TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-02-09, n. 201700117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201700117
Data del deposito : 9 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2017

N. 00117/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00001/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2017, proposto da:
Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. A R.L.L, Navita Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati V A, Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso lo studio V A in Bari, via Abate Gimma, n.147;

contro

Comune San Severo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso lo studio Giandonato Uva in Bari, via Giandomenico Petroni n.3;

nei confronti di

Teknoservice Srl non costituito in giudizio;

Ecoalba Soc. Coop non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della determinazione dirigenziale n. 1621 del 25.10.2016, con cui il Comune di San Severo ha disposto nei confronti delle ditte ricorrenti, nelle rispettive qualità di affidataria ed esecutrice del servizio di igiene urbana, l'ennesima proroga tecnica del servizio per altri 90 giorni;

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Severo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il Comune resistente ha depositato in atti una successiva ordinanza sindacale (n. 16 del 24.1.2017), che dà atto che la proroga al gestore ricorrente viene a terminare il 31.1.2017;

rilevato che tale atto ha eliso la lesività del provvedimento impugnato (impugnato perché dispone una ulteriore proroga alle condizioni economiche ivi indicate);

rilevato che le parti hanno dichiarato concordemente in udienza la cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Collegio per la regolamentazione delle spese;

ritenuto che ricorra l’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse piuttosto che di cessazione della materia del contendere, in quanto l’atto sopravvenuto non elide ab origine la lesione lamentata, ma da un momento successivo alla proposizione del ricorso;

ritenuto che le spese vadano regolate con la compensazione integrale in considerazione della particolarità della materia e delle particolari esigenze pubbliche (di tutela della salute pubblica) che hanno determinato la proroga impugnata;

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