TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-23, n. 202305119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-23, n. 202305119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305119
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 05119/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07322/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7322 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Villapiana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A S D, M F M, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma Piazza san Lorenzo in Lucina, 26;

contro

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi due di essi, in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 6;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Perseo Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pera, Rosa Ciamillo, Anna Maria Desiderà, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza di Sant’Anastasia, 7;
Curatela del fallimento Perseo Energia S.r.l., in persona del curatore, dott. Carlo Delladio, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pera, Rosa Ciamillo, Anna Maria Desiderà, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza di Sant’Anastasia, 7;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

(i) del provvedimento prot. GSE/P20200030316 del 30 giugno 2020, recante in oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del d.m. 31 gennaio 2014, relativo agli impianti fotovoltaici nn. 813262, 813274, 813282, 813286, 813296, 813302 e 813308, aventi potenza complessiva pari a 6.968,50 kW (ognuno di potenza pari a 995,50 kW), siti in C. da Pericelle, snc, nel Comune di Villapiana (CS). Soggetto Responsabile: Comune di Villapiana. Conclusione del procedimento”;

(ii) del provvedimento prot. GSE/P20200000438 del 9 gennaio 2020, recante in oggetto “procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e del d.m. 31 gennaio 2014, relativo agli impianti fotovoltaici nn. 813262, 813274, 813282, 813286, 813296, 813302 e 813308, aventi potenza complessiva pari a 6.968,50 kW (ognuno di potenza pari a 995,50 kW), siti in C. da Pericelle, snc, nel Comune di Villapiana (CS). Soggetto Responsabile: Comune di Villapiana. Sospensione del procedimento e richiesta di integrazioni”;

(iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorra: a) le note di avvio del procedimento di verifica;
b) i verbali di verifica;
c) nonché, ove occorra, in parte qua del d.m. 5 maggio 2011, del d.m. 5 luglio 2012, delle Regole Applicative del IV e V Conto adottate dal GSE, del d.m. 31 gennaio 2014, delle News pubblicate dal GSE in data 7 settembre 2012 e 5 febbraio 2013, d.m. 23 giugno 2016 e delle Regole Applicative.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 febbraio 2021

(i) del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. del 20 gennaio 2021, recante in oggetto “istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, come modificato dall'art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Impianti fotovoltaici nn. 813262, 813274, 813282, 813286, 813296, 813302 e 813308, aventi potenza complessiva par ai 6.968,50 kW (ognuno di potenza pari a 995,50 kW), siti in C. da Pericelle, snc, nel Comune di Villapiana (CS). Soggetto Responsabile: Comune di Villapiana. Comunicazione di Esito”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e dei Ministeri dello Sviluppo Economico, dell’Economia e delle Finanze, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa E T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 23 settembre 2020 e depositato il 24 settembre successivo, il Comune di Villapiana ha impugnato il provvedimento, dettagliatamente descritto in epigrafe, nonché gli atti allo stesso presupposti, con cui il GSE, all’esito di un procedimento di verifica e controllo, ha disposto e comunicato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia), alle quali l’ente era stato ammesso in qualità di soggetto responsabile di sette impianti fotovoltaici, in ragione del rilievo di plurime violazioni rilevanti alla normativa vigente.

2. La vicenda fattuale presupposta al provvedimento, negli aspetti rilevanti ai fini del giudizio, può essere riassunta nei seguenti termini.

2.1. In data 10 aprile 2013 il Comune ricorrente ha presentato al Gestore dei servizi Energetici - GSE S.p.A. (d’ora innanzi solo “GSE” o Gestore”) sette richieste finalizzate all’ammissione alle tariffe incentivanti di cui al citato IV Conto Energia, in relazione ad altrettanti impianti fotovoltaici (n. 813262, n. 813274, n. 813282, n. 813286, n. 813296, n. 813302 e n. 813308 “Perseo 9”), tutti siti nel l’ambito territoriale dello stesso Comune, in Località “Pericelle”, dichiarando per ciascuno di essi la potenza nominale pari a 995,50 kW e l’entrata in esercizio in data 26 marzo 2013, a seguito di intervento di nuova costruzione.

2.2. Gli impianti sono stati realizzati dalla società Perseo Energia S.r.l. alla quale il Comune ha affidato, previo esperimento di procedura negoziata, anche l’attività di gestione degli stessi, su aree individuate a seguito dell’instaurazione di un procedimento espropriativo avviato dall’ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25 giugno 2012;
le aree venivano successivamente acquistate dall’ente attraverso la stipula di tre atti di compravendita, preceduti da altrettanti contratti preliminari.

2.3. In data 3 settembre 2013 il GSE ha comunicato al Comune l’accoglimento delle richieste dallo stesso presentate;
il successivo 6 settembre 2013 sono state, poi, stipulate le relative convenzioni (nn. C02L275908507, C02L275911107, C02L275909507, C02L275900207, C02L275903007, C02L275904007 e C02L275907207).

