TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-12-06, n. 201902914

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-12-06, n. 201902914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902914
Data del deposito : 6 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2019

N. 02914/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00905/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 905 del 2019, proposto da
S S, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S M S in Catania, via Canfora n.145;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, G M, T G N, Gaetana A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione

della sentenza emessa dal Tribunale di Patti, n. 1731/2015, emessa e depositata il 3.11.2015, con la quale è stata disposta condanna dell'Inps a corrispondere in favore della ricorrente la pensione ai superstiti, a decorrere dal decesso del dante causa ossia dal 15.06.1999, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la sentenza n. 1731/2015, recante condanna dell’INPS a corrispondere in favore della ricorrente Salvo Sarina la pensione ai superstiti, a decorrere dal decesso del dante causa, ossia dal 15.06.1999, oltre interessi legali dalla maturazione dei ratei al saldo;

Considerato che la predetta sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla competente Cancelleria in data il 9 aprile 2019;

Visto il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a., con il quale la sig.ra Salvo Sarina chiede: a) che sia disposta dal Tar adìto l’esecuzione integrale della sentenza, nella parte in cui dispone la corresponsione della pensione ai superstiti;
b) la condanna dell’INPS al pagamento di una somma di denaro, ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 lett. e) del c.p.a.;
c) il rimborso delle spese, diritti di copia, notificazione, dichiarazione di definitività della cancelleria, che si quantificano in € 35,87;
d) la nomina di commissario ad acta;
e) la distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza a favore del difensore antistatario;

Rilevato che l’INPS si è costituito in giudizio con memoria di mera forma;

Visto l’art. 112, co. 2, lett. c, del c.p.a concernente l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze e sugli altri provvedimenti ad esse equiparati emessi dal giudice ordinario;

Considerato che risultano rispettate tutte le formalità proprie della procedura di ottemperanza, in quanto il ricorso è stato regolarmente notificato e depositato, nonché proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996;

Ritenuto che il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati, sussistendo l’obbligo della PA di conformarsi integralmente al giudicato, con la conseguenza che l’INPS dovrà eseguire il giudicato – entro giorni sessanta dalla comunicazione o notifica della presente decisione – provvedendo alla liquidazione ed alla corresponsione della pensione spettante alla ricorrente, con gli interessi indicati in sentenza;

Ritenuto per contro che non possano essere accolte le domande di condanna al pagamento delle cd. astreintes, né di distrazione delle spese legali: la prima, in quanto si ritiene che la funzione sollecitatoria rispetto all’esecuzione del giudicato assunta dall’invocato rimedio sia già inglobata nell’obbligazione accessoria degli interessi contemplata nella sentenza passata in giudicato;
la seconda, poiché parte ricorrente risulta essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ad opera della apposita Commissione, di guisa che gli onorari del giudizio verranno direttamente rimborsati dallo Stato al difensore della parte;

Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta che sembra opportuno al Collegio nominare in persona del Direttore Generale dell’INPS, con facoltà di sub-delega ad altro Dirigente o Funzionario del medesimo Istituto, perchè provveda entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine a dare esecuzione al giudicato, nei modi sopra descritti;

Ritenuto che le spese del giudizio – liquidate in dispositivo - debbano seguire la regola della soccombenza, e gravare quindi sull’Istituto resistente, che le corrisponderà all’erario in applicazione dell’art. 133 del

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