TAR Milano, sez. IV, sentenza 2013-02-26, n. 201300526
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N. 00526/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02621/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2012, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dagli avv.ti M B, e M B, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Piazza Borromeo 12;
contro
Universita' degli Studi di Milano, Commissione Giudicatrice, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti di
C N S G, rappresentata e difesa dagli avv.ti G A e C L, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Dante, 7;
per l'annullamento
- degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta dall'Universita degli Studi di Milano per la copertura, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, di un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico disciplinare "L-ART/05-discipline dello spettacolo", ed in particolare del decreto n. 4993 del 26.07.2011, con il quale il Rettore ha accertato la regolarità formale degli atti della commissione giudicatrice, ed ha dichiarato vincitrice la Dott.ssa Guaita Camilla Neve Simona;
- dei verbali della commissione giudicatrice, dei relativi allegati e della relazione finale;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso l'eventuale provvedimento di nomina della Dott.ssa Guaita Camilla Neve Simona;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, ai sensi dell'articolo 34 c.1, lett. e), c.p.a;
- e per il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla ricorrente dai provvedimenti impugnati, con riserva di quantificarne l'ammontare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Milano e di C N S G;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettoriale n. 4059 del 16.12.2009 l’Università degli Studi di Milano ha indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare L-ART./05 – Disciplina dello Spettacolo, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, conclusosi con la nomina a vincitrice dell’attuale controinteressata.
La ricorrente ha impugnato gli esiti del predetto concorso, con il ricorso R.G. n. 270/2011, che è stato accolto con la sentenza n. 348 del 31.1.2012, confermata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato (n. 2912 del 18.5.2012).
L’Università resistente ha successivamente provveduto a nominare una nuova Commissione, ed ad effettuare una nuova valutazione, contestata con il presente ricorso, che ha visto nuovamente la prevalenza della stessa controinteressata.
In particolare, nel verbale n. 3 del 18.7.2012, successivamente all’illustrazione e discussione dei titoli da parte delle due candidate, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, e formulato i giudizi individuali e collegiali allegati allo stesso verbale.
Per quanto attiene il giudizio collegiale relativo all’attuale controinteressata, la Commissione ha giudicato positivamente i titoli dalla stessa posseduti, ed in particolare il suo biennio di studi in un’Università inglese, ed il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Le pubblicazioni hanno messo in luce “una solida preparazione filologica, documentata dall’eccellente edizione critica di un testo di C G, ed una pregevole capacità di indagine critica, espressa da una densa monografia dedicata a G e C, che ben mette a fuoco, con esiti di assoluta originalità interpretativa, il quadro del dibattito teso a definire, nel primo Settecento, le linee di una nuova estetica del teatro. La candidata è stata altresì giudicata in possesso di una ricca padronanza anche in altri campi di indagine, come dimostrano i numerosi saggi dedicati ai maestri della regia contemporanea”.
Il giudizio collegiale riferito alla ricorrente evidenzia parimenti un giudizio positivo sui titoli presentati, ed il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Il profilo didattico evidenzia la sua attività di cultore della materia e di professore a contratto, in molteplici discipline presso diverse sedi universitarie e nelle Accademie di Belle Arti. Dal punto di vista scientifico la candidata si è dedicata in modo “esclusivo” al Novecento teatrale e, soprattutto “con specifiche competenze, alla puntuale osservazione della produzione scenica e artistica contemporanea di natura sperimentale e multimediale. La candidata presenta pubblicazioni di qualità diseguali, che, nei numerosi brevi scritti di carattere pubblicistico su artisti ed eventi teatrali e multimediali, paiono frutto più di una partecipazione militante che di approfondito rigore scientifico”.
Come indicato nel detto verbale n. 3, la Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa delle candidate, e dopo approfondita discussione, ha dichiarato vincitore all’unanimità la Dott.ssa Guaita Camilla Neve Simona.
Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, si deducono due motivi in diritto.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso.
La controinteressata si è costituita solo formalmente, senza articolare alcuna difesa.
All’udienza pubblica del 23.1.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 commi 12 e 13 del D.P.R. n. 117/2000 e dell’art. 12 del bando, poiché la Commissione non avrebbe reso il prescritto giudizio comparativo.
In base al combinato disposto dei citati commi 12 e 13 gli atti delle commissioni sono costituiti dai giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori per ricercatore. Per l’art. 12 del bando, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale, la commissione quello collegiale, e quello “complessivo finale”.
Il motivo è infondato, poiché nei concorsi a ricercatore, la previsione dell'art. 4, comma 13, D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 va intesa nel senso che la scelta finale del vincitore deve avvenire solo attraverso la deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, cioè all'esito numerico della loro votazione, senza necessità di ulteriori motivazioni, dovendosi tener conto che la motivazione della scelta è integralmente ricavabile dai precedenti giudizi su ciascun partecipante alla procedura, confluiti poi nei giudizi complessivi della commissione esaminatrice. (C.S., Sez. VI, 13.9.2012 n. 4866). Nel procedimento di valutazione dei candidati di un concorso a professore universitario ordinario, non si può infatti configurare una fase di giudizio comparativo autonoma rispetto alle valutazioni dei singoli concorrenti, pertanto, il provvedimento finale di nomina dei vincitori non assume le caratteristiche di un atto unitario, nel quale i giudizi relativi ai singoli candidati si stemperano perdendo la loro individualità, per divenire meri componenti di un provvedimento unico ed indivisibile (C.S., Sez. VI, 5.10.2004 n. 6484).
Nel caso di specie, per ogni candidato, sono stati espressi i giudizi individuali, da parte di ogni commissario, il giudizio collegiale da parte della commissione, all’esito del quale, come da verbale n. 3, si è proceduto “alla valutazione comparativa delle candidate”, dichiarandosi, dopo approfondita discussione, all’unanimità, il vincitore.
2) Con il secondo motivo si deduce la violazione del giudicato, per aver la Commissione riprodotto i medesimi vizi del concorso già annullato.
2.1) Sotto un primo profilo, si censura l’affermazione secondo cui “dal punto di vista scientifico la candidata si è dedicata in modo esclusivo al novecento teatrale”, laddove il Tribunale avrebbe invece già riconosciuto che la ricorrente è una studiosa della storia del teatro, senza limitazioni ad un particolare arco temporale.
Con la sentenza n. 348 del 31.1.2012, il Tribunale osservava effettivamente che la stessa ricorrente fosse stata ingiustamente penalizzata perché dedicatasi allo studio del teatro del novecento, laddove invece, la specifica competenza sviluppata nel predetto particolare ambito del settore disciplinare oggetto del concorso non escludeva, ma presupponeva, la competenza generale nell’intero settore. Dall’esame del curriculum della ricorrente, pur emergendo una spiccata e premiata specializzazione nel teatro multimediale del novecento, risultava infatti anche una competenza generale nell’intero settore, come comprovato dagli studi effettuati, e dagli incarichi di insegnamento ricoperti, da cui “l’illogicità del giudizio della Commissione, imperniato sulla settorialità della carriera e della produzione scientifica della ricorrente”.
Quanto precede era stato desunto, in particolare, dagli incarichi di insegnamento svolti presso l’Università di Genova nelle materia “Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo”, e “Scienza dello spettacolo” e, da ultimo, dall’incarico di docenza ricevuto presso l’Università di Cagliari nella disciplina della “Storia del Teatro e dello Spettacolo”.
Come già evidenziato, la sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato (n. 2912 del 18.5.2012). In sede di impugnazione, l’Università ha dedotto in particolare l’erroneità delle predette valutazioni, poiché “l’apporto scientifico della candidata M è ristretto ad un solo secolo, ed ad un singolo aspetto (rapporto tra multimedialità e teatro)”. Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che dal curriculum presentato dall’attuale ricorrente emergeva una competenza generale all’interno del settore, non potendosi così ritenere in contrario che il maggior approfondimento di aspetti particolari potesse incidere sfavorevolmente sulla valutazione della candidata.
Osserva il Collegio come l’esame del curriculum effettuato dalla nuova commissione non menzioni neppure i predetti incarichi di insegnamento svolti presso l’Università di Genova e l’Università di Cagliari, ritenuti determinanti dal Tribunale ai fini della dimostrazione della non settorialità della competenza scientifica dell’attuale ricorrente, ciò che, di per sé, testimonia l’operato elusivo della Commissione, rispetto a quanto emerso in sede giurisdizionale. In altre parole, la nuova Commissione, anziché muovere le proprie rinnovate valutazioni dagli errori commessi, ed accertati in esito a due gradi di giudizio, ha finanche omesso di considerare gli elementi di fatto su cui le predette sentenze avevano fondato i propri convincimenti, con ciò aggravando l’illegittimità già riscontrata nella prima procedura.
2.2) Sotto altro profilo, si lamenta la mancata adeguata considerazione del dottorato di ricerca e delle attività svolte in qualità di assegnista, contrattista e borsista post-dottorato, che in base ai criteri elaborati nel bando e dalla stessa Commissione, avrebbero dovuto costituite “titoli preferenziali”.
Osserva preliminarmente il Collegio come tale aspetto non fosse stato espressamente scrutinato nell’ambito del predetto giudizio R.G. n. 270/2011, e come pertanto tale profilo non rileva in termini di violazione del giudicato, ma quale autonomo vizio di legittimità.
Il motivo non è peraltro fondato, avendo espressamente la Commissione, nel giudizio collegiale, valutato positivamente i titoli, ed in particolare quello di maggior rilievo, costituito dal dottorato di ricerca, peraltro posseduto anche dalla candidata risultata vincitrice.
2.3) Ancora con riferimento alle valutazioni contenute nella predetta sentenza n. 348 del 31.1.2012 si osserva come nella stessa si fosse accertata la svalutazione della rilevante attività di insegnamento istituzionale svolta dalla ricorrente, e di numerosi e titoli dalla stessa posseduti (partecipazione a convegni internazionali, incarichi di direttore artistico e di produzione di vari spettacoli, di membro in giurie e comitati, ecc.), e come tali omissioni sarebbero state reiterate nell’ambito del procedimento per cui è causa.
Il motivo è fondato.
Le sentenza del Consiglio di Stato (n. 2912/2012) ha infatti ribadito che “risulta sostanzialmente svalutata l’attività didattica svolta dalla ricorrente, in qualità di professore a contratto presso vari atenei e accademie fin dal 2003”, e che difetta, nella valutazione comparativa dei titoli, l’analiticità del giudizio prescritta dal D.M. 28.7.2009. Il Giudizio collegiale della ricorrente, pur sottolineando peraltro come “il profilo didattico evidenzia la sua attività di cultore della materia e di professore a contratto in molteplici discipline presso diverse sedi universitarie e nelle Accademie di Belle Arti”, non menziona assolutamente gli altri titoli, e difetta parimenti della detta analiticità, invece richiesta dalla sentenza del Consiglio di Stato.
2.4) Evidenzia ancora la ricorrente come la sentenza n. 348/2012 avesse ritenuto che la commissione non aveva adeguatamente considerato le proprie pubblicazioni. Il rinnovato giudizio collegiale della Commissione sul punto ritiene che “la candidata presenta pubblicazioni di qualità diseguali, che, nei numerosi brevi scritti di carattere pubblicistico su artisti ed eventi teatrali e multimediali, paiono frutto più di una partecipazione militante che di approfondito rigore scientifico.
Anche in questo caso, l’operato della nuova Commissione è elusivo del giudicato. Laddove il Tribunale aveva sostanzialmente imposto di valutare nel dettaglio talune pubblicazioni, ritenute particolarmente degne di attenzione, in quanto pubblicate su una rivista “certificata” dalla Consulta dei docenti universitari di teatro, la nuova Commissione, in luogo di esprimere un tale giudizio, ha concentrato la propria attenzione sui predetti “brevi scritti”, ritenuti non particolarmente degni di merito, con ciò tuttavia omettendo di adeguarsi alle indicazioni impartite nella citata sentenza n. 348/2012 del Tribunale.
Il ricorso va pertanto accolto, e per l’effetto va dichiarata la nullità degli atti impugnati.
3) La ricorrente domanda altresì che il Tribunale si pronunci “con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’art. 34 c, 1 lett. e) del c.p.a.”, secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda, dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato.
La nuova Commissione provvederà pertanto a valutare il curriculum vitae della ricorrente, attenendosi ai seguenti criteri:
la valutazione delle competenze scientifiche dovrà espressamente tenere conto di quanto affermato al precedente punto 2.1;
la valutazione delle attività didattiche e dei titoli scientifici dovrà espressamente tenere conto di quanto affermato al precedente punto 2.3;
la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dovrà espressamente tenere conto di quanto affermato al precedente punto 2.4.
La domanda di risarcimento del danno, per quanto formalmente introdotta, non è stata tuttavia in alcun modo articolata, e deve pertanto essere respinta.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.