TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2019-03-04, n. 201902833

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2019-03-04, n. 201902833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902833
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2019

N. 02833/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12835/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12835 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
So.Ge.Si. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L S, G G, L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avv.to G G e L S in Roma, via degli Scipioni n. 288;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Adapta s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Francesco Scanzano, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Francesco Scacchi in Roma, via Crescenzio n. 19;
Pacifico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
Servizi Italia s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione n. G12153 del 1/10/2018 della Direzione Regionale Centrale Acquisiti della Regione Lazio, comunicata in pari data, avente ad oggetto “aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n. 6 in favore di Adapta s.p.a.;

- della Determinazione n. G16423 del 28/12/2016 della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio – Area Esecuzione Contratti, Servizi e Forniture, con la quale è stata indetta la procedura aperta, approvati gli atti di gara (Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico) e nominato il RUP;

- della Determinazione n. G12631 del 18/9/2017 della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- di tutti gli atti endoprocedimentali adottati dalla Commissione di gara, ed in particolare:

- del verbale della seduta pubblica del 16/5/2017;

- del verbale della seduta pubblica del 18/10/2017;

- del verbale della seduta pubblica del 31/10/2017;

- dei n. 14 verbali delle sedute riservate effettuate per la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, compresi i file Excel relativi alle operazioni di confronto a coppie;

- del verbale della seduta pubblica del 10/7/2018;

- del verbale della seduta pubblica del 26/9/2018;

- del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, compresi i relativi allegati, dei chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante in risposta alle FAQ dei concorrenti e, in particolare, i chiarimenti n.ri 38 e 39 pubblicati in data 22/2/2017;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale nei limiti di quanto dedotto;

nonché per l’inibitoria della stipulazione del contratto con l'attuale aggiudicataria del Lotto n. 6 e per l’accertamento e la declaratoria dell’inefficacia del contratto medio tempore stipulato con l'aggiudicataria del Lotto n. 6;

oltre che per l’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.:

- alle offerte tecniche prodotte in gara dai concorrenti nella loro stesura integrale e completa, previo annullamento della determinazione con cui la stazione appaltante, in sede di esercizio di accesso agli atti in data 23/10/2018, ha secretato gran parte del contenuto delle offerte tecniche delle concorrenti Adapta s.p.a., Pacifico, s.r.l., Servizi Italia s.p.a., Servizi Ospedalieri s.p.a.,

RTI

Servizi Sanitari Integrati – Lavanderie D'Alessio;

- ai giustificativi prodotti in gara dai concorrenti nei confronti dei quali è stato attivato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta nella loro stesura integrale e completa, previo annullamento della determinazione con cui la stazione appaltante, in sede di esercizio di accesso agli atti in data 23/10/2018, ha secretato parte del contenuto dei suddetti giustificativi;

- ai verbali recanti i giudizi di congruità espressi nel sub-procedimento di verifica delle offerte sospette di anomalia adottati dalla Commissione Giudicatrice e/o dal RUP, allo stato non conosciuti”;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 novembre 2018:

per l’annullamento dei medesimi atti sopra indicati sotto altri profili;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della società Adapta s.p.a. e della società Pacifico s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2019 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1.Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 31 ottobre 2018 e depositato il successivo 12 novembre, parte ricorrente, rappresenta di proporre il gravame per il Lotto n. 6.

Espone di aver partecipato alla gara finalizzata all’acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, suddivisa in otto lotti, per il valore complessivo dell’appalto pari ad € 133.469.085,05. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 60 p.ti max per l’offerta tecnica e di 40 p.ti max per l’offerta economica;
l’offerta tecnica era valutata secondo il metodo del confronto a coppie, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla lex specialis.

Ogni concorrente poteva aggiudicarsi massimo tre lotti ed all’esito della prima seduta pubblica in data 16/5/2017 pervenivano offerte da parte di nove operatori economici, che dopo i relativi controlli venivano tutti ammessi.

Espone ancora la ricorrente che la Commissione giudicatrice frattanto nominata effettuava l’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche nella seduta pubblica del 18/10/2017, mentre, nella seduta del 30/10/2017, procedeva all’apertura delle campionature.

