con il quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera in esame, deducendo:

1) Difetto di istruttoria. Illegittimità del provvedimento per manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza ed insufficienza della motivazione.

La motivazione addotta a sostegno della pubblica utilità dell'infrastruttura che la controinteressata intende realizzare sarebbe perplessa e tautologica facendosi mero riferimento alla "diversificazione dei corridoi di attraversamento del Paese", per cui l'utilità sarebbe intrinsecamente ravvisabile nel fatto di costruire più gasdotti nell'ambito del territorio nazionale lungo i quali effettuare il trasporto del gas con modalità "diversificate".

L’aumento dei "corridoi" di trasporto del gas comporterebbe un incremento dei rischi per i territori attraversati, rischi che, nel caso di specie, sarebbero di natura ambientale, geologica, urbanistica e sismica.

L’ulteriore motivazione inerente l'incremento della capacità di importazione del gas dal sud della penisola sarebbe insufficiente in quanto l'attuale rete di metanodotti in Italia avrebbe una capacità di trasporto di 107 miliardi di metri cubi di gas l'anno, superiore al fabbisogno nazionale di 85 miliardi di metri cubi;
inoltre risultano autorizzati nuovi metanodotti e rigassificatori che comporteranno un accrescimento della disponibilità di gas superiore rispetto alle concrete necessità.

La realizzazione del metanodotto risponderebbe a logiche di mercato volta a consentire la vendita del gas a Paesi terzi del centro Europa.

Né ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 164/2000 l’opera sarebbe necessaria per la sicurezza del sistema del gas. L’opera sarebbe finalizzata a soddisfare esigenze che non interesserebbero la collettività.

La comunicazione in ordine alla richiesta di pubblica utilità della infrastruttura sarebbe stata pubblicata soltanto sull'albo pretorio del comuni interessati dal tracciato del metanodotto senza darne avviso ai singoli soggetti incisi dalla realizzazione dell'opera.

2) Violazione dell'art. 31 del D.lgs. 164/2000.

Nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna delle condizioni previste dalla norma: quali la insufficienza del sistema esistente, la mancanza di sicurezza dell’esistente sistema del gas.

Non sarebbero state verificate possibili alternative;

3) Violazione di legge per inosservanza del disposto di cui all'art.52 quater, DPR 327/2001. Violazione dell’art. 2 della L. 241/90.

Il procedimento si sarebbe concluso oltre i sei mesi previsti dall'art.52 quater del DPR 327/2001 dalla presentazione dell’istanza del 8.4.2009.

Pur non essendo venuto meno il potere di provvedere da parte della P.A., la stessa dovuto prevedere la emanazione di nuovi avvisi, considerando il lasso di tempo trascorso, il mutato quadro ambientale, le condizioni del sistema di trasporto del gas (terremoto del 6.4.2009, vasti spostamenti di popolazione, realizzazione di nuovi nuclei, interruzione del gasdotto italo-libico, etc.), con l'avvio ex novo del procedimento.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Soc Snam Rete Gas S.p.A. si sono costituiti in giudizio depositando memorie con le quali controdeducono alle predette censure e chiedono il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

All’udienza del 26 giugno 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo ha ad oggetto il decreto 7 marzo 2011, n. 70 (pubblicato per estratto sulla G.U., Serie Generale 5 aprile 2011, n. 78), con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, in esito al procedimento di valutazione di impatto ambientale (di seguito “v.i.a.”) avviato dalla controinteressata Snam Rete Gas s.p.a. (anche “SRG”) il 31 gennaio 2005, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, applicabile ratione temporis – la compatibilità ambientale, con prescrizioni, del progetto, presentato dalla medesima SRG, denominato «Metanodotto Sulmona Foligno DN 1200 mm (48") p=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona.

2. In via preliminare, preso atto di quanto rappresentato dal Comune dell’Aquila nella memoria del 12.6.2020, occorre delimitare l’oggetto del contendere alla tutela dell’integrità del territorio comunale aquilano, dell’integrità patrimoniale del Comune e alla conservazione del patrimonio paesaggistico dell’Ente Locale, posto che il comune ha rappresentato di non aver alcun interesse a contestare la realizzazione di un impianto della SNAM nel territorio del Comune di Sulmona (id est: centrale di compressione gas nel Comune di Sulmona).

