TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-07-31, n. 201402050

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-07-31, n. 201402050
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201402050
Data del deposito : 31 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00902/2014 REG.RIC.

N. 02050/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00902/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2014, proposto da:
Associazione di Volontariato Protezione Civile e Soccorso "Soccorso Amico", rappresentata e difesa dall'avv. A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Guglielmo Oberdan 70;

contro

Azienda Sanitaria Locale Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. M T, con domicilio eletto in Lecce, presso l’Azienda Sanitaria Locale Lecce;

nei confronti di

Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Unità Emergenza Radio - Gruppo Radioamatori O.M. - Nardò", non costituita in giudizio;
Unità Emergenza Radiomobile Protezione Civile e Soccorso, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ciccarese, con domicilio eletto presso l’avv. Mariagabriella Spata in Lecce, via Zanardelli, 66;

per l'annullamento

- della delibera 4 marzo 2014 n. 339 del D.G. della

ASL

Lecce;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota 7 marzo 2014 prot. n. 2014/40072 del Dirigente dell'Area Gestione e Patrimonio della medesima ASL;

- del verbale 5 febbraio 2014 della Commissione esaminatrice, di conclusione dei lavori e di quello, di estremi sconosciuti, della seduta in cui è stata esaminata la domanda della ricorrente ed, ove occorra, della deliberazione D.G. 27 marzo 2013 n. 527;

per il risarcimento in forma specifica e/o per equivalente dei danni derivanti alla mancata stipula della convenzione,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Lecce e di Unità Emergenza Radiomobile Protezione Civile e Soccorso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione n. 339 del 4 marzo 2014 del D.G. dell’ASL di Lecce veniva indetta una selezione pubblica finalizzata alla stipula di una convenzione triennale per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza (anche noto come "118"), suddiviso in postazioni per autoambulanza e postazioni di auto medica.

Il Bando di Gara prevedeva, al punto V, l’obbligo dei concorrenti di dotarsi di personale qualificato e, in particolare, di “Personale complessivo, minimo, avente qualifica di autista/soccorritore, per singola postazione, come qui di seguito specificato:

- minimo n. 6 con funzione di autista/soccorritore per singola postazione di ambulanza;

- minimo n. 6 con funzione di autista/soccorritore per singola postazione di auto medica;

-minimo n. 6 con funzione di soccorritore per ogni singola postazione di ambulanza.

Tutti i suddetti autisti e soccorritori, per entrambe le tipologie di mezzi, dovranno essere in possesso di tutti i seguenti requisiti ritenuti fondamentali:

1. possesso di patente tipo B da almeno tre anni;

2. età minima di anni 21 (art. 17 codice della strada) e non superiore a 65 anni;

3. possesso certificazione BLSD rilasciata da idonei Centri di Formazione IRC e/o AHA, con abilitazione all'uso del DAE, in corso di validità, per la ASL LECCE;

4. possesso dell'attestato di autista soccorritore / soccorritore addetto dei mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti rilasciato preferenzialmente dalla ASL di Lecce”.

Alla selezione partecipavano n. 16 associazioni di volontariato, le quali venivano, tuttavia, tutte escluse per il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando: la stazione appaltante prorogava l’affidamento del servizio ai gestori in carica, in attesa della definizione della nuova gara.

1.1. Anche la ricorrente, che aveva partecipato alla selezione per la postazione di ambulanza prevista nel Comune di Nardò e per una postazione di automedica prevista nel Comune di Galatina, veniva esclusa.

2. Nel presente giudizio l’associazione Soccorso Amico impugna il provvedimento di esclusione dalla selezione per la postazione di ambulanza lamentando, innanzitutto, l’errata interpretazione della lex specialis ad opera della Commissione giudicatrice: il seggio di gara avrebbe escluso la ricorrente sull’erroneo presupposto che la legge di gara richiedesse, in capo ciascun membro del personale soccorritore, il possesso di una doppia abilitazione (di semplice soccorritore e, al contempo, di autista-soccorritore). La richiesta di una doppia abilitazione in capo a ciascun membro del personale contrasterebbe con il principio del favor partecipationis e con le disposizioni regionali in materia di SEU (Delib. G.R. 28/06/11 n. 1479).

In subordine e in via derivata la ricorrente impugna anche la clausola V del bando di gara: ove interpretata nel senso di richiedere a ciascun membro del personale la doppia abilitazione, la clausola del bando sarebbe illegittima poiché volta a introdurre un requisito di partecipazione irrazionale e sproporzionato, non essendovi necessità di raddoppiare le abilitazioni richieste in presenza di mansioni tra loro differenti e ben definite (quelle di semplice soccorritore e quelle di autista-soccorritore dell’ambulanza).

