TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-04-22, n. 202408039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-04-22, n. 202408039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408039
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 08039/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13933/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13933 del 2019, proposto da
S.E.R.M. S.p.A. Società Edilizia Residenziale Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

dei seguenti atti: - determinazione dirigenziale prot. QA/46429/2019 repertorio QA/495/2019 del 17/9/2019 con cui Roma Capitale ha dichiarato l’inefficacia della scia prot. n. QA/2019/16725 del 26/03/2019 e la conseguenziale decadenza dell’autorizzazione amministrativa prot.QA/1996/5602 del 15/07/96 ed ha disposto la cessazione dell’attività alberghiera ivi indicata;
- ogni atto connesso, ivi inclusa la determinazione dirigenziale prot.QA/43626/2019, rep.QA/460/2019, del 29/08/2019 con cui è stata disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. L E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2019 e depositato il 14 novembre 2019, la Società Edilizia Residenziale Marina S.p.A. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe.

2. Dagli atti di causa, emerge che la società ricorrente ha presentato, in data 26 marzo 2019, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività conseguente alla modifica societaria e del legale rappresentante del soggetto gestore di un hotel sito in Roma.

2.1. Roma Capitale ha richiesto alcune integrazioni con atto del 16 maggio 2019, che la ricorrente ha riscontrato trasmettendo copia di un verbale di prescrizioni del 12 giugno 2019, con il quale il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Ufficio Polizia Giudiziaria, a seguito di sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva in questione, ha accertato la ricorrenza di violazioni riconducibili ai reati puniti e previsti dagli artt. 46 e 64 del D.Lgs n. 81/2008, impartendo alla società ricorrente alcune prescrizioni allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedirne ulteriori conseguenze, con assegnazione per ciascuna prescrizione del relativo termine massimo di adempimento.

2.1.1. Con il verbale de quo sono state, infine, imposte delle limitazioni di esercizio, tenuto conto della situazione di pericolo riscontrata, consistenti nell’obbligo: 1) di fornire un numero adeguato di lampade di emergenza portatili di cui dotare il personale che lavora all’interno dell’attività ricettiva;
2) di garantire un numero adeguato di lavoratori, in funzione dell’affollamento presente, incaricati della lotta antincendio, durante l’arco delle 24 ore, ed adeguatamente formati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
3) di limitare la capacità ricettiva a 25 posti letto;
4) di interdire all’uso le stanze i cui percorsi di esodo per raggiungere un’uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna siano superiori a 40 m.

2.2. Con atto del 26 giugno 2019, l’amministrazione intimata ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo volto all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività ricettiva.

2.3. Risulta, quindi, che in data 23 agosto 2019 (allorché pendeva il procedimento relativo alla sospensione dell’attività ricettiva), la Questura di Roma ha riscontrato non solo il mancato rispetto di tutte le prescrizioni di cui al richiamato verbale del 12 giugno 2019, ma la prosecuzione dell’attività con aumento della capacità ricettiva e allestimento di un ulteriore numero di camere, di cui alcune abusive, e aggravio delle conseguenze della già compromessa situazione sotto il profilo della prevenzione incendi.

2.4. Roma Capitale, con provvedimento del 29 agosto 2019, ha quindi disposto il divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva e, con successiva determinazione dirigenziale del 17 settembre 2019, ha dichiarato l’inefficacia della S.C.I.A. a suo tempo presentata dalla ricorrente, con consequenziale decadenza dell’autorizzazione amministrativa relativa all’hotel de quo , “ stante la carenza del possesso delle prescritte certificazioni di sicurezza antincendio ”.

3. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

3.1. Con il primo (rubricato “ Eccesso di potere per duplicazione dei procedimenti: - violazione di legge art. 7 e segg. l 241/90. Inesistenza della comunicazione di avvio del procedimento ”) e il secondo (rubricato “ Violazione di legge art. 7 e segg. l 241/90, art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - violazione del principio del contraddittorio (art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e l’art. 7 e seguenti legge 241/90 e successive modifiche): in considerazione della natura sanzionatoria del provvedimento impugnato l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire al ricorrente una utile difesa nell’ambito del procedimento ”), la ricorrente sostiene che la revoca della autorizzazione amministrativa del 17 settembre 2019 costituirebbe un nuovo provvedimento, autonomo e distinto da quello di sospensione/divieto di prosecuzione dell’attività del 29 agosto 2019, reso, a differenza di quest’ultimo, “ senza il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza che impongono l’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento e in palese violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza ” (cfr. p. 8 del ricorso), nonché del contraddittorio, con conseguente invalidità dello stesso.

3.2. Con il terzo (rubricato “ violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto e carenza della motivazione, in quanto il provvedimento adottato è radicalmente nullo per difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa ”), si lamenta la mancanza di motivazione dell’atto gravato, in quanto fondato sugli stessi motivi del precedente procedimento amministrativo che si era concluso con la sanzione della sospensione dall’attività.

3.3. Con il quarto (rubricato “ Violazione di legge - violazione di legge all’art. 3, primo comma, Cost. - violazione del principio di proporzionalità: adozione della meno lesiva misura della sospensione ”), si allega che la sanzione della decadenza dell’autorizzazione amministrativa violerebbe il principio di proporzionalità, posto che nel caso in esame era già stata disposta la sospensione dell’attività ricettiva.

4. Roma Capitale si è costituita in resistenza in data 21 novembre 2019.

5. In vista della camera di consiglio del 17 dicembre 2019, parte ricorrente ha depositato un verbale redatto dai Vigili del Fuoco in data 3 dicembre 2019, attestante l’ottemperanza a cinque delle sette prescrizioni di cui al sopra richiamato verbale del 12 giugno 2019.

6. L’istanza cautelare è stata rigettata sulla scorta della seguente motivazione: “ Considerato […] che: - il gravato provvedimento di dichiarazione d’inefficacia della scia e di decadenza dell’autorizzazione del 15/07/96 è giustificato dalle significative carenze dei locali concernenti il rispetto della normativa di prevenzione degli incendi;
- la valutazione della legittimità degli atti impugnati deve essere effettuata con riferimento al quadro giuridico e fattuale esistente al momento della loro adozione;
- il verbale dei Vigili del fuoco del 03/12/19, prodotto in giudizio il 15/12/19, è successivo all’adozione degli atti impugnati e, pertanto, non influisce sulla legittimità degli stessi ferma restando la possibilità per la ricorrente di produrre il documento in esame in un nuovo procedimento autorizzativo;

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