3. Con il primo motivo si contesta la carenza di motivazione e la illogicità e irragionevolezza delle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato in relazione ai vincoli ambientali esistenti, all’esistenza di usi civici e all’omessa valutazione dell’impatto ambientale sul bacino del fiume Pescara.

A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che il provvedimento di v.i.a. ha pronunciato la compatibilità ambientale del progetto del metanodotto a condizione che la SRG ottemperasse a diverse prescrizioni, specificamente riportate al fine di garantire la compatibilità ambientale dell’opera.

L’atto impugnato (cfr. pag. 26) si sofferma ad indicare le varie autorità amministrative (Regione, ARPA, Autorità di bacino ecc.) deputate a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni impartite.

Ciò premesso il Comune dell'Aquila contesta tale scelta, sostenendo che le valutazioni di compatibilità ambientale sottese a dette prescrizioni avrebbero dovuto essere svolte prima del rilascio del provvedimento di v.i.a., e non essere rinviate ad un momento successivo. In tal modo si sarebbe realizzata una indebita “inversione procedimentale”, con conseguente abdicazione da parte del Ministero di un accorto esercizio delle proprie funzioni.

La tesi non convince.

La pronuncia di compatibilità ambientale contenuta nel provvedimento impugnato ha ad oggetto il progetto definitivo delle opere, per cui in relazione ad esso appare coerente che valutazioni ulteriori e di dettaglio vengano svolte a valle in sede esecutiva - prima dell'avvio dei lavori o durante gli stessi - purché nel rispetto delle prescrizioni imposte in sede di esame del progetto.

La v.i.a. positiva prevede comunque, in modo inequivocabile, che il provvedimento autorizzativo è rilasciato “a condizione che si ottemperi alle prescrizioni nel seguito riportate” (cfr. pag. 5 del decreto impugnato).

Le esigenze di protezione ambientale sono state quindi considerate e considerate in specifiche prescrizioni (pari a 67) che regolano la realizzazione del progetto sottoposto a v.i.a.-.

Le modalità operative seguite nella approvazione del progetto in argomento sono conformi alla disciplina vigente di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e al prevalente orientamento della giurisprudenza ammnistrativa secondo cui “è legittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato all'ottemperanza di molteplici prescrizioni e condizioni, in quanto una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento” (cfr. Cons. Stato sez. VI, 23 febbraio 2009, n. 1049).

4. Con il secondo mezzo si denuncia l’omessa valutazione di compatibilità del progetto con la presenza di beni gravati da usi civici e la violazione della legge reg. Abruzzo n. 25/1988, per omessa acquisizione dell'autorizzazione della Regione al mutamento di destinazione d'uso dei beni gravati da usi civici.

La censura non coglie nel segno.

Il progetto in esame nel dare atto della valenza naturalistica-ambientale del territorio attraversato dal metanodotto, ha prescritto che SRG concordi con le Regioni e le ARPA competenti misure tese a proteggere, mantenere e migliorare la biodiversità del territorio (cfr. prescrizione A18, a pag. 11).

Deve ritenersi logicamente che tale a prescrizione riguardi anche i territori gravati da usi civici. Non senza considerare, come evidenziato dalla controinteressata, che il metanodotto sarà interrato e, quindi, non modificherà in modo permanente lo stato dei luoghi, che saranno ripristinati dopo l’esecuzione degli interventi necessari.

A fronte di tale modalità di intervento i lavori di interramento negli ambiti soggetti a tutela non possono ritenersi soggetti a ulteriori e più specifiche forme autorizzatorie, oltre alla valutazione già svolta in termini generali con il provvedimento impugnato, perché dopo la conclusione dei lavori l'aspetto esterno resterà o meglio “deve restare” immutato, così come la destinazione d'uso dei beni destinatati ad uso civico. Il che tende ad escludere significativi impatti del progetto sulla destinazione produttiva dei beni in questione.

5. Per tale ragione può essere disatteso anche il nono motivo con il quale si contesta la violazione della L.R Abruzzo 25/88 in tema di usi civici, a causa della omessa del parere della Regione Abruzzo obbligatorio e vincolante.

In ogni a caso a conferma della validità delle predette conclusioni è utile menzionare il più recente d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, che esclude la necessità dell'autorizzazione paesaggistica anche per gli interventi consistenti in “canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati”.

