TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-04-28, n. 201008676

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-04-28, n. 201008676
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201008676
Data del deposito : 28 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09919/2009 REG.RIC.

N. 08676/2010 REG.SEN.

N. 09919/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9919 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
E T, rappresentata e difesa dall'Avv. A D L, con domicilio eletto presso Santina Murano in Roma, via Pelagio I, n. 10;

contro

- il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- il CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del legale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Vito Adriano Lucio CALISE, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Mazzaferro, con domicilio eletto presso Alessandra C in Roma, via Oderisi Da Gubbio, n. 170/A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Ministro della giustizia del 5 ottobre 2009 con il quale è stato conferito al Dott. V A L C l'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, settore penale;

- della delibera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 settembre 2009 recante la proposta di nomina del Dott. V A L C a Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, settore penale, ed il relativo atto di concerto del Ministro della Giustizia;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera della V Commissione del C.S.M. del 23 luglio 2009, verbale n. 960, con la quale sono stati proposti il Dott. V A L C ed il Dott. R V per ricoprire l'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, settore penale;


E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA

- Roberto VESCIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Ezio Maria Zuppardi ed elettivamente presso lo Studio Legale Abbamonte-Titomanlio sito in Roma, Via Terenzio n. 7;

PER L’ANNULLAMENTO

- del decreto del Ministro della giustizia del 5 ottobre 2009 con il quale è stato conferito al Dott. V A L C l'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, settore penale;

- della delibera del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 17 settembre 2009 recante la proposta di nomina del Dott. V A L C a Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, settore penale, ed il relativo atto di concerto del Ministro della Giustizia;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la delibera della V Commissione del C.S.M. del 23 luglio 2009, verbale n. 960, con la quale sono stati proposti il Dott. V A L C ed il Dott. R V per ricoprire l'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino, settore penale;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Dott. V A L C;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Dott. R V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 14 aprile 2010 il Consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Premette in fatto l’odierna ricorrente - nominata uditore giudiziario con D.M. 5 febbraio 1974 che ha svolto le funzioni di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Salerno dal 21 gennaio 1998 sino al superamento del periodo massimo stabilito dalla legge n. 11 del 2007 - di aver presentato domanda per ricoprire l’omologo ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Avellino.

Con parere del 23 luglio 2009 la V Commissione del C.S.M. ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo di 17 punti, di cui 2 punti per l’esercizio positivo delle funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni e capacità professionali e 4 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa. Al Dott. V sono stati attribuiti, sulla base della relazione di maggioranza, 19 punti e, sulla base della relazione di minoranza, 18 punti, mentre al Dott. C sono stati attribuiti, sulla base della relazione di maggioranza, 18 punti e, sulla base della relazione di minoranza, 19 punti.

Esaminate le proposte da parte del plenum del C.S.M., è stata approvata a maggioranza quella a favore del Dott. C, e con successivo decreto ministeriale del 5 ottobre 2009 è stato conferito allo stesso l’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Avellino.

Avverso tali provvedimenti, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

- Violazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come successivamente modificato ed integrato, e dell’art. 97 della Costituzione.

- Violazione e falsa applicazione delle risoluzioni del C.S.M. del 21 novembre 2007 e del 10 aprile 2008 e della Circolare n. 1300 del 1999, come successivamente modificata ed integrata.

- Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti.

Denuncia parte ricorrente come l’assegnazione da parte della V Commissione del C.S.M., in relazione al proprio profilo professionale, del punteggio complessivo di 17 punti, di cui solo 4 punti invece che 6 per il profilo attitudinale, sia illegittimo ed abnorme sia ex se, avuto riguardo all’avvenuto svolgimento di funzioni di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Salerno dal 21 gennaio 1998, sia alla luce del punteggio assegnato al Dott. C ed al Dott. V, rispettivamente di 6 punti (sulla base della relazione di minoranza, 5 punti sulla base della relazione di maggioranza) e di 5 punti (sulla base della relazione di minoranza, 6 punti sulla base della relazione di maggioranza).

