TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-06-23, n. 201500931
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Testo completo
N. 00931/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2012, proposto da:
A.T.I. Cooperativa Sociale Questa Città Soc. Coop. Soc. e Cooperativa d'Accoglienza San Sebastiano Soc. Coop. Soc., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Filomena Bruno, con domicilio eletto presso Anna Filomena Bruno, in Bari, Via Beata Elia di San Clemente, 20;
contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso, in Bari, Via Amendola, 166/5;
per la condanna
del Comune di Gravina in Puglia al risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, ovvero dall’illegittima adozione della delibera di G.C. n. 26 del 10 maggio 2011, notificata il 26 luglio 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Anna Filomena Bruno e Lucia Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9 gennaio 2012 e depositato in data 6 febbraio 2012, l’ATI Cooperativa Sociale “Questa Città” e “Cooperativa Sociale e Cooperativa d’Accoglienza San Sebastiano” Società Cooperativa Sociale adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, chiedendo:
- la condanna del Comune di Gravina in Puglia al risarcimento del danno ingiusto, derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ovvero dall’illegittima adozione della delibera di G.C. n. 26 del 10 maggio 2011, notificata in data 26 luglio 2011, quantificato in € 6.931.811,74, di cui € 70.211,74 per danno emergente, € 5.489.280,00 per lucro cessante ed € 1.372.320,00 per danno all’immagine, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in subordine, solo nell’ipotesi in cui si fosse ritenuta legittima la revoca disposta dallo stesso Comune, il risarcimento del danno emergente, in ogni caso, oltre al risarcimento per responsabilità precontrattuale, nella misura da stabilire, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A supporto di tali richieste risarcitorie, l’A.T.I. ricorrente esponeva in fatto che, con Deliberazione del Commissario Straordinario, munito dei poteri della Giunta Comunale, n. 175 del 18 novembre 2004, veniva approvato il Programma Triennale 2005/2007 e l’elenco annuale 2005 delle opere pubbliche, comprendente, tra le altre, il “Completamento Rudere ex Provincia in via Matera per la realizzazione di una residenza per anziani”, da compiere con il concorso finanziario totale o parziale di promotori privati, sia in ordine alla costruzione che in ordine alla gestione dello stesso.
Con determinazione Dirigenziale n. 660 del 16 agosto 2005 venivano attivate le procedure di cui all’art. 37-bis della L. n. 109/1994, mediante l’approvazione di un avviso pubblico per la realizzazione di opere pubbliche in modalità di project financing , comprendente tra l’altro l’intervento finalizzato al completamento del rudere per la realizzazione della residenza per anziani sopra ricordata, per un costo presunto di € 1.550.000,00.
L’A.T.I. ricorrente presentava in data 29 dicembre 2005 la domanda di partecipazione per la realizzazione dell’intervento di cui al menzionato avviso pubblico, allegando gli elaborati e i documenti richiesti dall’art. 37-bis della L. n. 109/1994, in particolare la bozza di convenzione per la concessione di costruzione e gestione della residenza per anziani.
Con Deliberazione n. 98 del 1 giugno 2006 la Giunta Comunale approvava la proposta progettuale presentata dalla ricorrente per la realizzazione e gestione della residenza in questione, valutando la stessa come rispondente al pubblico interesse, altresì suggerendo delle migliorie al progetto preliminare per come presentato.
Per l’effetto, con Determina Dirigenziale n. 754 del 11 settembre 2006 veniva indetta procedura di gara per licitazione privata con eventuale successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in concessione, con l’utilizzo di capitale privato, della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della “Residenza Anziani” in via Matera.
Con la medesima Determina veniva approvato il bando di gara con i relativi moduli, venendo altresì specificato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Svolte le procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1082 del 15 dicembre 2006, l’Amministrazione Comunale procedeva ad aggiudicare definitivamente la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’opera in questione alla costituenda A.T.I., odierna ricorrente, dando atto che:
- la concessione avrebbe avuto efficacia e decorrenza dalla data di stipula della convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune concedente e il concessionario;
- l’opera de qua non avrebbe comportato impegno di spesa per l’Amministrazione, atteso che il corrispettivo per la stessa era rappresentato, per l’aggiudicatario, dalla assegnazione a quest’ultimo della titolarità, per un periodo di tempo pari a trentadue anni, della gestione amministrativa della struttura a realizzarsi per l’erogazione del complesso dei servizi socio assistenziali e sanitari collegati alla medesima.
Con nota del 15 gennaio 2007, l’Amministrazione Comunale richiedeva all’A.T.I. aggiudicataria la documentazione in essa analiticamente indicata, necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo alla ricorrente per la successiva stipula del contratto.
Con note del 30 gennaio 2007, 12 ottobre 2007 e 16 ottobre 2007, previa richiesta di proroga del termine per la produzione della documentazione richiesta, l’A.T.I. Cooperativa “Questa Città” e “Cooperativa d’Accoglienza San Sebastiano” integrava la documentazione già prodotta, a mezzo di trasmissione di atti ed attraverso l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 98, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999.
Tuttavia, all’esito delle verifiche preliminari finalizzate alla stipula del contratto di concessione, venivano evidenziate delle incongruenze in atti, nello specifico riguardanti:
- la mancata costituzione della società di progetto, così come previsto dal punto 19) del bando di gara;
- la necessità di eliminare dall’art. 6 dello schema di contratto la previsione della cessione di crediti “ atteso che la realizzazione dell’intervento è totalmente finanziata dalla concessionaria ”;
- la mancata adeguata tutela dell’interesse pubblico, in termini di esigibilità della penale risarcitoria a