La gara proseguiva nelle 14 sedute riservate (susseguitesi dal 13/11/2017 al 5/6/2018), nel corso delle quali la Commissione giudicatrice effettuava la valutazione delle offerte tecniche, provvedendo all’attribuzione del relativo punteggio attraverso il metodo del confronto a coppie.

Nella seduta pubblica del 10/7/2018 la Commissione, infine, dopo le varie operazioni dal verbale risultanti stilava la graduatoria provvisoria relativa a ciascun lotto, dando evidenza che le offerte della società Adapta (quanto ai Lotti 1, 2, 3, 4, 5 6 e 8) e del

RTI

Servizi Sanitari Integrati (per brevità “SSI”) – Lavanderie d’Alessio (quanto ai Lotti 4 e 7) erano risultate anomale ex art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.

La ricorrente SOGESI risultava 4^ nel Lotto 1;
6^ nel Lotto 2;
4^ nel Lotto 3 per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui al punto 11 del Disciplinare;
4^ nei Lotti 4, 6, 7 e 8;
5^ nel Lotto 5.

Rappresenta che, sebbene la sua offerta avesse conseguito il miglior punteggio tecnico su cinque lotti degli otto in palio (segnatamente: 56,65 p.ti nel Lotto 1;
56,33 p.ti nel Lotto 3;
56,33 p.ti nel Lotto 5;
57,17 p.ti nel Lotto 6;
57,17 p.ti nel Lotto 8) e il secondo miglior punteggio negli altri tre lotti (segnatamente: 55,72 p.ti nel Lotto 2;
53,77 p.ti nel Lotto 4;
54,89 p.ti nel Lotto 7), è risultata fortemente penalizzata sotto il profilo economico a causa dei fortissimi ribassi offerti dai concorrenti che l’hanno preceduta in graduatoria (arrivati, come si vedrà, fino al 49,43%).

A seguito della verifica di anomalia, il RUP nella seduta pubblica del 26/9/2018 confermava le graduatorie stilate alla precedente seduta del 10/7/2018 e ne seguiva la Determinazione n. G12153 del 1/10/2018 comunicata in pari data, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione dell’appalto:

- quanto ai Lotti 5, 6 e 8, in favore di Adapta s.p.a.;

- quanto ai Lotti 2, 4 e 7, in favore del costituendo R.T.I.

SSI

Lavanderie d’Alessio;

- quanto ai Lotti 1 e 3, in favore di Pacifico s.r.l.

A seguito di apposita richiesta di accesso, la ricorrente riceveva dei cd-rom con la documentazione richiesta e con le offerte tecniche degli operatori però in gran parte oscurate. Presentava quindi in data 26 ottobre 2018 un’ulteriore richiesta di accesso, insistendo per prendere visione delle campionature prodotte in gara dai concorrenti.

2. La ricorrente espone ancora che a seguito dell’accesso, appunto ha proposto 8 ricorsi gemelli con i quali sostanzialmente punta alla rinnovazione integrale della procedura concorrenziale ed impugna l’intera disciplina di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato), gli atti endoprocedimentali (in particolare i verbali di valutazione delle offerte tecniche mediante confronto a coppie) e i provvedimenti di aggiudicazione, proponendo le seguenti censure:

1) Violazione degli articoli 94, 95 e 97 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dei principi generali in materia di valutazione delle offerte e di verbalizzazione delle sedute di gara;
violazione delle Linee Guida ANAC n. 2 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa;
violazione della lex specialis di gara, difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza, violazione del principio di segretezza nella fase i valutazione delle offerte tecniche;

2) Violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, violazione delle Linee Guida ANAC n. 5 concernenti i criteri di scelta dei commissari di gara;
violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione;

3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 34 e 71 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’allegato 1 del D.M. Ambiente 22 febbraio 2011, aggiornato con decreto 11 gennaio 2017 anche in relazione all’art. 18 della legge n. 221/2015;

4) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 16/2007, con conseguente illegittimità dei criteri di valutazione stabiliti dal disciplinare di gara;

5) Violazione della lex specialis di gara ed indeterminatezza dell’oggetto del contratto, eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza e contraddittorietà.

