TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-11-29, n. 202207434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2022-11-29, n. 202207434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207434
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 07434/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04317/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4317 del 2020, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

a) del risultato e del mancato superamento della prova orale del concorso a n. 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA bandito con Decreto Dipartimentale n. 2015 del 20/12/2018, resa dalla ricorrente in data 20/07/2020;

b) della griglia della valutazione della prova orale;

c) del verbale n. 47 della Commissione giudicatrice del Concorso

DGSA

Regione Campania redatto in data 20/07/2020, ottenuto dalla ricorrente a mezzo richiesta ufficiale, già con il patrocinio dell'avvocato S C, e deficiente di contenuti essenziali, che ne determinano la mancanza di le legittimità, quali la assenza completa di domande in relazione alla prova di informatica;

d) della comunicazione alla ricorrente della convocazione della prova orale, perché la stessa manca di riferimenti essenziali quali la composizione della Commissione;

e) di tutti i verbali stipulati dalla Commissione relativi alla prova orale sostenuta, nonché della griglia di valutazione e dei punteggi attribuiti;

f) della graduatoria relativa ai concorrenti risultati idonei e ammessi alla prova orale;

g) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che:

-la ricorrente ha contestato i risultati della prova orale, resa in data 20/07/2020, nell’ambito del concorso a n. 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA bandito con Decreto Dipartimentale n. 2015 del 20/12/2018, lamentando, tra l’altro, che non le sarebbe stato consentito di svolgere la prova di informatica, pure prevista tra le materie di esame;
ha, altresì, la lamentato l’illegittima composizione della Commissione di concorso atteso che non sarebbe stato nominato il membro aggregato di inglese:

-il Tribunale, con ordinanza del 15 dicembre 2020, disponeva che l’Amministrazione intimata fornisse una relazione dettagliata sui fatti di causa al fine di chiarire i criteri adottati per la formazione della Commissione di concorso e le modalità di svolgimento della prova orale, con particolare riferimento alle domande estratte e formulate alla ricorrente ed alle griglie di valutazione per la formulazione del giudizio finale;

-con successiva ordinanza del 26 gennaio 2021 il Tribunale respingeva, altresì, l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati ritenendo il ricorso non assistito dal prescritto fumus boni iuris;

Rilevato che la ricorrente, in data 25 ottobre 2022, depositava atto di rinuncia al ricorso alla quale il Ministero intimato prestava adesione con memoria del 26 ottobre 2022, dopo averne rilevato l’intervenuta notifica;

Ritenuto, quindi, che va dato atto della rinuncia al ricorso, formulata dalla ricorrente e ritualmente notificata alla controparte, il che impone al Collegio di dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a;

Ritenuto, infine, che si rinvengono giusti motivi, vista la natura della controversia, per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.

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