TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-05-12, n. 202103163

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-05-12, n. 202103163
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103163
Data del deposito : 12 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2021

N. 03163/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05246/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5246 del 2017, proposto da
Centro di Riabilitazione Sanitaria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Santa Lucia, n. 15;



contro

Asl 106 - Napoli 1 (non costituito in giudizio);



per l'annullamento

a) della nota dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Distretto Sanitario 33 - Unità Operativa Assistenza Riabilitativa prot. n. 7434 del 29 settembre 2017, notificata in data 5 ottobre 2017; b) se e in quanto occorra, della nota dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Unità Operativa Complessa Riabilitazione Età Evolutiva ed Adulta prot. n. 598 del 31 maggio 2015, richiamata nella nota sub) a e di cui si ignora l'effettivo contenuto; c) se e in quanto occorra, della nota dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Unità Operativa Complessa Riabilitazione Età Evolutiva ed Adulta prot. n. 781 del 1°agosto 2017, richiamata nella nota sub) a) e di cui si ignora l'effettivo contenuto; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021, svoltasi con le modalità telematiche di cui all’art. 25 del d.l. n. 137/2020 ed al d.P.C.S. del 28.12.2020, il dott. Domenico De Falco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società Centro di Riabilitazione Sanitaria s.r.l. (di seguito solo RS) espone di essere accreditata con il servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie ex artt. 26 e 44 della legge 833/1978 nel territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in virtù di decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario n. 136 del 31 ottobre 2014.

L’esponente società afferma di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla d.G.R.C. 377/1998 (poi modificata dalle dd.G.R.C. 1270 e 1272 del 2003) e di aver richiesto la classificazione come struttura di tipo C, abilitata a erogare tutte le prestazioni previste dal nomenclatore tariffario, tra cui rientrano anche le c.d. terapie occupazionali.

Al riguardo CRS precisa che la figura del terapista occupazionale è stata formalmente introdotta con D.M. n. 136 del 17 gennaio 1997; il successivo D.M. 27 luglio 2000, n. 8384000, adottato in attuazione dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha poi stabilito quali fossero i titoli equipollenti a quello di cui al citato D.M. 136/1997: fra essi quelli di terapista della riabilitazione conseguiti sulla base del pregresso ordinamento, per i quali era prevista la possibilità̀ -a determinate condizioni- di optare per la conversione in terapista occupazionale.

Al fine di definire tali condizioni, il consiglio regionale della Campania con delibera del 27 luglio 2004, n. 268 ha impegnato la Giunta a “ stipulare protocolli di intesa con gli Atenei regionali per stabilire percorsi formativi idonei al conseguimento di titoli universitari idonei previo accertamento dei crediti formativi, la definizione del debito formativo e le modalità di componimento del percorso formativo, in costanza di lavoro, per le figure professionali delle discipline della psicomotricità, della terapia occupazionale, dell’educazione professionale, della massofisioterapia e della massoterapia ”.

Successivamente con il comma 2, dell'articolo 6, la l.r. 12 novembre 2004, n. 8 ha stabilito che “ il personale operante nelle discipline individuate nella delibera di Consiglio regionale del 27 luglio 2004 n. 268/1, compresi i fonologopedisti, in costanza di rapporto di lavoro possono continuare a svolgere la propria attività sotto la supervisione dell’equipe multidisciplinare o del direttore sanitario dei centri temporaneamente accreditati fino al conseguimento dei titoli universitari idonei con le modalità previste dai protocolli d’intesa tra regione Campania e gli atenei. Detto personale rientra nel riconoscimento, anche retroattivo, delle capacità operative di ogni struttura ai sensi delle delibere di giunta regionale n.1270 e 1272 del 28 marzo 2003... ”.

La Asl Na 1 con delibera n. 35 del 16 gennaio 2006, operava una ricognizione delle capacità operative massime delle strutture riabilitative, assegnando, tra gli altri, a CRS una C.O.M. di “121.438 prest amb ex art 26 equivalenti + 150 semiconvitto/die (il centro può erogare prestazioni di tipo C)”, computando i terapisti della riabilitazione secondo i criteri dall’art 6 comma 2 della l.R.C. 8/2004.

In buona sostanza, CRS ha erogato negli anni prestazioni riabilitative attraverso un terapista occupazionale assunto e con terapisti della riabilitazione (già assunti alla data di entrata in vigore della l.R.C.

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