Conclude con istanza istruttoria di accesso ex art. 116 c.p.a., con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

3. Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la società Adapta s.p.a.

4. Con due decreti presidenziali del 15 e del 20 novembre 2018, parte ricorrente è stata autorizzata al deposito di documentazione mediante CD ROM.

5. Con motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2018, parte ricorrente non impugna atti nuovi, ma propone ulteriori due doglianze:

6) Violazione della lex specialis e dei principi generali in materia di gare, dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, nonché delle Linee Guida ANAC n. 2 in tema di offerta economicamente più vantaggiosa;
eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e manifesta iniquità;

7) Violazione sotto altro profilo dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016 e delle Linee Guida ANAC n. 5 sui criteri di scelta dei commissari di gara;
violazione sotto altro profilo della lex specialis;
eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione.

Conclude per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, previa sospensione cautelare.

6. Si è costituita in giudizio la Pacifico s.r.l. con compiuta memoria;
la Regione Lazio e la Adapta s.p.a. hanno articolatamente insistito nelle già indicate conclusioni.

7. Alla Camera di Consiglio del 27 novembre 2018, il ricorso è stato rinviato all’udienza pubblica del 26 febbraio 2019, previa declaratoria di rinuncia all’istanza di accesso da parte della ricorrente.

8. Parte ricorrente ha allora effettuato una ulteriore richiesta di misure cautelari monocratiche, rappresentando questioni relative ai dati occupazionali, essendo il gestore uscente del servizio posto a gara;
l’istanza è stata rigettata con decreto del 26 gennaio 2019, che ha rinviato alla Camera di Consiglio del 12 febbraio 2019.

9. All’odierna udienza camerale, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, il ricorso indicato in epigrafe è stato introitato per la decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

In relazione alla manifesta infondatezza della domanda azionata, ricorrono, a giudizio del Collegio, nel caso de quo, le condizioni per l’applicazione della citata disposizione, ai fini dell’immediata definizione del giudizio, sussistendo, altresì, gli altri presupposti per l’adozione della decisione in forma semplificata e avendo il Presidente del Collegio rese edotte le parti costituite di tale eventualità.

10. Vanno esaminate per prime la censura seconda del ricorso principale e la censura settima del ricorso per motivi aggiunti, con le quali parte ricorrente fa valere l’illegittima composizione della Commissione di gara, in quanto le predette censure, se accolte, produrrebbero la caducazione della gara.

Con esse la ricorrente fa valere che l’art. 11 del Disciplinare, in applicazione dell’art. 77 del Codice degli appalti, ha chiaramente declinato e specificato le competenze e il settore di appartenenza dei soggetti che sarebbero stati individuati a far parte della commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, laddove nel caso in specie il soggetto individuato come Presidente della Commissione giudicatrice non presenterebbe i ridetti requisiti per rivestire l’incarico.

Con la settima censura del ricorso per motivi aggiunti, in particolare, la ricorrente evidenzia che il difetto di competenza specifica dei commissari ridonda in termini di omessa valutazione della qualità dei materiali tessili prodotti con la campionatura e delle relative schede tecniche, costituendo, appunto, un indice inequivocabile della oggettiva incapacità della commissione di effettuare una seria valutazione delle – oggettivamente complesse – differenze sussistenti fra i vari tipi di tessuto proposti e fra le varie certificazioni tecniche degli stessi, come si evince dai curricula degli interessati (la Presidente della Commissione è laureata in giurisprudenza ed è un dirigente esperto di formazione;
un componente è laureato in medicina, ed è un dirigente esperto di risk management;
il secondo componente è laureato in medicina, con specializzazione in igiene e medicina preventiva, e svolge compiti dirigenziali presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, occupandosi di aspetti igienico-sanitari ed organizzativi).

Come evidenziato dalla Regione Lazio, le censure sono inammissibili, perché la determinazione di nomina della Commissione è stata adottata e pubblicata in data 18 settembre 2017, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione;
della adozione di tale determinazione (e dei nominativi e delle qualifiche dei singoli componenti) è stato dato espressamente atto nel verbale della seduta pubblica del 18 ottobre 2017, seduta alla quale erano presenti anche i rappresentanti della ricorrente.

Sicché, se visualizzati i curricula del Presidente e dei componenti della commissione, peraltro prodotti in atti dalla stessa ricorrente, si fossero evidenziate delle discrasie rispetto all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 (che disciplina la nomina della Commissione giudicatrice, statuendo espressamente che, nel caso del criterio di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa “la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”), tale circostanza avrebbe dovuto portare alla immediata impugnazione della determinazione di cui sopra e non, come effettuato da parte ricorrente, al momento attuale della contestazione dell’aggiudicazione.

Le censure sono comunque infondate.

È da rilevare che la norma ratione temporis applicabile a tal riguardo è quella costituita dall’art. 77, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, stante il quale, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, (conforme la giurisprudenza in materia: T.a.r. Veneto, sezione I, 19 aprile 2018, n. 431 e T.a.r. Lazio, sez. I quater, 4 ottobre 2017, n. 10034).

E tanto risulta chiaramente dalle premesse della determinazione n. 12631 del 18 settembre 2017, con cui la Centrale Acquisti della Regione Lazio ha, appunto, provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice, citando sia le Linee Guida n. 5 nella loro formulazione del 2016 (atteso che la modifica ed integrazione dopo l’adozione del d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 – che ha abrogato il ridetto comma 12 dell’art. 77 - è intervenuta con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, quando la gara era in stato avanzato) sia le modalità di scelta di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, che le prevede, come sopra riportato, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, con conseguente reiezione delle censure in tal senso proposte.

Premesso poi che il Presidente ed i componenti sono stati nominati a seguito di segnalazione richiesta dalla Centrale Acquisti alle Aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio ed a seguito di un secondo sorteggio dovuto alla rinuncia dei primi candidati individuati, la lettura dei curricula del Presidente e dei commissari, come si ripete prodotti dalla stessa ricorrente, non consente vieppiù di condividere le censure sopra richiamate, che possono essere contestate ancora una volta sulla base della considerazione sia che la competenza e la preparazione specifica dei componenti la commissione possono essere legittimamente costituiti dal possesso di adeguati titoli di studio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4316 e 20 aprile 2016, n. 1556) sia per la circostanza che la Presidente ha esperienza in materia contrattuale e gli altri due componenti sono medici con esperienza nel settore della pianificazione strategica e qualità dei servizi sanitari e nel settore igiene e sanità pubblica, il che comporta conclusivamente la reiezione di entrambe le censure relative alla illegittima composizione della Commissione.

11. Con la prima doglianza del ricorso introduttivo, parte ricorrente lamenta che il verbale n. 14 del 5 giugno 2018 riferisce che il Presidente della commissione “provvederà alla trasmissione al RUP dei verbali in originale, dei file excel e delle fotografie su supporto informatico”. Rappresenta parte ricorrente che, in effetti, nel CD-Rom consegnato dalla stazione appaltante in sede di accesso sono presenti alcuni file Excel recanti una serie di punteggi riferiti a concorrenti denominati con lettere dell’alfabeto. Si tratta però di file:

- che non fanno parte dei verbali di gara, non recano alcun timbro dell’ufficiale rogante e non sono in alcun modo qualificati come allegati dei verbali di gara;

- che non sono in alcun modo protetti e che pertanto potrebbero essere stati in qualunque momento modificati da chiunque vi abbia avuto accesso;

- che non sono firmati digitalmente, né recano alcuna indicazione in merito al redattore;

- che non recano alcuna data né alcuna marca temporale.

La censura - con cui sostanzialmente parte ricorrente fa valere che la Commissione di gara avrebbe omesso di verbalizzare gli esiti del confronto a coppie ed i file excel allegati ai verbali sarebbero in formato editabile e dunque suscettibili di variazioni postume - non può essere seguita.