Peraltro, l'art. 4, comma 1-bis del d.P.R. n. 327/2001 prevede che non occorre la pronuncia di “mutamento di destinazione d'uso” dei beni gravati da usi civici, ove l'asservimento coattivo degli stessi per opere pubbliche o di pubblica utilità “sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico”, come è previsto avvenga nel caso di specie.

A tal riguardo deve essere apprezzata la valutazione formulata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo, nell'ambito del complessivo parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali nel corso del procedimento di v.i.a. (doc. 3 di SRG), che ha preso atto che “l'intera linea (del metanodotto) risulta interrata ad eccezione di isolati manufatti quali i punti di intercettazione di linea”, e ha ritenuto “che le opere di mitigazione e ripristino siano sufficientemente orientate al contenimento dell'impatto paesaggistico delle opere ultimate” e “che gli isolati manufatti fuori terra siano di dimensione e tipologia sopportabili dal contesto paesaggistico”.

La medesima soprintendenza conclude osservando che non si ravvisano “nella documentazione di progetto… elementi ostativi alla realizzazione del metanodotto”.

5.1. Vale considerare che ulteriori eventuali autorizzazioni devono essere acquisite nell’ambito di un successivo procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del metanodotto ex art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327/2001, svolto con le modalità della conferenza di servizi, alla quale devono partecipare tutte le amministrazioni interessate.

Il secondo mezzo deve quindi essere considerato privo di base, così come l’ottavo motivo nel quale sono ribadite le medesime censure.

6. Con il terzo motivo si sostiene che il procedimento di v.i.a. del metanodotto avrebbe dovuto essere preceduto dalla procedura di valutazione ambientale strategica (di seguito “v.a.s.”) ai sensi degli artt. 6 ss. del d.lgs. n. 152/2006, essendo “finalizzato alla realizzazione di un'unica struttura per il trasporto del gas metano che attraverso l'Italia da Massafra a Minerbio”.

La censura non convince.

In primo luogo si osserva che il metanodotto Sulmona-Foligno costituisce un tratto della “Rete Adriatica” nel suo complesso, ma nel contempo soddisfa esigenze locali, avendo anche lo scopo di potenziare, a livello regionale, le reti esistenti di trasporto del gas. Tale finalità nel contesto regionale è indicata anche nel parere della CTVIA (che fa parte integrante del provvedimento di v.i.a.), in cui si osserva (pag. 19) che la realizzazione del metanodotto “è necessaria a garantire… il potenziamento delle reti locali resistenti, la magliatura delle stesse e quindi una maggior flessibilità ed affidabilità del sistema di trasporto gas”.

Quanto alla dedotta illegittimità dello svolgimento di separati procedimenti di v.i.a. per le varie opere che andranno a comporre la “Rete adriatica”, questo Tribunale ha già osservato in una vicenda strettamente connessa a quella in esame (cfr. sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 7774/2019), che (cfr. punto 16.1) “non sono ammesse operazioni di tipo elusivo che, attraverso un’artificiosa ripartizione dell’opera in più porzioni, mirino a sottrarre l’opera stessa alla VIA (cfr. la sentenza n. 2107/2016 di questa Sezione). Ciò accade quando la suddivisone di un progetto in più parti è artificiosa e mira ad evitare la VIA ovvero a far apparire l’impatto ambientale complessivo causato dall’opera molto meno rilevante e diffusivo di quanto non lo sia in realtà”. Ma tale elusione non emerge in un caso, come quello di specie, in cui le varie opere che andranno a comporre la “Rete adriatica” sono state separatamente sottoposte alla v.i.a. (con esito favorevole alla società promotrice).

Il “modus procedendi” seguito per l’intera “Rete adriatica” non evidenzia una finalità elusiva, posto che ognuna delle cinque tratte del gasdotto è stata sottoposta alla Valutazione ambientale di sua pertinenza (due dei metanodotti sono peraltro già in funzione da alcuni anni).

La ratio della giurisprudenza che pretende in determinati casi una V.i.a. unica, si fonda soltanto sulla esigenza di evitare artificiosi frazionamenti dell’opera volti a sottrare quest’ultima dall’esame ambientale: tuttavia nella vicenda in esame appare evidente che si tratti di opere distinte, seppure connesse, e che, essendo i singoli tratti sottoposti a V.i.a, non vi è alcuna ragione per invocare la l’esistenza di condotte “elusive” impostate su artificiosi frazionamenti di una opera unica in distinti segmenti, che imporrebbe un intervento sanzionatorio.