3. Il ricorso non merita accoglimento. Il Bando di Gara prevedeva, al punto V, l’obbligo dei concorrenti di dotarsi, per ogni singola postazione di ambulanza, di personale qualificato nella seguente misura minima:

- n. 6 operatori con funzione di “autista/soccorritore”;

- n. 6 operatori con funzione di “soccorritore”.

L’associazione ricorrente è stata esclusa per non aver comprovato il possesso del surriferito requisito di partecipazione. La stazione appaltante ha così motivato l’esclusione della ricorrente dalla postazione di ambulanza:

“Dalla documentazione presentata si evince che l'Associazione annovera un elenco di n. 20 soccorritori per l'ambulanza (13 + 7), di cui solo 10 con tutti i titoli necessari (patente tipo B, BLSD, Attestato Soccorritore addetto ai mezzi di soccorso).

Inoltre, si precisa che fra i dieci nominativi ritenuti privi dei titoli necessari si rilevano quattro persone che hanno acquisito il titolo di soccorritore addetto ai mezzi di Soccorso in data (14/06/2014) successiva a quella prevista dal regolamento concorsuale e pertanto tale titolo non può essere considerato utile ai fini dei requisiti posseduti dall'associazione.

Pertanto dalla documentazione allegata all'istanza ne deriva che l'Associazione non presenta un numero sufficiente di addetti per concorrere ad una postazione di ambulanza (12 dipendenti/volontari con titolo di autista soccorritore per ogni postazione)"

La ricorrente è stata, dunque, esclusa per aver dichiarato di avvalersi di personale privo dei titoli richiesti dal bando (esclusione disposta per mancanza dei titoli, qualifiche o attestati richiesti dalla legge di gara).

Ritiene il Collegio che il provvedimento di esclusione sia immune dalle censure dedotte in quanto dalla stessa documentazione depositata dalla ricorrente risulta che l’associazione Soccorso Amico ha comprovato il possesso della qualifica di autista-soccorritore solo in capo a quattro dei soggetti indicati, signori Ivanova Veronika, Micheli Giuseppe, Guida Gianluigi, Greco Mariella (gli altri soggetti indicati, signori Galignano Cinzia, Quartini Oronzo e Greco Andrea, hanno documentato soltanto il possesso della qualifica di soccorritore: si veda lo schema sinottico contenuto a pag. 116 della documentazione depositata dalla ricorrente in data 3 maggio 2014 nell’ambito del doc. 10 denominato” stralcio documentazione prodotta a corredo della domanda”).

La ricorrente, dunque, non ha senz’altro dimostrato di possedere il requisito minimo di sei autisti/soccorritori richiesto dal bando.

Ciò posto, il Collegio non condivide l’interpretazione del bando di gara prospettata dalla ricorrente.

La previsione della lex specialis relativa alla postazione di ambulanza non imponeva, a ben vedere, il possesso in capo a “ciascun addetto al servizio SEU”, ovvero a ciascun membro dell’equipe di pronto intervento, di una doppia qualifica (di soccorritore e, al contempo, di autista-soccorritore), ma soltanto la presenza di un numero minimo di operatori qualificati in entrambe le qualifiche (si richiedevano complessivi 12 operatori qualificati di cui 6 autisti-soccorritori e 6 soccorritori): la doppia qualifica o attestazione era, in altri termini, richiesta soltanto per gli autisti ( i quali devono essere in grado di collaborare con il resto dell’equipe nelle operazioni di soccorso e trasporto), non anche per i semplici soccorritori.

La clausola della legge di gara che richiede un numero di sei autisti/soccorritori e di sei soccorritori non contrasta con la Delib. G.R. n. 1479 del 28 giugno 2011, nella parte in cui prevede che ciascuna associazione dovrà garantire la presenza h 24 di n. 1 Autista/soccorritore e n. 1 Soccorritore: la menzionata delibera regionale si limita, infatti, a richiedere la copertura h 24 del servizio, ma non pone un limite al numero di operatori qualificati che il bando può richiedere in base alle specifiche esigenze di turnazione e gestione del singolo servizio messo a gara.

La clausola del bando che richiede a coloro che aspirano a gestire il servizio di assicurare la disponibilità di sei autisti/soccorritori e di sei soccorritori non appare al Collegio irrazionale né sproporzionata, perseguendo la finalità di garantire la necessaria turnazione degli autisti e dei volontari nell’ambito di un servizio, quale il SEU, che deve essere assicurato, senza soluzione di continuità, ventiquattro ore al giorno.

Alla luce delle considerazioni che precedono devono essere respinte sia l’azione di annullamento che l’azione risarcitoria proposte dalla ricorrente.

Spese compensate in ragione dell’anodina formulazione del bando e della conseguente obiettiva controvertibilità delle questioni sottoposte all’esame del Collegio.

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