Con specifico riferimento al profilo comparativo, evidenzia parte ricorrente, oltre all’avvenuto svolgimento di funzioni identiche a quelle del posto messo a copertura, di vantare 4 anni di anzianità in più rispetto al Dott. C ed al Dott. V, i quali peraltro non avrebbero mai svolto funzioni semidirettive o comunque funzioni equiparabili a quelle dalla stessa esercitate, e ricoprono l’incarico di consiglieri di Corte di Appello da oltre cinque anni.

La comparazione quindi, secondo gli assunti della ricorrente, dovrebbe militare a proprio favore, con conseguente irragionevolezza ed illogicità del punteggio alla stessa assegnato di 4 punti per il profilo attitudinale, in contrasto peraltro con la normativa di riferimento, che privilegia l’esperienza nello volgimento di funzioni analoghe ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’attitudine, con prevalenza, in caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità maturata, ed in violazione degli stessi criteri riportati nel verbale della V Commissione e dai pareri resi sulla ricorrente dal Consiglio Giudiziario di Salerno, dai quali il C.S.M. si sarebbe discostato senza motivazione.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

A seguito dell’acquisizione, da parte della ricorrente, della delibera del plenum del C.S.M. del 17 settembre 2009, già impugnata, e delle autorelazioni del Dott. C e del Dott. V, la stessa ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti già gravati con il ricorso introduttivo del giudizio, proponendo i seguenti motivi di censura:

- Violazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160, come successivamente modificato ed integrato, e dell’art. 97 della Costituzione.

- Violazione e falsa applicazione delle risoluzioni del C.S.M. del 21 novembre 2007 e del 10 aprile 2008 e della Circolare n. 1300 del 1999, come successivamente modificata ed integrata.

- Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti.

Nel ribadire le censure già proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, deduce ulteriormente parte ricorrente l’illegittimità dell’immotivato ribaltamento, da parte del plenum del C.S.M., del giudizio espresso a maggioranza dalla V Commissione a favore del Dott. V, denunciando altresì l’erroneità ed il travisamento dei fatti relativamente all’affermato svolgimento, da parte del Dott. C di funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Avellino e di Coordinatore dell’Ufficio GIP della Pretura di Benevento, che invece, secondo parte ricorrente, non sarebbero mai state svolte.

Contesta, altresì, la ricorrente, il punteggio riconosciuto al Dott. V, procedendo alla comparazione del profilo professionale di questi con quello dalla stessa vantato, di cui assume la prevalenza rispetto a quelli dei due candidati presi a raffronto, dai quali non emergerebbero elementi idonei a giustificare l’attribuzione a loro favore di un punteggio maggiore rispetto a quello riconosciuto alla ricorrente per il profilo attitudinale.

Si è costituito in giudizio il Dott. C eccependo, in via preliminare – nel significare di aver ricevuto la notifica dei soli motivi aggiunti proposti dalla ricorrente e non del ricorso introduttivo - l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica del ricorso a mani proprie, opponendo la valenza non sanante, rispetto al vizio della notifica, della propria costituzione in giudizio, e deducendo l’infondatezza dei motivi di censura sollevati con i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente.

Si è costituito in giudizio, spiegando ricorso incidentale avverso i medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo del giudizio, il Dott. V, deducendo i seguenti motivi di censura:

- Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 160 del 2006 e della Circolare del C.S.M. del 2 maggio 2008. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione del giusto procedimento. Presupposto erroneo e difetto di istruttoria. Contraddittorietà.

Lamenta sostanzialmente, il ricorrente in via incidentale, l’illegittimità della delibera del plenum del C.S.M. nella parte in cui si discosta, senza adeguata motivazione, dalla proposta di maggioranza espressa a proprio favore dalla V Commissione, invocando l’applicazione del criterio dell’anzianità nel dubbio tra le due proposte.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale spiegato dal Dott. V.

Alla Pubblica Udienza del 14 aprile 2010, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, è proposta azione impugnatoria avverso gli atti – meglio descritti in epigrafe nei loro estremi – inerenti la procedura di copertura del posto per l’ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Avellino, conclusasi con il conferimento dello stesso a favore del Dott. C.

