TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2016-11-09, n. 201606147

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto decisorio 2016-11-09, n. 201606147
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606147
Data del deposito : 9 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2016

N. 09644/2008 REG.RIC.

N. 06147/2016 REG.PROV.PRES.

N. 09644/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9644 del 2008, proposto da:
A D , A L, C A, C F, C R, C S, C E, C C, C M, D P A, D F, G S, G P, K F M, L F, L G, L P, P S, R M, R M, R I, S P, T R, V A non costituiti in giudizio;
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S C C.F. CRNSVT49M24D969F, U C , con domicilio eletto presso Studio Legale Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari, 4;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituito in giudizio;

nei confronti di

Dell'Alba Stefano, La Faia Domenico non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

formazione quadro d'avanzamento a scelta anno 2008


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt.35 e 85 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 82 cod. proc. amm., che fissa il termine decadenziale di centottanta giorni dalla ricezione dell’avviso della segreteria per il deposito di nuova istanza di fissazione sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore;

Considerato che la comunicazione al ricorrente risulta avvenuta in data 5 novembre 2015, come attestato dall’avviso di ricevimento;

Considerato che il termine previsto per la riproposizione della istanza di fissazione di udienza è trascorso infruttuosamente, per cui il ricorso è da ritenersi perento;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 83, comma 1, cod. proc. amm., ciascuna delle parti sopporta le proprie spese del giudizio;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi