TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-10-30, n. 202316105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-10-30, n. 202316105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316105
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 16105/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12323/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12323 del 2013, proposto da
Curatela del Fallimento Graphos s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. A P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Equitalia Sud S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato P P, con domicilio eletto in Roma, via

XXIV

Maggio, 43;

per l'annullamento

della cartella di pagamento n. 097 2013 01923208 80, emessa da Equitalia Sud S.p.A., notificata in data 20.9.2013, con cui è stato ingiunto il pagamento di € 428.062,59, per il recupero del contributo di cui alla legge n. 46/1982;
nonché di tutti gli atti consequenziali e presupposti, tra cui il decreto ministeriale n. 1495 del 26.9.2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Equitalia Sud S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Curatela del Fallimento Graphos s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento della cartella di pagamento n. 097 2013 01923208 80, emessa da Equitalia Sud s.p.a., notificata in data 20.9.2013, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 428.062,59, e ciò per il recupero del contributo di cui alla legge n. 46/1982, come da decreto ministeriale n. 1495 del 26.9.2012, riferito al Prog. D08/0524/P-51872/13;
nonché di tutti gli atti consequenziali e presupposti, tra cui il suddetto decreto ministeriale n. 1495 del 26.9.2012.

In sintesi è accaduto: che con decreto n. 1495 del 26.9.2012 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha disposto la revoca delle agevolazioni in favore della Graphos s.r.l. (riconosciute con decreto di concessione provvisoria n. 150270 del 20/03/2006, sulla scorta del progetto n. D08/0524/P 51872-13), sul presupposto della riscontrata impossibilità di poter effettuare l’accertamento previsto dall’art. 10, comma 1 della Direttiva 16.1.2001, regolante la concessione delle agevolazioni per l’innovazione tecnologica, in quanto l’impresa beneficiaria sarebbe risultata irreperibile all’indirizzo della sede legale indicata (con ciò integrando il presupposto di revoca totale delle agevolazioni ex art. 10, co.2 lett. A. della circolare ministeriale n. 946130 del 28.4.2004);
che per il recupero delle suddette somme, l’incaricata Equitalia Sud S.p.A. ha emesso la cartella esattoriale oggetto di impugnazione.

Con il primo motivo di ricorso si è dedotta la nullità della opposta cartella di pagamento per difetto sostanziale dell'atto presupposto, sarebbe a dire del decreto ministeriale di revoca, ed altresì della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in quanto mai regolarmente notificato all'opponente.

In particolare, si è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 43 della legge fallimentare, dal momento che le notifiche dei suddetti atti sarebbero state effettuate nei confronti del procuratore della società e non del legale rappresentante ed, in ogni caso, la notifica della revoca sarebbe intervenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché l’unico soggetto legittimato a ricevere comunicazioni sarebbe stato il curatore fallimentare.

Con il secondo motivo di ricorso si è, invece, dedotta la nullità della cartella di pagamento per vizi formali, ed in particolare per mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento.

Si è costituita in giudizio (20.12.2013) Equitalia Sud S.p.A., eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello ordinario ed in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al primo ordine di censure, in quanto la titolarità del rapporto sostanziale di credito sarebbe da imputare all’ente impositore, che provvede alla formazione del ruolo esattoriale.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo a vizi propri della cartella esattoriale, la società resistente ha eccepito l’inesistenza di un obbligo di legge di sottoscrizione della stessa, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, nonché l’indicazione della somma da pagare e della causale tramite apposito codice.

Si è, altresì, costituito in giudizio (7.7.2014) il Ministero dello sviluppo economico.

In vista dell’udienza di discussione, fissata per il 27 ottobre 2023, il Ministero resistente ha depositato una memoria (5.9.2023) nella quale, dopo aver ribadito in fatto l’inadempimento del destinatario dell’agevolazione in ragione della sua irreperibilità, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
in subordine, ha eccepito il difetto di incompetenza territoriale del TAR Lazio, in favore del Tar Campania – Napoli;
ed ha infine contestato nel merito i motivi di gravame dedotti dalla ricorrente curatela. In ogni caso ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva in relazione agli asseriti vizi formali della cartella esattoriali, inidonei comunque ad inficiare la legittimità della pretesa sostanziale sottostante;
a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

Merita accoglimento, con evidente carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni preliminari opposte dalle parti resistenti, l’eccezione di difetto di giurisdizione, che depone per l’inammissibilità del ricorso.

Come esposto in narrativa, il presupposto sostanziale del decreto di revoca delle agevolazioni provvisoriamente concesse in favore della ditta Graphos s.r.l. è consistito nell’irreperibilità della stessa nella sede legale indicata, come puntualmente riscontrato dal Ministero a seguito di controlli effettuati, anche tramite l’ausilio della Guardia di Finanza.

In questo modo – e la circostanza non è stata contestata in fatto dall’odierna ricorrente - la ditta si è resa inadempiente rispetto all’obbligo di accertamento previsto dall’art. 10, co. 1 della Direttiva 16.01.2001, integrando il presupposto di revoca delle agevolazioni stabilito dall’art. 10, comma 2 lett. a. della circolare ministeriale n. 946130 del 28.4.2004.

Sul punto, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza, ad avviso della quale “ secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria 29 gennaio 2014, n. 6, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche (fattispecie assimilabili a quella in esame, almeno ai fini di giurisdizione) deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione;
inoltre, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse
” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 19 gennaio 2023, n. 664).

Nel caso di specie, per le ragioni suesposte, il decreto ministeriale di revoca – ed a cascata l’altresì impugnata cartella esattoriale - si ricollega ad un inadempimento sostanziale del beneficiario nella fase successiva all’erogazione provvisoria dei fondi;
pertanto, la questione rientra tra quelle rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la controversia dovrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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