Tale conferimento è stato disposto a maggioranza con delibera del plenum del C.S.M. in adesione alla proposta di minoranza espressa dalla V Commissione, in base alla quale sono stati attribuiti al Dott. C 19 punti, di cui 6 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa (laddove sulla base della proposta di maggioranza, espressa a favore del Dott. V, sono stati riconosciuti al Dott. C 18 punti, di cui 5 punti per il profilo attitudinale, mentre 19 punti, di cui 6 punti per il profilo attitudinale, sono stati attribuiti al Dott. V).

Le doglianze cui parte ricorrente affida la proposta azione impugnatoria, come integrata dalla presentazione di motivi aggiunti, si incentrano sostanzialmente sulla valutazione effettuata sia dalla V Commissione che dal plenum del C.S.M. in ordine al profilo attitudinale, considerato nell’ottica comparativa, con attribuzione alla ricorrente, per tale voce, di 4 punti, rispetto al massimo di 6 punti previsti per tale profilo.

Tale punteggio, secondo gli assunti ricorsuali, sarebbe illegittimo sia ex se, avendo la ricorrente svolto le funzioni di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Salerno dal 21 gennaio 1998 sino al superamento del periodo massimo previsto dalla legge n. 111 del 2007, sia alla luce del punteggio riconosciuto a favore del Dott. C e del Dott. V, rispettivamente di 6 punti (sulla base della relazione di minoranza, 5 punti sulla base della relazione di maggioranza) e di 5 punti (sulla base della relazione di minoranza, 6 punti sulla base della relazione di maggioranza), i quali, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non avrebbero mai svolto funzioni semidirettive o comunque funzioni equiparabili a quelle dalla stessa esercitate, e ricoprono l’incarico di consiglieri di Corte di Appello da oltre cinque anni.

La più sfavorevole valutazione alla stessa accordata per il profilo attitudinale, nell’ottica comparativa, sarebbe dunque inspiegabile, secondo parte ricorrente, avuto riguardo all’avvenuto svolgimento di funzioni identiche a quelle del posto messo a copertura e della maturazione di 4 anni di anzianità in più rispetto al Dott. C ed al Dott. V, ed inficiata sia sotto il profilo dell’eccesso di potere, nelle sue varie declinazioni, che sotto il profilo della violazione della normativa di riferimento - che privilegia l’esperienza nello volgimento di funzioni analoghe ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’attitudine - e dei criteri di cui al verbale della V Commissione, con irragionevole ed immotivato discostamento dalle evidenze emergenti dai pareri resi sulla ricorrente dal Consiglio Giudiziario di Salerno

Così brevemente ricostruito l’impianto ricorsuale cui è affidata la proposta azione, ed anticipando le conclusioni che il Collegio, alla luce delle considerazioni che si andranno ad esporre, intende trarre, va rilevata l’infondatezza del ricorso che deve, conseguentemente, essere rigettato

Il che consente al Collegio di poter prescindere dalla disamina dell’eccezione, sollevata dal controinteressato Dott. C, di inammissibilità del ricorso per vizio della notifica, in quanto non sarebbe stata effettuata a mani proprie, e della connessa questione inerente l’eventuale effetto sanante da riconoscersi all’avvenuta costituzione in giudizio del controinteressato, in ragione del raggiungimento dello scopo della notifica, seppur viziata.

Avuto riguardo alle censure proposte, volte a contestare la valutazione inerente il profilo attitudinale della ricorrente, nell’ottica comparativa con i Dott. C e V, preme al Collegio precisare, prima di procedere alla puntuale disamina delle stesse, che il sindacato di legittimità così sollecitato conosce precisi limiti volti a rispettare la sottile, ma nondimeno precisa, linea che divide la discrezionalità dal merito amministrativo, il quale ultimo si estrinseca in valutazioni che, rimesse esclusivamente all’autorità procedente, sono sottratte al vaglio giurisdizionale.

