TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-28, n. 202413049
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha respinto il ricorso, affermando che il GSE ha correttamente applicato il principio di artato frazionamento, evidenziando il collegamento societario tra le tre società e la loro composizione identica. La sentenza sottolinea che l'elusione delle norme di settore per ottenere vantaggi non spettanti pregiudica gli altri operatori e contrasta con il principio di abuso del diritto. Inoltre, il GSE ha l'obbligo di recuperare somme erogate senza titolo, in quanto ciò rappresenta un interesse pubblico. Pertanto, la richiesta della ricorrente è stata considerata infondata e le spese legali sono state poste a suo carico.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2024
N. 13049/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04184/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4184 del 2019, proposto da
D.Larr Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A S, P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati T P, F P, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio T P in Roma, via Lazio 9;
per l’annullamento
previa sospensione del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici del 24 gennaio 2019 e di tutti gli altri atti e provvedimenti attinenti al procedimento di verifica, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativi all’impianto fotovoltaico 609911, potenza 999 kv, sito nel Comune di Roseto degli Abruzzi, di titolarità della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 maggio 2024 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso notificato il 25 marzo e depositato l’8 aprile 2019, la D.Larr Energy s.r.l. impugna il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE, avente a oggetto rideterminazione della tariffa incentivante, prevista dal D.M. 5 maggio 2011, c.d. Quarto Conto Energia, da riconoscere all’impianto fotovoltaico della ricorrente, con passaggio dalla tariffa spettante per gli impianti di potenza compresa tra 0,200 MW e 1 MW a quella per gli impianti di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW, con la necessità di effettuare i relativi conguagli, a causa dell’artato frazionamento della potenza di tre impianti ubicati nella medesima area (impianto 609911 della D.Larr Energy s.r.l. di potenza 999 kW; impianto 526879 della D.Larr Energy 2 s.r.l. di potenza 999 kW; impianto 532297 della D.Larr Energy 3 s.r.l. di potenza 992,34 kW), in quanto riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
“ Illegittimità per violazione degli artt. 12 e 21 del D.M. 5 maggio 2011, degli artt. 10 e 42 d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 4 della delibera della Giunta Abruzzo n. 244/2010 ”;
Per la ricorrente, il GSE muove da un presupposto non dimostrato, quello di ritenere che gli impianti di titolarità della D.Larr Energy s.r.l., D.Larr Energy 2 s.r.l. e D.Larr Energy 3 s.r.l. appartengano ad un’unica iniziativa imprenditoriale, desumendo il tutto dalla composizione societaria delle medesime società.
Tuttavia, le predette società non condividono un’unica struttura organizzativa e produttiva e le relative attività d’impresa non sono integrate.
Sotto il profilo del titolo abilitativo, la società ricorrente risulta in possesso di regolare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, completa di tutti gli allegati previsti ai sensi delle delibere della Giunta della Regine Abruzzo, n. 351 del 12 aprile 2007 e n. 244 del 22 marzo 2010.
Non si applica alla società ricorrente la limitazione di accesso agli incentivi statali per impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW, prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 28/2011, stante il conseguimento del titolo abilitativo in data anteriore al predetto decreto.
Né potrebbe applicarsi l’art. 12, co. 5, del D.M. 5 maggio 2011, richiamato dal GSE nel provvedimento di rideterminazione della tariffa, perché l’autorizzazione alla messa in esercizio e la consegna della comunicazione di completamento dei lavori ad Enel Distribuzione s.p.a. sono anteriori alla data di entrata in vigore del