2.4. Con note del 3 e 4 dicembre 2013 il Comune ricorrente ha comunicato al GSE di aver ceduto, con atto del 26 novembre 2013, i crediti derivanti dalle citate convenzioni alla società Perseo Energia S.r.l.;
quest’ultima, a sua volta, li ha ceduti alla Banca Popolare di Bari – S.C.P.A.;
con note del 17 gennaio 2014, il GSE ha, dunque, comunicato alla Banca cessionaria, alla cedente Perseo Energia S.r.l. e al Comune che avrebbe provveduto a versare gli incentivi in favore del soggetto cessionario.

2.5. Con note del 12 maggio 2016 il GSE ha comunicato al Comune di Villapiana l’avvio di un procedimento di verifica e controllo, ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs. n. 28 del 2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, in relazione agli impianti fotovoltaici incentivati, nonché dell’espletamento di un sopralluogo sugli stessi nelle date del 17, 18, 19 e 20 maggio 2016.

2.6. Con nota prot. GSE/P20200000438 del 9 gennaio 2020, formulata all’esito di tali attività, il GSE ha invitato il Comune a fornire, entro 30 giorni, chiarimenti e/o integrazioni documentali in ordine ad alcuni aspetti di criticità emersi nel corso dell’attività di controllo, quali l’insussistenza della qualifica di “responsabile degli impianti” in capo all’ente, stante l’esternalizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli stessi in forza della concessione affidata alla società Perseo Energia S.r.l., l’acquisto della proprietà dell’area sulla quale questi ultimi sono stati realizzati successivamente all’entrata in esercizio degli stessi (avvenuta il 26 marzo 2013, risultando la stessa trasferita al Comune solo con l’atto di compravendita stipulato in data 10 aprile 2013, nonché il frazionamento delle aree in questione al fine di eludere la normativa inerente i grandi impianti e la conseguente inidoneità del titolo autorizzativo ottenuto, costituito dalla PAS, essendo richiesto, per gli impianti di potenza complessiva superiore a 1 MW, il provvedimento rilasciato all’esito del procedimento unico ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

2.7. Con il provvedimento prot. GSE/P20200030316 del 30 giugno 2020 (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio) il GSE, ritenute non condivisibili le osservazioni in proposito formulate da parte del ricorrente, che aveva in tal sede controdedotto a tutte le contestazioni spiegate, ha disposto la decadenza degli Impianti dagli incentivi del IV Conto, in ragione dei seguenti rilievi:

“1. Soggetto Responsabile ” (…) il Comune di Villapiana ha affidato la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti alla Perseo Energia S.r.l., tramite un contratto di concessione;
in tale contesto è evidente che il comune, pur avendo sottoscritto l’istanza di incentivazione ed essendo titolare della richiesta della convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti, non può di fatto svolgere la funzione di soggetto responsabile non avendo mai avuto alcun ruolo nella gestione e funzionamento materiale dell’impianto in parola, né avendo assunto alcun obbligo materiale e finanziario nell’ambito della sua realizzazione, posto che dette attività sono state piuttosto traferite, in forza dei summenzionati contratti, al soggetto privato concessionario, al quale infatti vengono versati i contributi incentivanti per effetto dell’atto di cessione del credito ” (….);
per tali ragioni, “ non sussistono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 25 del decreto, con ciò derivandone che l’impianto è da ricomprendersi nella tipologia “altri impianti ”;

2. “ Proprietà dell’area sulla quale è realizzato l’impianto” - il Comune di Villapiana è divenuto titolare del terreno (….) per effetto degli atti di compravendita del 10 aprile 2013 conseguenti a procedure di esproprio (!) avviate con delibera del Consiglio Comunale n. 23/2012” ( …. ) “ è dunque inequivocabile che l’interposizione del Comune di Villapiana nella proprietà del terreno è stata attuata al solo fine di poter accedere alle tariffe incentivanti del Decreto […]” ;

3. “ Frazionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico ” (…) vengono confermate le osservazioni spiegate nella comunicazione del 9 gennaio 2020 e dichiarato che il frazionamento degli impianti è “ avvenuto al fine di conseguire tariffe incentivanti più remunerative, quelle relative agli impianti di potenza inferiore a 1 MW anziché quelle effettivamente spettanti afferenti alla fascia di potenza maggiore di 5 MW in violazione del criterio dell’inversa proporzionalità tra la potenza dell’impianto e il livello di incentivazione ”;

4. “ idoneità del titolo autorizzativo presentato per la realizzazione dell’impianto ” (…) le PAS presentate per la realizzazione degli impianti, pur valide ed efficaci, “ riguardano un intervento che, unitariamente considerato, riguarda una potenza complessiva pari a 6.968,50 kW, superiore alla soglia di 1 MW oltre la quale avrebbe dovuto trovare applicazione il procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. 238772003 e le procedure di VIA .”

3. Il ricorso avverso tale provvedimento, interposto dal Comune di Villapiana, è affidato a dodici motivi di censura, così sintetizzabili:

A) motivi di carattere generale:

1. invasione della sfera di attribuzione di altre pubbliche amministrazioni;

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