Più specificamente, con riguardo all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del C.S.M. in ordine alla scelta dei candidati agli uffici direttivi o semidirettivi, deve ricordarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno della Magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento di tali uffici ai Magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, sono soggette al sindacato giurisdizionale di legittimità quantomeno sotto i profili dell’esistenza dei presupposti, della congruità della motivazione e dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Ed invero, la peculiare posizione costituzionale del C.S.M. non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale, dallo stesso adottati, allo scrutinio di legittimità il quale, pur dovendosi arrestare al riscontro dei profili sintomatici del vizio della funzione senza poter impingere nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno, si esplica nell’individuazione - oltre che di profili di violazione di legge - di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, come emergente dal riscontro dei relativi profili sintomatici.

Se, dunque, le determinazioni del C.S.M. con cui vengono individuati i soggetti cui affidare uffici direttivi o semidirettivi costituiscono esercizio di potere discrezionale e se la scelta dell’Organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità alla quale il Giudice Amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, deve peraltro affermarsi che l’azione amministrativa discrezionale è soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Ne discende che il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M. conferisce ai magistrati uffici direttivi e semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché, le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal Giudice Amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.

Richiamato, quindi, l’ambito del consentito sindacato giurisdizionale nella materia che qui occupa, la disamina delle censure proposte può prendere le mosse dalla ricognizione delle valutazioni espresse con riferimento al profilo attitudinale nei confronti della ricorrente e dei Dott. C e V, come riferite nel gravato verbale della V Commissione e ribadite nella delibera del plenum del C.S.M.

Premessa l’identità dei punteggi attribuiti alla ricorrente ed ai Dott. C e V per l’esercizio positivo delle funzioni omologhe (2 punti), per il merito (5 punti), per il durevole esercizio positivo delle funzioni e capacità professionali (6 punti), le cui posizioni si differenziano quindi esclusivamente con riferimento al punteggio per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa, in ordine al quale si incentrano le proposte censure, nella gravata delibera del plenum – che ripropone le medesime considerazioni contenute nel verbale della V Commissione laddove riferisce la proposta di maggioranza, espressa a favore del Dott. V, e la proposta di minoranza, espressa a favore del Dott. C – si segnala la presenza di “buone attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili dal fatto che è stata presidente di sezione penale presso il Tribunale di Salerno, funzioni ben svolte”, attribuendole, in un’ottica comparativa, 4 punti.

Al candidato V, nella proposta di maggioranza riportata nella gravata delibera del C.S.M., vengono segnalate “ elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili non solo nella gestione del proprio lavoro, ma anche per il fatto che si è occupato di dirigere quale capo dell’ufficio la pretura di Solopaca, ove – come risulta dall’autorelazione – ha portato a termine procedimenti penali nei confronti di imprenditori che devastavano il territorio estraendo abusivamente inerti fluviali destinati (anche) a cementifici, risultati, in seguito, collegati alla criminalità organizzata. Si è distinto nell’organizzazione del settore penale della Pretura di Guardia Sanframondi in occasione dell’istituzione del giudice unico di primo grado. Come dirigente sia della Pretura di Solopaca per molti anni, che di quella di Guardia Sanframondi, si è occupato anche delle questioni amministrative”, attribuendo alla stesso il punteggio per il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa, di 6 punti.

La proposta di minoranza, nel riconoscere al Dott. V 5 punti per tale voce, si esprime, in senso sostanzialmente analogo, sottolineando “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili non solo nella gestione del proprio lavoro, ma anche per il fatto che si è occupato di dirigere quale capo dell’ufficio la pretura di Solopaca, ove – come risulta dall’autorelazione – ha portato a termine procedimenti penali nei confronti di imprenditori che devastavano il territorio estraendo abusivamente inerti fluviali destinati (anche) a cementifici, risultati, in seguito, collegati alla criminalità organizzata”, omettendo il riferimento all’organizzazione del settore penale della Pretura di Guardia Sanframondi in occasione dell’istituzione del giudice unico di primo grado ed alla dirigenza della Pretura di Solopaca e della Pretura di Guardia Sanframondi.

Con riferimento al candidato C, la proposta di maggioranza, espressa a favore del Dott. V, segnala, sotto il profilo attitudinale “elevate attitudini organizzative, evidenziate in tutti i pareri espressi. Esse sono evincibili dal fatto che ha svolto le funzioni di Presidente di Sezione al tribunale di Avellino ed in precedenza è stato coordinatore dell’ufficio G.I.P. della Pretura di Benevento, ufficio in cui ha curato la predisposizione della modulistica”, attribuendogli 5 punti per il profilo attitudinale in un’ottica comparativa.

