TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-06-16, n. 201600784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-06-16, n. 201600784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600784
Data del deposito : 16 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00305/2016 REG.RIC.

N. 00784/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00305/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 305 del 2016, proposto da:
Hospira Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti F C, D V e G R N, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, Via N. Piccinni, 150;

contro

Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. S M, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa in Bari, Via Calefati, 133;

Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. R T, con domicilio eletto presso l’avv. A L in Bari, Via P. Amedeo, 379;

Azienda Sanitaria Locale Foggia;

Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

nei confronti di

Medisan Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, Via Piccinni, 210;

per l'annullamento

previa sospensiva,

- della determinazione del Direttore della Struttura Gestione Patrimonio dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia n. 240 del giorno 1 febbraio 2016, comunicata con nota prot. n. 3/0636 del 3 febbraio 2016, recante aggiudicazione definitiva in favore della Medisan Sud S.r.l.;

- della nota prot. n. 3/0636 del 3 febbraio 2016;

- di tutti i verbali di gara, dal numero 1 al n.7 e, in particolare, di quelli relativi alle sedute riservate nel corso delle quali la commissione ha provveduto a verificare la conformità tecnica dei prodotti offerti dall’aggiudicataria rispetto alle prescrizioni della lex specialis, nonché di quello relativo alla seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche;

- del bando di gara, del disciplinare di gara e del disciplinare tecnico, limitatamente a quanto verrà dedotto nel ricorso;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati;

nonché per la declaratoria d’inefficacia

- del relativo contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato tra gli enti coinvolti nella procedura di gara e l’aggiudicataria e

per il subentro negli stessi, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a.;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Medisan Sud S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2016 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori, avv. G D R, su delega dell'avv. G N, avv. S M e avv. G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’odierna ricorrente ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dell’aggiudicazione della gara indetta in unione d’acquisto tra l’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia ed altre Aziende Sanitarie pugliesi, per la fornitura in service di pompe e relativo materiale di consumo, disposta in favore dell’odierna ricorrente Medisan Sud S.r.l.



2. Premette in fatto di aver partecipato alla gara – articolata in un unico lotto, per una durata prevista di cinque anni, e con un importo a base d’asta fissato in € 5.273.548,50 – unitamente ad altre cinque ditte.

All’esito dell’esame della documentazione amministrativa e della successiva fase di verifica della conformità tecnica delle offerte, solo la ditta ricorrente e quella controinteressata sono state ammesse alla seguente valutazione economica, risultando le altre quattro escluse (tra cui la Fresenius Kabi Italia S.r.l., che ha pertanto proposto autonomo ricorso, pendente innanzi questa Sezione).

Dopo l’apertura delle offerte economiche e in applicazione del criterio previsto dalla lex specialis – la quale attribuiva due punteggi diversi alle due voci componenti l’oggetto della gara: max 80 punti al sub elemento “prezzo materiale di consumo” e max 20 punti a quello “prezzo noleggio pompe” – l’odierna controinteressata veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria con un punteggio complessivo di 84,095 punti, a fronte dei complessivi 72,260 conseguiti dalla ricorrente.

Con la determinazione n. 240 del 1° febbraio 2016, qui impugnata, la gara è stata infine aggiudicata alla Medisan Sud S.r.l.



3. Il ricorso è affidato a quattro motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.5.1, lett. K), del disciplinare di gara, nonché delle prescrizioni del disciplinare tecnico che individuavano le caratteristiche tecniche minime che devono essere possedute dai prodotti offerti (artt. 2 ss.). Violazione del principio di par condicio . Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e dei presupposti – in quanto i set offerti dall’aggiudicataria per le voci nn.6 e 7, relative a deflussore a circuito chiuso per infusione tramite pompa di farmaci oncologici e oncologici fotosensibili, non possiederebbero la certificazione attestante la marcatura CE per il proprio gruppo di appartenenza, non prodotta ritualmente in gara;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.2 del disciplinare tecnico, che individua le caratteristiche tecniche minime che devono essere possedute dai prodotti offerti. Violazione dell’art. 68 del d.lgs. n.163/2006 e degli artt.

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