TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2024-09-09, n. 202400195
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Pubblicato il 09/09/2024
N. 00195/2024 REG.PROV.PRES.
N. 00760/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell''ordinanza del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- datata 6.6.2024, in pari data notificata via posta elettronica certificata al ricorrente, a firma del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, avente ad oggetto “Rimozione dei manufatti edilizi non autorizzati siti in -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorrente, con nota depositata in giudizio il 6.9.2024, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto pertanto il ricorso improcedibile, ai sensi degli artt. 35 e 85 c.p.a.;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la virtuale soccombenza reciproca parziale alla stregua delle condivisibili considerazioni espresse nell’ordinanza cautelare n. 276 del 24.7.2024;