TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-11-22, n. 201913415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2019-11-22, n. 201913415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201913415
Data del deposito : 22 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2019

N. 13415/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03179/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3179 del 2009, proposto da
Soc Ryanair Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, C V, F P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giuseppe Cuboni n.12, come da procura in atti;

contro

Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Aeronautica Militare - 31^ Stormo "C Raiti", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soc Aeroporti di Roma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu, Massimiliano Mostardini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia, 133, come da procura in atti;

per l'annullamento

- delle note dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile prot. n. 0010719/DIRGEN/DG e n. 0017979/DIRGEN/DG, rispettivamente del 17 febbraio e del 18 marzo 2009;

- nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Nazionale per L'Aviazione Civile - Enac e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Aeronautica Militare - 31^ Stormo "C Raiti" e di Soc Aeroporti di Roma S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 novembre 2019 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. A. Pecchia in sostituzione dell'Avv. G. Mazzei, per Società Aeroporti di Roma S.p.A. l'Avv. S. Cadeddu e per le Amministrazioni resistenti il Procuratore dello Stato Marcello D'Errico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 7-8 aprile 2009 e depositato il successivo giorno 22, Ryanair, vettore aereo operante anche nello scalo di Roma Ciampino, ha impugnato le note ENAC del 17 febbraio 2009 e 18 marzo 2009, con cui, a seguito dell’impatto di un aeromobile della citata compagnia con uno stormo di storni in zona aeroportuale, l’Ente cui è rimessa la cura degli interessi pubblici legati al volo avrebbe –secondo la prospettazione della ricorrente- fatto ricadere “tutte le responsabilità in materia di bird strike sul gestore aeroportuale ADR”, negando la necessità di un proprio intervento ed anzi escludendo le proprie competenze in ordine all'adozione delle misure richieste da Ryanair.

2. – La ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO LE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA AEROPORTUALE: ID VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 250/1997, OD VIOLAZIONE DELL'ART 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 705 E 706 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 213/2006.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE,

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