La proposta di minoranza riconosce la spettanza al Dott. C di 6 punti per il profilo attitudinale, in un’ottica comparativa, sulla base delle medesime motivazioni.

In relazione agli elementi caratterizzanti le figure professionali della ricorrente e del controinteressato C – con riferimento al quale va concentrata la presente disamina in quanto unico controinteressato in senso formale e potendo la ricorrente conseguire l’interesse sostanziale che sorregge la proposta azione solo in esito alla eventualmente ritenuta illegittimità della valutazione effettuata a favore di questi, e dovendo in proposito rilevarsi, come anticipato, che il ricorso non merita accoglimento, con conseguente mancanza di interesse della ricorrente a dolersi della valutazione effettuata nei confronti del Dott. V – va innanzitutto precisato che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il controinteressato ha svolto funzioni semidirettive quale Presidente di Sezione Specializzata per le controversie agrarie del Tribunale di Avellino dal settembre 1996 al marzo 2004, con riferimento alle quali sono stati espressi pareri positivi dal competente Consiglio Giudiziario.

Perde, conseguentemente, rilievo – in quanto non rispondente alla realtà - l’affermazione di parte ricorrente con cui si nega, in capo al controinteressato C, l’avvenuto svolgimento di funzioni semidirettive per un periodo di tempo significativo, sulla cui base viene sostanzialmente censurata la più favorevole valutazione allo stesso tributata dal C.S.M. sotto il profilo attitudinale in un’ottica comparativa e contestualmente valorizzato l’incarico, rivestito dalla ricorrente, di Presidente di Sezione Penale del Tribunale di Avellino per il periodo massimo previsto dalla legge n. 111 del 2007.

Se, dunque, sia la ricorrente che il controinteressato vantano il pregresso svolgimento di funzioni semidirettive omologhe, va altresì rilevato che il controinteressato ha svolto anche le funzioni di coordinatore dell’ufficio G.I.P. della Pretura di Benevento.

Né decisiva valenza può essere riconosciuta alla circostanza che le funzioni semidirettive svolte dalla ricorrente siano riferite alla Presidenza di Sezione Penale di Tribunale, analoga quindi a quella messa a concorso, dovendo in proposito rilevarsi, sotto il profilo più generale del rilievo da attribuirsi al pregresso svolgimento di funzioni semidirettive ai fini della individuazione del candidato maggiormente idoneo per il conferimento di uffici semidirettivi, che – come più volte affermato dalla giurisprudenza, anche della Sezione - l’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non rappresenta un aspetto dirimente di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale o semidirigenziale, potendo, sulla base delle disposizioni interne, le capacità e gli indicatori dell’attitudine direttiva essere desunti anche da altri elementi.

A diversamente ritenere, attribuendo valore preminente, nella valutazione, alle pregresse esperienze di direzione, si finirebbe per consentire l’accesso a un ufficio semidirettivo o direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, solo al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di riserva o di mobilità orizzontale che risulterebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, nonché con il principio di temporaneità degli incarichi semidirettivi.

Con la conseguenza che la posizione dei candidati che non abbiano mai svolto funzioni semidirettive sarebbe sempre recessiva, traducendosi lo svolgimento di siffatte funzioni da dato esperenziale da valutarsi in sede comparativa in una sorta di requisito di partecipazione alla selezione, in violazione della natura della valutazione, da svolgersi in modo unitario e complessivo, ed in contrasto con la ratio sottesa alla materia del conferimento degli incarichi, come emergente dal D.Lgs. n. 160 del 2006 come modificato, laddove viene prevista la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Peraltro, anche la disciplina di dettaglio, come dettata dalla circolare del C.S.M. n. P11036/08 del 30 aprile 2008, non attribuisce alcuna decisiva ed automatica prevalenza al pregresso svolgimento di funzioni semidirettive, potendo le attitudini a ricoprire uffici semidirettivi, nella comparazione tra i candidati, essere desunte anche da altri indicatori, individuando due categorie specifiche per la valutazione di tali attitudini, concernente, la prima, la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse, la propensione all’impiego di tecnologie avanzate e la capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, e realizzare gli adattamenti organizzativi, e la seconda, l’esercizio di funzioni omologhe a quelle del posto da conferire.

