TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-11-08, n. 201033224

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2010-11-08, n. 201033224
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201033224
Data del deposito : 8 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00205/2009 REG.RIC.

N. 33224/2010 REG.SEN.

N. 00205/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 205/2009–R.G. proposto dal dott. T M, rappresentato e difeso dall’ avv. A C, presso il cui studio in Roma, viale Regina Margherita nr.290, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;

nei confronti di

dei dott. ri V M e A A non costituiti in giudizio ;

per l'annullamento

degli atti del procedimento conclusosi con la deliberazione del consiglio di amministrazione per gli affari concernenti il personale dell’amministrazione civile dell’interno del 24/11/2008 recante approvazione della graduatoria della valutazione comparativa per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di vice prefetto con decorrenza 1/1/2008;
della relativa proposta di graduatoria formulata dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n.139/2000, concernente la medesima valutazione comparativa;
di ogni altra determinazione assunta dal consiglio e dalla commissione con i provvedimenti citati;
nonché delle prodromiche deliberazioni assunte dallo stesso consiglio di amministrazione recante approvazione, rispettivamente, dei criteri di scrutinio (delibere 10/11/2004 e 27.9.2006) e delle relative attribuzioni dei punteggi complessivi alle schede di valutazione degli anni oggetto di scrutinio, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n.139/2000;
nonché di ogni altro atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa, inclusi i mm.aa. di gravame depositati in data 08.5.2009 nonché il Foglio delle Inserzioni sul quale è stata effettuata, in ottemperanza ad ordinanza del Presidente della Sezione n.102/09, la notificazione per pubblici proclami (sia del ricorso introduttivo che dei mm.aa. di gravame) nei confronti di tutti i soggetti nominativamente indicati nella graduatoria oggetto di impugnativa;

Data per letta alla pubblica udienza del 14.10.2010 la relazione del Consigliere P M ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;


Considerato che con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio sono stati impugnati gli atti, in epigrafe indicati, relativi al procedimento per la valutazione comparativa per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice prefetto con decorrenza 1/1/2008;

Considerato che con nota depositata in data 21.9.2010 il difensore del ricorrente ha tenuto a rappresentare la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla controversia essendo stato costui ammesso, nelle more, al corso per la promozione alla qualifica di vice prefetto con delibera del C.d.A. del luglio 2010;

Considerato che tale dichiarazione fatta dal difensore del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse del suo assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito (cfr., sul principio, Cons.St., IV^, nn. 3041 e 2551 del 2004);

Considerato che a fronte della predetta manifestazione di volontà che esclude ogni interesse alla coltivazione dell’originario gravame, non rimane al Collegio che adottare una declaratoria in conformità;

Considerato che le spese di lite, anche in mancanza di opposizione di parte resistente, possono essere compensate tra le parti in causa;

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