TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-02-07, n. 202300145
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 00145/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2022, proposto da
L S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R P, M A Q, L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bardonecchia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C M, C M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Frejus Case Vacanze S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Nota del Comune di Bardonecchia prot. n. 13682 del 27 luglio 2022, ad oggetto “ servizio pubblico di teleriscaldamento del Comune di Bardonecchia- rif vs. nota prot. LUMIN_AM_22_06_003 ”, con la quale - con riferimento al servizio pubblico di teleriscaldamento nel Comune di Bardonecchia -, si nega la sussistenza di un'alterazione dell'equilibrio gestionale (e conseguentemente la pretesa ad ottenerne un riequilibrio), e si diffida L dal voler “porre in essere iniziative unilaterali”;
nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a, numero 2, e comma 1, lettera c), del D.lgs n. 104 del 2010 e s.m.i.
per l'accertamento della sussistenza di una situazione di squilibrio nel rapporto oggetto del contendere e, conseguentemente, dell'obbligo del Comune intimato a riequilibrare il rapporto gestionale inerente al servizio pubblico del teleriscaldamento in Bardonecchia e comunque del diritto della Società L a recedere dal rapporto in corso, con conseguente liberazione dalle obbligazioni poste a suo carico,
e, in ogni caso, per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società ricorrente in conseguenza dell'atto impugnato e della contestata condotta inadempiente del Comune di Bardonecchia, con la rifusione del relativo danno emergente e lucro cessante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardonecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – L s.r.l. è l’attuale gestore del pubblico servizio di teleriscaldamento di edifici pubblici e privati siti nel Comune di Bardonecchia. Il servizio le è stato affidato in concessione a seguito di procedura negoziata, sulla base di una convenzione sottoscritta il 7 dicembre 1999, avente scadenza naturale al marzo 2031.
1.1. – Senonché, con l’approvazione dell'art. 23- bis , comma 8, lett. e) del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni in l. n. 133/2008, il legislatore ha previsto che le concessioni di pubblico servizio affidate a soggetti privati in assenza di procedura ad evidenza pubblica “ cessano ... entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010 senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante ”.
Il Comune di Bardonecchia, pertanto, ha comunicato al gestore l’avvenuta scadenza del rapporto, con proprie note prot. nn. 822 e 16051 del 19.11.2010 e prot. n. 16401 del 25.11.2010, dando altresì conto del fatto che avrebbe proceduto alla scelta del nuovo affidatario mediante una gara ad evidenza pubblica. Al contempo, ha invitato il gestore uscente a proseguire nella gestione del servizio sino al completamento della procedura di gara.
1.2. – La ricorrente, dunque, in qualità di gestore di fatto del servizio di teleriscaldamento, in regime di prorogatio dal 31 dicembre 2010, con diffida del 2016, rappresentava al Comune di Bardonecchia le difficoltà derivanti dal dover proseguire nella gestione del servizio nell’incertezza del quadro normativo ed in assenza di chiare pattuizioni che disciplinassero i rapporti tra le parti e con gli utenti finali del servizio e, a fronte della persistente inerzia del Comune, la società L S.r.l. proponeva ricorso dinnanzi a questo T.A.R. per l’accertamento dell’illegittimità di tale comportamento omissivo, poi definito con sentenza di accoglimento n. 1489 del 1° dicembre 2016, che ha condannato il Comune a pronunciarsi sull’istanza di L s.r.l. nel termine di trenta giorni, nominando quale Commissario ad acta , per il caso di inerzia, il Prefetto di Torino.
2. – Con successivo atto di citazione, L S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Torino il Comune di Bardonecchia, chiedendo la condanna di quest’ultimo a pagare alla ricorrente i danni cagionati dalla condotta omissiva consistente nel non aver indetto la gara per l’affidamento del servizio.
Il suddetto contenzioso veniva definito con sentenza n. 4432 del 30 settembre 2021 che respingeva la domanda di parte ricorrente, in quanto non fondata.
