TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 2023-10-02, n. 202302923
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Pubblicato il 02/10/2023
N. 02923/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01235/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2023, proposto dalla Montalbano S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in relazione alla procedura CIG 9778763A80, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune Mazara del Vallo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Ecopans S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Bezzi e Roberto Vincenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
della Determina Dirigenziale del 19.7.2023 n. 1764 emessa dalla Città di Mazara del Vallo, con cui è stato deliberato:
- di approvare n. 4 verbali di gara per l’appalto integrato per la “ Fornitura di quattro composta tori elettromeccanici per compostaggio locale (ex articolo 214 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006) da collocare nelle periferie della citta ”;
- di aggiudicare lavori in oggetto, a seguito della procedura di gara espletata interamente per via telematica attraverso il portale della pubblica amministrazione mercato Elettronico (TUTTOGARE), all’Operatore Economico ECOPANS SRL;
dei verbali di gara del 4 e 13 luglio 2023;
della richiesta di integrazione documentale del 4 luglio 2023;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara e, per l’effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo subentro, con declaratoria di inefficacia retroattiva, qualora stipulato con la controinteressata;
nonche’ per la condanna
della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente, previa dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e, ancora, nell'ipotesi in cui non dovesse pronunciarsi l'inefficacia del contratto, al risarcimento per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ecopans S.r.l. e del Comune Mazara del Vallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2023 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La procedura di gara interessata dal presente contenzioso ha ad oggetto la fornitura di “ quattro compostatori elettromeccanici per compostaggio locale (ex articolo 214 comma 7 bis del d.lgs. 152/2006) da collocare nelle periferie della citta ” bandita dal Comune di Mazara del Vallo.
Sono pervenute tramite il portale informatico (Tutto gare) due offerte provenienti da: Ecopans srl e da Montalbano S.R.L. Unipersonale.
In data 4 luglio 2023 la Commissione di gara ha disposto soccorso istruttorio nei confronti delle due imprese partecipanti alla gara, richiedendo specificamente alla Montalbano srl la produzione della documentazione prevista dal punto 6.3 del disciplinare di gara, con specifico ed esclusivo riferimento al < contratto di forniture con vari Enti con eventuali estremi di registrazione, ovvero in copia conforme per Legge rilasciata dalla pubblica amministrazione, e copia delle fatture quietanzate delle forniture eseguite >.
Nel rispetto del termine assegnatole la Montalbano srl ha prodotto copie dei contratti stipulati con la Regione Campania nel 2019, e n. 6 fatture relative alle prestazioni effettuate;ma, con verbale del 13 luglio 2023, la Commissione ha ritenuto che la documentazione versata non fosse idonea e sufficiente, in quanto:
“- non sono stati prodotti í contratti con gli eventuali estremi di registrazione ovvero in copia conforme rilasciata dalla Pubblica Amministrazione;
- le fatture prodotte non sono né quietanzate né accompagnate da elementi comprovanti la loro autenticità o che il sistema di interscambio non le abbia scartati;
- anche la prova del pagamento delle stesse fatture, con riferimento ai contratti, non risulta comprovata da atti ufficiali tipo la certificazione della regolare fornitura eseguita o da altra documentazione bancaria ufficiale e diversa da quella prodotta in semplice copia contenente, peraltro, cancellature ”.
Di conseguenza, la Commissione ha escluso la ditta Montalnabo srl, ed ammesso invece la Ecopans srl dopo aver valutato la regolarità della documentazione integrativa presentata da quest’ultima.
La Stazione appaltante poi, con determinazione dirigenziale n. 1764 del 19 luglio 2023, ha approvato le operazioni di gara e disposta l’aggiudicazione in favore della Ecopans srl.
Con il ricorso in epigrafe, la Montalbano srl ha impugnato i verbali di gara ed il provvedimento di aggiudicazione, deducendo quanto segue:
1.- illegittimità dell’atto di esclusione per violazione degli artt.