Tale esercizio, sulla base della Circolare in esame, è espressamente indicato quale svolgimento di funzioni identiche o analoghe in qualsiasi sede e grado di giurisdizione in relazione all’ufficio semidirettivo vacante, dovendo per l’effetto escludersi che il carattere di omogeneità delle funzioni in precedenza svolte dal magistrato necessiti che tali funzioni siano puntualmente corrispondenti a quelle oggetto del conferimento, e ciò coerentemente con la ratio ispiratrice delle modifiche di sistema introdotte dal D.Lgs. n. 160 del 2006, alla stregua delle quali le funzioni semidirettive e direttive, lungi dal rappresentare una posizione organico-funzionale stabilmente attribuita ed acquisita all’interno dell’ordinamento giudiziario, rilevano alla stregua di mero incarico il cui svolgimento, nell’ottica del Legislatore, è legato a fattori temporali, oltre che alla persistente meritevolezza dei magistrati delle stesse investiti.

Ciò posto, deve dunque rilevarsi che la gravata delibera correttamente indica, sotto il profilo dell’attitudine, gli elementi di ritenuta rilevanza dei candidati, in aderenza alle previsioni recate dalla disciplina di dettaglio, valorizzando, sia con riferimento alla ricorrente che al controinteressato, il pregresso esercizio di funzioni semidirettive e le risultanze emergenti dai pareri espressi dai Consigli Giudiziari, sulla cui base le attitudini organizzative della ricorrente vengono definite ‘buone’, mentre quelle manifestate dal controinteressato C vengono giudicate ‘elevate’.

Quanto alla qualificazione – come emergente dalle aggettivazioni utilizzate – delle capacità organizzative, parte ricorrente non ha offerto elementi di contestazione al fine di confutare il diverso giudizio di valore espresso nella gravata delibera in ordine alle attitudini organizzative, affidando sostanzialmente la propria difesa all’avvenuto svolgimento delle funzioni semidirettive asseritamente mancanti in capo al controinteressato.

Va, inoltre, dato atto che, sulla base di quanto riportato nella gravata delibera, i profili professionali dei due candidati sono stati compiutamente ed esaustivamente apprezzati in relazione a tutti gli elementi di rilievo – come peraltro evincibile dalla ricognizione, per ciascuno dei candidati, dell’iter professionale - con riveniente completezza dell’istruttoria e non configurabilità di profili inficianti la gravata delibera sub specie di travisamento o errato apprezzamento dei fatti, ovvero di carenza motivazionale.

Sotto tale ultimo profilo, va rilevato che la portata dell’obbligo di motivazione, alla cui stregua valutare se lo stesso sia stato, nella fattispecie, puntualmente assolto, va necessariamente parametrata alla circostanza che nella scelta comparativa non è necessario procedere ad un apprezzamento analitico e puntuale riferito a tutti i parametri di valutazione stabiliti, potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata degli stessi, così come stabilito nella ricordata Circolare P11036/08, con l’ulteriore conseguenza che gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale viene espresso il giudizio che deve, a sua volta, trovare fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione.

Tali parametri – rispetto agli apprezzati elementi di valutazione – inducono ad escludere che ricorrano, nella fattispecie, alla luce di quanto sopra illustrato, vizi di legittimità rilevabili nella presente sede di sindacato giurisdizionale tenuto conto che, potendo la comparazione fra diversi aspiranti risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti, ove risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio direttivo oggetto di conferimento, ben può ritenersi ragionevolmente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa di riferimento.