3. – Nel mentre del suddetto contenzioso, il Comune quantificava l’indennità di riscatto dell’impianto di teleriscaldamento, in conseguenza della concessione, che veniva impugnato dalla ricorrente con un nuovo ricorso dinnanzi a questo T.A.R., attualmente pendente, con il numero di ruolo R.G. n. 607/2021.
4. – Stante l’aumento in maniera esponenziale del prezzo del metano a partire da ottobre 2021, la concessionaria – assumendo di essere gravata da oneri straordinari di approvvigionamento della materia prima combustibile e di esercitare la propria attività in perdita, nel senso che i ricavi della fornitura di calore agli utenti sarebbero risultati inferiori rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto del gas metano – con successiva nota del 17 giugno 2022 ha rappresentato all’Amministrazione resistente l’esigenza di concordare, anche in coerenza con gli insegnamenti della Corte Costituzionale (Sentenza n. 239/2021), le modalità per stabilire un riequilibrio del rapporto in corso, segnalando altresì come – in difetto - si sarebbe trovata costretta a restituire la gestione del servizio di teleriscaldamento, trattandosi di prestazione economicamente non più sostenibile nell’attuale contesto.
Con successiva nota del 20 luglio 2022, la ricorrente sottoponeva al Comune l’elenco di alcuni interventi a suo dire necessari per garantire la continuità del servizio, anche in caso di carenze della materia prima, in vista della prossima stagione invernale.
4.1. – Il Comune di Bardonecchia replicava con nota prot. n. 13862 del 27 luglio 2022 sostenendo che: 1. la rinegoziazione è stata prevista dalla normativa emergenziale per gli appalti e le concessioni di lavori e non per le concessioni di servizi, e, comunque, l’affidatario avrebbe facoltà di richiederla, ma non avrebbe alcun diritto ad ottenerla; 2. il Comune non sarebbe stato tenuto a garantire l’equilibrio economico-finanziario, non sussistendo alcun PEF; 3. nell’attuale contesto di gestione di mero fatto, il Comune non ha alcun dovere di garantire al gestore “margini mensili” di guadagno; 4. la sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 2021 richiamata da L S.r.l. a sostegno delle proprie doglianze sarebbe stata inconferente rispetto alla fattispecie in questione.
La nota terminava diffidando la società dal voler porre in essere iniziative unilaterali e chiedendo alla società “ di voler fornire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi un prospetto dettagliato indicante i valori numerici utilizzati e ottenuti per il calcolo dell’aggiornamento delle tariffe applicate agli utenti del servizio pubblico di teleriscaldamento di Bardonecchia dal 1° gennaio 2018 ad oggi, corredata da una relazione tecnica che ne illustri in termini completi ed esaustivi i criteri adottati e le modalità di calcolo utilizzate ”.
5. – Avverso la suddetta nota la ricorrente L S.r.l. propone il ricorso in esame, corredato da istanza cautelare e da domanda di risarcimento del danno per la perdita registrata dal servizio nel periodo giugno 2021-giugno 2022, deducendone l’illegittimità per plurimi profili:
1) Violazione degli artt. 1, 3 e 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento. Violazione degli artt. 1175 e 1375 Cod. civ.;
2) Falsa applicazione dell’art. 14, comma 7, del D.lgs. n. 164 del 2000, dell’art. 24 del T.U. 2578/1925 e dell’art. 13 del D.P.R. n. 902/1986. Violazione degli artt. 3 e 165 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione dell’art. 117 del D.lgs. n. 267 del 2000. Violazione degli artt. 3 e 30 del D.lgs. n. 163 del 2006. Violazione degli artt. 1467, 1175 e 1375 cod. civ.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Violazione artt. 3 e 97 Cost.;
3) Violazione degli artt. 3 e 165 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione dell’art. 117 del D.lgs. n. 267 del 2000. Violazione degli artt. 3 e 30 del D.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 1467 Cod. Civ.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990. n. 241. Violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e buon andamento;
4) Violazione degli artt. 3 e 165 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Violazione dell’art. 117 del D.lgs n. 267 del 2000. Violazione degli artt. 3 e 30 del D.lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell’art. 1467 cod. civ.. Eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990. n. 241. Violazione degli artt. 3, 42 e 97 Cost..