TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-05-12, n. 202000970
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Pubblicato il 12/05/2020
N. 00970/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04158/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4158 del 2002 proposto da L N, rappresentata e difesa dall’avv. F R e domiciliata ex lege presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia, sito in Catania, via Istituto Sacro Cuore, n. 22;
contro
l’Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina, n. 149, è ex lege domiciliata;
nei confronti
e nei confronti di:
- C C, rappresentata e difesa dall’avv. G M e domiciliata ex lege presso la Segreteria del T.a.r. Sicilia, sito in Catania, via Istituto Sacro Cuore, n. 22 (ricorrente incidentale);
- A M D L Angeles, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- del d.d. n. 1620/2001 di approvazione del regolamento per la progressione verticale;
- del d.d. n. 1465/2001 di indizione della selezione per n. 58 posti della categoria D riservata al personale collocato nella categoria C;
- del d.r. n. 1734 del 27/12/2001 di nomina nella commissione esaminatrice;
- dei verbali della selezione;
- del d.d. n. 1513 del 6/5/2002 con cui sono state rese note le graduatorie finali;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso il silenzio-rifiuto sull’istanza di revisione del punteggio fatta al Presidente della Commissione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università di Messina;
Visto il ricorso incidentale di C C;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 11 maggio 2020 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;
Visto l’art. 84, cc. 5-6, d.l. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in epigrafe la ricorrente espone di essere dipendente dell’Università degli studi di Messina ed inquadrata nell’area C dal 9/8/2000 e di aver partecipato alla selezione indetta per il passaggio di n. 58 dipendenti all’area D.
Lamenta l’illegittimità dei criteri per l’attribuzione dei punteggi ed impugna la graduatoria della selezione deducendo le seguenti censure:
1) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 57 c.c.n.l. 9/8/2000 – eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, atteso che l’art. 57 prevedeva lo svolgimento della selezione anche mediante prove di esami e non solo per titoli, come è avvenuto nel caso di specie;
2) violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 57 c.c.n.l. 9/8/2000 – eccesso di potere per mancata determinazione dei criteri nell’attribuzione dei benefici, atteso che l’all. B del regolamento per la disciplina della progressione verticale attribuisce al massimo 11 punti all’arricchimento professionale derivante dall’esperienza lavorativa desumibile dal curriculum o da altra documentazione. Inopinatamente la Commissione ha stabilito dei criteri diversi basati sull’attestazione del lodevole servizio, peraltro incrementando i punti a 16;
3) violazione di legge – eccesso di potere per disparità di trattamento, atteso che 50 dei 58 posti messi a concorso sono stati attribuiti a dipendenti dell’Università e ciò in relazione al fatto che tutti i membri della Commissione sono dipendenti universitari;
4) violazione dell’art. 35, c. 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, atteso che della commissione fanno parte rappresentanti della direzione politica dell’Università;
5) violazione di legge – eccesso di potere per disparità di trattamento – sviamento dell’interesse pubblico e disparità di trattamento, atteso che al concorrente P sono stati attribuiti punteggi per l’incarico di addetto antincendio, che non è attinente e per l’attestato di lodevole servizio rilasciato dal direttore amministrativo, che è membro della Commissione;
6) in subordine, errata attribuzione dei punteggi, atteso anche alla ricorrente spettano ulteriori punti 5,75 (3 per l’arricchimento professionale, 0,25 per aver partecipato ad una commissione di gara e 2,5 quale responsabile dell’amministrazione del laboratorio di statistica applicata dal 1997).
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’intera selezione o, in subordine, per la rideterminazione del punteggio.
L’Università si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, con memoria di mera forma.
La controinteressata C si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, la tardività del ricorso e proponendo anche ricorso incidentale lamentando l’illegittima attribuzione alla ricorrente principale di 5 punti per il superamento di concorso di accesso alla settima q.f., il che non corrisponde al vero in quanto la stessa è stata inquadrata nella settima q.f. ai sensi del d.l. 344/1990, conv. in l. 21/1991.
Viceversa, alla sig.ra C non sono stati attribuiti i giusti punteggi per gli incarichi istituzionali svolti e formalmente documentati di Capo ufficio stipendi e Capo ufficio contabilità speciali: per tali titoli le spettano ulteriori punti 3.
Conclude quindi per l’accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale (ove ritenuto ammissibile e ricevibile).
All’udienza del giorno 11 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 84, cc. 5-6, d.l. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia ammissibile, ma irricevibile.
La giurisdizione spetta al giudice amministrativo posto che la procedura concorsuale di cui trattasi determina un effetto novativo (passaggio dall’area C all’area D).
D’altra parte, per come eccepito dalla controinteressata C il ricorso è tardivo.
Invero, la graduatoria è stata pubblicata in data 7/5/2002 e il ricorso è stato notificato in data 7/11/2002 ai controinteressati e in data 21/11/2002 all’Università e quindi ben oltre il termine di legge.
Né il termine è stato sospeso per effetto della proposizione dell’istanza di revisione del punteggio al Presidente della Commissione atteso che non si tratta di ricorso amministrativo: non può sicuramente trattarsi di ricorso in opposizione, ammesso nei soli casi previsti dalla legge (non in quello in esame);né di ricorso gerarchico, che va proposto dinanzi al soggetto sovraordinato a quello che ha adottato l'atto contestato;è poi evidente che nella specie non è stato presentato alcun ricorso straordinario al Capo dello Stato (così T.a.r. Lazio – Roma, sez. I ter, 3/11/2014, n. 10975).
In conclusione il ricorso, in quanto tardivo, è irricevibile.
Ciò determina, per l’effetto, l’improcedibilità del ricorso incidentale, per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio possono compensarsi tra la ricorrente e l’Università (che non ha svolto difese scritte), mentre seguono la soccombenza in favore della ricorrente incidentale (e vanno liquidate in dispositivo), nulla dovendo statuirsi nei confronti della controinteressata non costituita.