TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-04-06, n. 202300355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-04-06, n. 202300355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300355
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 00355/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01587/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2022, proposto da
B.M. Tecnologie Industriali S.r.l. in proprio e in Qualita' di Capogruppo del Costituendo R.T.I., Idrostudi S.r.l., in Qualita' di Mandante del Costituendo R.T.I., Datek22 S.r.l., in Qualita' di Mandante del Costituendo R.T.I., Geocomp S.r.l. , in Qualita' di Mandante del Costituendo R.T.I., 2f Water Venture S.r.l., in Qualita' di Mandante del Costituendo R.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

G.A.I.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Vittorio;

nei confronti

Suez Trattamento Acque S.p.A., Pide S.r.l., W.E.E. Water Environment Energy S.r.l., T.A.E. Trentina Applicazioni Elettroniche S.r.l., Endress + Hauser Italia S.p.A., Neptune S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, della nota prot. n. 0081452 del 27/10/2022, a firma del r.u.p della resistente, avente ad oggetto “... procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.120/2020, per la stipula di accordo quadro per l'affidamento dei servizi per la digitalizzazione, misurazione, modellazione, distrettualizzazione, monitoraggio e ricerca perdite delle reti acquedotto in gestione GAIA S.p.A.. Riscontro istanza di accesso agli atti.”, nella parte in cui, a fronte dell'istanza di accesso formulata dalla deducente in data 28/09/2022, dispone l'ostensione parziale della documentazione richiesta e, previo ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad ottenere l'accesso integrale, per il conseguente ORDINE di ESIBIZIONE nei confronti di GAIA S.p.A. ai sensi dell'art. 116 comma 4 c.p.a. di tutti i documenti richiesti con l'stanza de qua, id est senza il benché minimo oscuramento nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.A.I.A. S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente, premesso: a) di aver partecipato alla procedura aperta indetta da Gaia s.p.a. ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt. 2 e 8, comma 1 lett. c) del D.L. 76/2020 “... per la stipula di accordo quadro per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione, misurazione, modellazione, distrettualizzazione, monitoraggio e ricerca perdite delle reti acquedotto;
b) di non essere risultata vincitrice;
c) di aver presentato istanza di accesso agli atti di gara ivi compresi i documenti facenti parte della offerta presentata dalla aggiudicataria;
d) che Gaia S.p.a. avrebbe accolto solo in parte la istanza non consentendo la ostensione integrale della offerta tecnica della vincitrice in quanto a suo dire contenente segreti tecnico commerciali.

Tutto ciò premesso B.M. Tecnologie Industriali impugna in parte qua il provvedimento che ha parzialmente denegato la sua istanza di accesso.

Costituitasi in giudizio l’Amministrazione ha obiettato che né in sede stragiudiziale né in sede giudiziale la ricorrente avrebbe specificato e illustrato la stretta strumentalità delle parti della offerta oscurate rispetto alle sue esigenze difensive anche in considerazione del fatto che avverso la aggiudicazione non è stato presentato alcun ricorso.

La domanda è fondata.

Occorre preliminarmente precisare che i limiti che connotano il cd. “accesso difensivo” presuppongono una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente in ordine alla segretezza delle informazioni contenute nella sua offerta ai fini della tutela proprio know how commerciale o industriale.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’opposizione alla ostensione non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipe atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza (T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 24/02/2020, n. 270;
T.A.R. Roma, sez. I, 11/08/2021, n.9363).

Nel caso di specie la motivazione con cui la aggiudicataria ha manifestato la propria opposizione all’accessibilità della propria offerta non consente di comprendere su quali obiettive ragioni di fondi la invocata segretezza.

Si afferma infatti che tratterebbe di documenti assolutamente riservati contenendo, il nostro progetto, metodologie aventi carattere di originalità e come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione del patrimonio aziendale e del know-how maturato nel corso degli anni, frutto sia di ingenti investimenti sia di forza lavoro e risorse intellettuali, in guisa comportando, la diffusione in sede di accesso, un evidente danno in termini concorrenziali.

Una parte significativa di tali segreti tecnici, per la loro natura, sarebbe molto difficilmente proteggibile attraverso la tutela della proprietà industriale, ad esempio mediante brevetti, e da ciò è evidente l'importanza di impedire che la visione della documentazione, con i dettagli progettuali, sia impedita alle ditte potenzialmente concorrenti, che si gioverebbero delle specifiche conoscenze possedute da altri, e nella specie dalle Imprese scriventi, al fine di conseguire un indebito vantaggio commerciale all'interno del mercato. Infatti, l'eventuale divulgazione di tali informazioni potrebbe comportare l'elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, ripetesi, con grave ed evidente danno per le scriventi.

Appare di immediata evidenza che le predette motivazioni non appaiono riferite a specifici processi produttivi e sono frutto di valutazioni strettamente soggettive, come tali possono riguardare indistintamente qualunque contenuto dell’offerta della aggiudicataria.

In mancanza di elementi che comprovino la riservatezza delle informazioni contenute nella offerta la stessa non può considerarsi coperta da segreto con conseguenza insussistenza dell’onere della parte richiedente di dimostrare la stretta strumentalità del documento rispetto a proprie eventuali esigenze difensive.

Il ricorso va quindi accolto con ogni conseguenza relativa alle spese che si liquidano come da dispositivo.

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