Infatti, le sedute pubbliche della gara si sono svolte alla presenza del sostituto ufficiale rogante della Centrale acquisti regionale, accompagnato dal RUP e da due testimoni e ci si è serviti della piattaforma di e-procurement della gara in questione;
le sedute riservate si sono svolte alla presenza del Presidente, che ha svolto le funzioni di segretario della Commissione e dei due componenti.

Per la valutazione dell’offerta tecnica la Commissione ha attribuito una lettera a ciascuna Ditta anche per semplificare le operazioni e la compilazione dei file excel relativi ai diversi lotti ed ha attribuito a ciascun commissario un numero da 1 a 3.

Il risultato dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed alla campionatura da ciascun commissario ed a ciascuna Ditta risulta poi confluito nei file excel compilati per tutti i lotti e nelle fotografie dei campioni allegati al verbale 14 del 5 giugno 2018 unitamente ai verbali delle varie sedute riservate e trasmessi dal presidente della Commissione al RUP.

Parte ricorrente sostiene che se si verificano le proprietà dei file Excel si scopre che l’ultimo salvataggio è stato effettuato dopo la chiusura delle operazioni di valutazione dopo cioè le 13,30 del 5 giugno 2018, ultima seduta riservata della Commissione di gara e che tale ultimo salvataggio è stato effettuato da un componente “esterno” della Commissione e cioè da uno dei due testimoni partecipanti alle sedute pubbliche.

Il profilo non risulta provato, perché non viene dimostrata nessuna discrasia tra il punteggio tecnico definitivo attribuito a ciascun operatore economico, come da allegati al verbale del 5 giugno 2018, rispetto a quello riportato nel verbale della seduta pubblica del 10 luglio 2018 nelle tabelle in esso incorporate, seduta verbalizzata dal sostituto ufficiale rogante ed alla quale ha pure partecipato il ridetto componente “esterno”, sempre in qualità di testimone.

La circostanza poi che il verbale n. 14 del 5 giugno 2018 portasse in allegato “i verbali – delle sedute riservate - in originale, dei file excel e delle fotografie su supporto informatico” da trasmettere al RUP per poi procedere alla seduta pubblica di apertura dell’offerta economica, smentisce ulteriormente il profilo che i file consegnati non sarebbero legittimi per mancanza di firma digitale, dal momento che la loro citazione e l’allegazione al ridetto verbale del 5 giugno 2018 ha fatto sì che essi formassero parte integrante dello stesso che era sottoscritto da tutti i componenti della Commissione;
al riguardo la giurisprudenza ribadisce che quando l’allegato è espressamente richiamato nel verbale ed è poi materialmente accluso ad esso ne forma parte integrante: principio affermato in tema di verbalizzazione in materia societaria: Cass. Civ., sezione I, 12 gennaio 2017, n. 603.

12. Col terzo motivo la ricorrente censura l’asserito mancato recepimento negli atti di gara delle specifiche premiali previste dai CAM tessili;
sostiene, in particolare, l’illegittimità del bando e della documentazione di gara per la mancata previsione dei criteri ambientali minimi (CAM), ex art.34 del d.lgs. n. 50/2016, stabiliti dal D.M. 22 febbraio 2011, aggiornato dal D.M. 11 gennaio 2017.

La censura è inammissibile per mancata tempestiva impugnazione del bando e del Disciplinare di gara, oltre che per la circostanza che comunque la ricorrente ha partecipato alla gara presentando regolare offerta secondo la ridetta lex specialis, poi ritenuta carente, con la conseguenza che non ha interesse a coltivare la doglianza.

Comunque il motivo è anche infondato.

La ricorrente, coadiuvata dal perito chimico, ha impostato la censura con puntuali riferimenti al Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement - All.1 Criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti tessili del 22/02/2011, che è stato aggiornato dal Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 “Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement - Criteri Ambientali Minimi per le forniture di Prodotti Tessili (aggiornamento dei CAM per l’acquisto di prodotti tessili, Allegato 1 del

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