TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-06-26, n. 202310722
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 10722/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03244/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3244 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Generale;
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della decisione emessa a seguito di ricorso gerarchico dal Comandante Generale C.A. della G. di F. Il 17/02/2020 e notificata il 21/02/2020 Prot. -OMISSIS- del 17/02/2020 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la determinazione adottata nei confronti del ricorrente dal Comandante Interregionale prima e dal Comandante Generale poi per la rimozione del grado di Maresciallo Aiutante in congedo assoluto per l’iscrizione d’ Ufficio nel Ruolo dei Militari di truppa senza alcun grado dell’Esercito Italiano in data 2 ottobre 2019 prot. -OMISSIS- del 2/10/019, nonché per l’annullamento del provvedimento sopra specificato già impugnato in via gerarchica con esito negativo emesso in assenza del ricorrente in data 21/02/2020 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. Per altro tale determinazione andava notificata entro il 5 novembre 2019 e quindi è nulla per superamento dei 270 giorni essendo stata notificata il 21 febbraio 2020, tale termine di natura perentoria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Giuseppe Grauso;
1. Parte ricorrente ha impugnato la determinazione del 17 gennaio 2020, meglio specificata in epigrafe con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico sul provvedimento n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2019 del Comandante Interregionale per l’Italia Centrale Generale C.A. della Guardia di Finanza nonché tutti gli atti presupposti correlati alla rimozione e perdita del grado di Maresciallo Aiutante a decorrere dal 2 ottobre 2019, con iscrizione d’Ufficio del ricorrente nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza alcun grado, ex art. 2141 del Codice dell’ Ordinamento Militare, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1) violazione di legge ed eccesso di potere
2) violazione di legge ed incompetenza
2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza chiedendo con memoria depositata il 22 ottobre 2020 l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’esito della camera di coniglio del 20 ottobre 2020, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare quanto la stressa risultava “priva di asseverazione di conformità all’originale e di firma digitale”.
4. Alla successiva camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare in quanto “ il danno prospettato (collegato al mancato accesso ad alcune strutture ricreative del Corpo della GdF) appare del tutto carente dei requisiti della gravità ed irreparabilità che l’art.55 C.p.a. prescrive ai fini di una positiva delibazione ”.
5. All’udienza pubblica del 21 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Giova premettere che il ricorrente ex Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza – in congedo assoluto – è rimasto coinvolto nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica di Roma in ordine ai reati di concorso in esercizio abusivo di attività finanziaria, usura e ricettazione a seguito di un’articolata indagine, nell’ambito della quale, a seguito di un intervento effettuato nei confronti del ricorrente, sono stati rinvenuti nelle disponibilità del medesimo (nel luogo di residenza, nell’ufficio a sua disposizione presso l’autosalone della Società Auto Sport1 e sull’autovettura di proprietà) numerosi assegni bancari quale frutto di varie attività delittuose (abusivo esercizio di attività finanziaria, usura e ricettazione).
Nell’ambito della suddetta vicenda giudiziaria il Tribunale di Roma – VII Sezione Penale, con la sentenza n. -OMISSIS- datata -OMISSIS- ha, ritenuto colpevole il militare “ dei delitti a lui ascritti ai capi 1) [art. 81 cpv. c.p. e 132 D. L.vo n. 385/93] e 2) [art. 644 co. 1 e 5 nn. 3 e 4 c.p.] … e ritenuta la continuazione per l’effetto lo [ha condannato] alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ”;
Successivamente la Corte d’Appello di Roma – Seconda Sezione Penale, con la sentenza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data 25 novembre 2018 – ha dichiarato di “ non doversi procedere nei confronti [dell’interessato] in ordine al reato di cui al capo 1) … perché estinto per prescrizione ” e “ in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena in ordine al capo 2) in anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa ”.
Definitosi il procedimento penale, il Comandante Regionale Guardia di Finanza del Lazio ha ordinato un’inchiesta formale disciplinare nei confronti dell’interessato, avviata con la contestazione degli addebiti da parte dell’Ufficiale inquirente.
All’esito del rapporto finale dell’inchiesta formale, il militare è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, dalla quale, in data 2 settembre 2019, è stato giudicato “ non meritevole di conservare il grado ”.
Conseguentemente, in data 2 ottobre 2019, il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza ha irrogato al militare la sanzione della perdita del grado per rimozione.
Il suddetto provvedimento è stato impugnato dall’interessato con ricorso gerarchico al Comandante Generale della Guardia di Finanza, che lo ha respinto con determinazione n. -OMISSIS- in data 17 febbraio 2020.
Con il presente ricorso, la parte ricorrente ha impugnato la suindicata determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza.
7. Con un primo motivo, parte ricorrente ha sostenuto che l’avvio del procedimento disciplinare sia tardivo e la conseguente illegittimità della sanzione disciplinare irrogata in quanto “ l’Amministrazione di appartenenza è venuta a conoscenza della sentenza penale N. -OMISSIS-/18 emessa in data 4 Febbraio 2019 a distanza di 120 gg dal deposito della stessa avvenuto l’ 1/10/2018, come risulta dagli atti allegati”.
Il motivo non è meritevole di favorevole considerazione.