7. In ogni caso il ricorrente sostiene la criticità della parcellizzazione del progetto complessivo, rispetto all’intera “Rete adriatica”, perché in tal modo sarebbe stato impedito l’espletamento di una VIA unitaria e di apprezzare, in termini reali ed effettivi, l’impatto ambientale dell’opera nel suo complesso, minimizzandone gli effetti, tuttavia non allega in concreto, ragioni e circostanze specifiche che renderebbero l’esame separato di singole tratte, in sede di VIA (peraltro assai estese, come quella in oggetto), meno probante ed attendibile.

In altri termini avrebbe dovuto essere provato, che la valutazione di compatibilità delle singole opere non sia stata in grado di cogliere un impatto ambientale più intenso di quello derivante dalla loro sommatoria. Tutto ciò non senza considerare che trattandosi di un’opera complessivamente assai estesa (posto che la "Rete Adriatica" ha una lunghezza complessiva di km 687, da Massafra (TA) a Minerbio (BO)) appare evidente la necessità di sottoporre a VIA le singole tratte, che di per sé sono anche esse “assai estese”.

8. Con il quarto motivo, il Comune dell'Aquila deduce la violazione del d.P.R. n. 357/1997, relativa alla valutazione dell'incidenza degli effetti di piani e progetti sui siti naturalistici di interesse comunitario, in particolare per omessa acquisizione del parere dell'autorità competente a effettuare tale valutazione di incidenza.

La censura deve essere disattesa.

In base all'art. 5, comma 4 del d.P.R. n. 357/1997 il procedimento di v.i.a., che interessa siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, comprende e integra la procedura di valutazione d'incidenza. Per tale ragione, gli studi di impatto ambientale dei progetti sottoposti a v.i.a. che interferiscano con i siti naturalistici protetti dal citato d.P.R. devono contenere anche gli elementi istruttori occorrenti per la valutazione di incidenza, che viene eseguita dalle amministrazioni competenti nell’ambito dello stesso procedimento di v.i.a.-.

In conformità a tali disposizioni dagli atti del giudizio si ricava che SRG, nello studio di impatto ambientale prodotto nel procedimento di v.i.a., ha fornito gli elementi richiesti per i siti naturalistici interferiti dal metanodotto (doc. 9 SGR).

La CTVIA, nel parere reso in seno al procedimento di v.i.a. ha svolto (cfr. pag. 43) la valutazione di incidenza, esprimendo “una valutazione complessiva di sostenibilità quali-quantitativa” delle interferenze del progetto con i siti naturalistici in questione, osservando che il metanodotto interessa “prevalentemente… tratti più periferici dei siti” caratterizzati “da zone agricole a seminativi e praterie secondarie aride” (cfr. parere della CTVIA pag. 34), e ha tenuto conto delle “misure di mitigazione previste dal proponente”.

La CTVIA, inoltre, ha emanato prescrizioni da osservare nella redazione del progetto esecutivo e durante i lavori, poi recepite dal provvedimento di v.i.a. (cfr. le prescrizioni A31 e A32, a pagg. 15-16 del decreto).

9. In reazione al quinto motivo in cui il Comune de L'Aquila denuncia l’omessa adeguata valutazione del rischio sismico, la tesi non trova conferma negli atti di causa.

La sismicità del metanodotto risulta esaminata nel Volume 2/A SPC. LA-E-83010 (cfr. doc. 10 SGR), nella sezione III “Quadro di riferimento Ambientale”, paragrafo 2.3.3 (pagg. 271-290);
Appendice 1 “Verifica Strutturale allo scuotimento sismico”;
Sezione II “Quadro di riferimento Progettuale”: capitolo 6 “Esercizio dell'opera” (pagg. 170-176) e nel capitolo 7 “Sicurezza dell'opera” (pagg. 177-183).

Dopo gli eventi sismici dell'aprile 2009, che hanno interessato il territorio abruzzese, lo studio di impatto ambientale è stato integrato (cfr. volume “Ulteriori varianti, ottimizzazioni progettuali e approfondimenti tematici” SPC. LA-E-83049, emesso nel settembre 2009, al cap.

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