Essendo il controllo di legittimità che il Giudice amministrativo è chiamato a rendere in subiecta materia – come costantemente affermato in giurisprudenza, anche della Sezione – limitato a vizi formali degli atti o del procedimento, obiettivamente riscontrabili in base a specifiche norme di riferimento ed alle figure di eccesso di potere che si risolvono in vizi della funzione valutativa, inammissibile essendo che il giudice amministrativo sostituisca la propria valutazione a quella discrezionale dell'Organo di autogoverno, deve ricordarsi che, in ordine alle modalità di comparazione dei candidati né le fonti primarie, né i criteri definiti dal C.S.M., prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopra indicati.

E pertanto, ove – come appunto nella fattispecie all’esame – risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio direttivo oggetto di conferimento, ben può ritenersi adeguatamente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa primaria e secondaria.

Avuto riguardo alla specificità di tale comparazione, va ricordato che la valutazione dei candidati non viene effettuata in astratto, ma è ancorata al concorso in concreto nella comparazione con gli altri partecipanti, con la conseguenza che i punteggi attribuiti ai candidati non equivalgono ad una valutazione in assoluto del magistrato parametrandone in astratto le capacità, atteggiandosi piuttosto, nel quadro di quella ponderazione comparativa che costituisce il proprium del giudizio selettivo de quo, esclusivamente alla stregua di un giudizio di sub-valenza rassegnato dal Consiglio a conclusione dell’operato raffronto della posizione dell’interessato con quella di altri colleghi ritenuti maggiormente idonei al fine del conferimento delle funzioni di che trattasi.

Valutazione che, è opportuno ribadire, scaturisce da apprezzamenti di carattere complessivo e, quindi, non basati sulla preminente pregnanza di una, piuttosto che di un’altra, voce valutativa, non sindacabili nel merito delle scelte effettuate laddove non emergano – come non è dato riscontrare nel caso all’esame – profili inficianti sub specie del travisamento o errato apprezzamento dei fatti, ovvero della inadeguatezza o carenza motivazionale, precluso essendo lo svolgimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, di un sindacato avente connotazione di fatto sostitutiva rispetto all’esercizio di prerogative rimesse esclusivamente all’Organo di autogoverno.

Se, dunque, sotto gli esaminati profili, non sono ravvisabili vizi nella valutazione effettuata dal C.S.M. sotto il profilo attitudinale nei confronti della ricorrente e del controinteressato – palesandosi tale valutazione agganciata ad elementi del servizio prestato che ne costituiscono idoneo fondamento - analoghe conclusioni devono trarsi a fronte della circostanza, dedotta dalla ricorrente, della maggiore anzianità di servizio vantata rispetto al controinteressato.

In applicazione dei criteri di riforma introdotti dalla legge n. 111 del 2007 che, con disciplina sostanzialmente identica a quella prevista per gli ufficio direttivi, ha ridotto il peso dell’anzianità, il C.S.M., con la già ricordata Circolare del 30 aprile 2008, nel procedere ad un profondo ripensamento dei criteri selettivi stabiliti in precedenza, ha stabilito che il valore dell’anzianità come parametro di valutazione per il conferimento degli incarichi semidirettivi possa residuare solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita”, con la conseguenza che, una volta “operata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito”.

Ne discende che la maggiore anzianità di servizio, vantata da un candidato rispetto ad un altro, non costituisce elemento idoneo a sorreggere una sua migliore valutazione ai fini del conferimento dell’ufficio, la quale deve svilupparsi sulla base dei diversi requisiti delle attitudini e del merito.

Le considerazioni sin qui esposte conducono, pertanto, ad escludere la fondatezza dei motivi di censura proposti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti – nel perimetro dell’interesse vantato dalla ricorrente, come riferito alle doglianze svolte con riguardo al solo controinteressato C - per l’effetto imponendosi il rigetto del gravame.

Accede a tale delibazione, in applicazione dei principi processuali generali, l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dal Dott. V, il che consente al Collegio di prescindere dalla disamina dei profili di inammissibilità che affliggono il ricorso incidentale proposto da un soggetto che, in quanto direttamente leso dai provvedimenti gravati con il ricorso principale, avrebbe dovuto proporre autonoma impugnazione nei termini decadenziali.

Valutati tutti gli elementi della vicenda contenziosa possono integralmente compensarsi tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio.

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